Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22621 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25540-2018 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. BERNARDINO

PASANISI, e dall’avv. MASSIMILIANO MINEO, del foro di Taranto;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA NERI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUGLIELMO CAMERA,

CECILIA VERNETTI, del foro di Genova;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 244/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 31/8/2018, illustrato da successiva memoria, il sig. M.M. propone gravame dinanzi a questa Corte, affidandolo a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 244/2018, depositata il 5/6/2018. Con controricorso, notificato l’8/10/2018, resiste Unipol Sai S.p.A. (in qualità di incorporante di Milano Assicurazioni S.p.A.).

2. Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Taranto nella parte in cui è stata rigettata la domanda proposta dal sig. M. nei confronti della Unipol Sai S.p.A., volta ad ottenere l’indennizzo per complessivi Euro 71.574,00 (oltre accessori), pari all’intero ammontare del danno subito dalla propria imbarcazione, denominata (OMISSIS), – rivenduta a terzi come relitto, dopo che essa era stata rinvenuta semiaffondata al largo delle acque di (OMISSIS), successivamente ad un furto verificatosi il (OMISSIS) dove era stata ancorata.

3. Nel caso specifico la Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto non configurabile nè l’ipotesi di “perdita totale” (ex art. 19 delle Condizioni Generali di Contratto allegate alla polizza), nè quella di “abbandono” (ex art. 20 delle C.G.A.) del natante, e ha inquadrato, invece, la fattispecie nell’ipotesi di “danni parziali” regolata dall’art. 21 C.G.A, ritenendo che il diritto all’indennizzo fosse subordinato non solo al verificarsi dell’evento dannoso, ma anche all’effettuazione di riparazioni da parte dell’assicurato, pacificamente mai effettuate prima della vendita dello scafo a terzi. Ha escluso, inoltre che la clausola de qua avesse carattere vessatorio.

4. Il ricorso, inizialmente fissato per l’adunanza camerale del 17 marzo 2020, per effetto dei provvedimenti intrapresi durante la pandemia da coronavirus veniva rinviato d’ufficio all’adunanza del 25 giugno 2020.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 1341 c.c., comma 2 e art. 1905 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e 34 (cod. cons.). Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello per aver ritenuto legittima la clausola ex art. 21 C.G.A. in quanto inerente all’estensione e alla portata del rischio assicurato e, dunque, per averne escluso il carattere vessatorio e la nullità per mancata specifica sottoscrizione. Assume che la descrizione del rischio assicurato fosse, per converso, contenuta nell’art. 14 C.G.A e non nell’art. 21 il quale, subordinando il pagamento dell’indennizzo assicurativo alle spese di riparazione effettivamente sostenute da parte dell’assicuratore, finirebbe per equivalere ad una limitazione di responsabilità per l’assicuratore, in violazione del disposto dell’art. 1341 c.c., comma 2, nonchè degli artt. 33 e 34 cod. cons. in tema di clausole abusive. Assume, poi, che la polizza stipulata inerisce a un contratto tra consumatore e professionista, caratterizzato da un significativo squilibrio tra le prestazioni,

– proprio in ragione della previsione di cui all’art. 21 C.G.A. In tesi, l’effettuazione delle riparazioni per un valore stimato di circa 60.000,00, integrerebbe un “post factum” del tutto indipendente dal rischio assicurato, rappresentato – invece dall’evento che ha causato il danno e di conseguenza, la clausola risulterebbe in violazione dell’art. 1905 c.c., dal momento che l’elemento delle riparazioni non potrebbe assumere rilievo come segmento di una fattispecie complessa costitutiva del rischio assicurato, non presentando la caratteristica del fatto accidentale assicurabile.

2. Con il secondo motivo si censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) per avere la Corte d’Appello escluso la vessatorietà della clausola di cui all’art. 21 C.G.A., esclusivamente in relazione alla violazione dell’art. 1342 c.c., comma 2, senza avvedersi che tale eccezione era stata mossa in primo grado con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e che, con l’atto di appello, era stata dedotta la mancata considerazione della natura vessatoria della clausola in parola anche sotto il diverso profilo della violazione degli artt. 33 e 34 cod. cons. (nella versione del 2005). Sul punto, la parte resistente eccepisce la tardività del rilievo fatto nella terza memoria di cui all’art. 183 c.p.c.

3. Con il terzo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 1325,1362,1363,1364,1365,1366,1369,1370 e 1371 c.c. in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato nell’attenersi al tenore letterale della clausola in questione – ed in particolare, all’uso del participio passato del verbo “sostenere” – ove è testualmente pattuito che sono coperte dall’assicurazione solo le spese “sostenute”, e dunque per non aver letto l’art. 21, dedicato alla liquidazione del danno, in correlazione con l’art. 14 C.G.A., contenente la descrizione del rischio assicurato. Per converso, una corretta interpretazione sistematica avrebbe potuto condurre ad intenderla riferita ai “costi effettivi di ripristino”, sia già sostenuti che ancora da sostenere. Rileva, inoltre, la violazione dell’art. 1366 c.c., per non avere la Corte di merito interpretato la clausola secondo buona fede. In tesi, infatti, l’interpretazione effettuata sarebbe in contrasto con la causa del contratto di assicurazione e con lo spirito dell’intesa, dimostrandosi non meritevole di tutela e a tutto vantaggio del solo assicuratore che – per il tramite di tale interpretazione – riceverebbe una chance di esonero da responsabilità. Assume, inoltre, la violazione degli artt. 1369,1370 e 1371 c.c., in quanto all’espressione “spese sostenute” può accedere anche l’opzione interpretativa inclusiva delle spese da sostenersi e, dunque, la Corte avrebbe dovuto dare alla locuzione il senso più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto (ex art. 1369 c.c.); nonchè, trattandosi di clausola inserita nelle condizioni generali, una interpretazione contra stipulatorem sarebbe dovuta (ex art. 1370 c.c.), come anche, infine, quella nel senso di contemperare gli interessi delle parti (ex art. 1371 c.c.).

4. I motivi vanno analizzati unitariamente inerendo a questioni tra loro connesse.

5. Il primo motivo, attinente all’errata applicazione della normativa in tema di clausole vessatorie inserite nel contratto di assicurazione, e in particolare alla “clausola di riparazione”, anche con riferimento alla disciplina a favore dei consumatori, è infondato.

5.1. La valutazione sul carattere vessatorio o meno della clausola va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando risulti congruamente motivata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016, in relazione alla clausola claims made).

5.2. Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la clausola de qua, ove all’art. 21 C.G.A., là dove sancisce che “nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute, incluse quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse”, si esprime chiaramente nel senso di non determinare una limitazione di responsabilità rispetto al rischio assicurato indicato nell’art. 14 C.G.A., quanto piuttosto di specificarne estensione e portata in caso di danno parziale, rilevando che nel contratto di assicurazione de quo “il rischio viene a configurarsi come possibilità dell’assicuratore di dover effettuare la prestazione risarcitoria non solo al verificarsi dell’evento previsto, ma, altresì, al concretizzarsi delle specifiche modalità positivamente o negativamente indicate” (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

5.3. E’, dunque, la stessa Corte territoriale che, nell’escludere il carattere vessatorio di detta clausola, puntualizza che in essa non si rinviene un contenuto negoziale che esula dallo schema essenziale o tipico del contratto cui in concreto essa accede (pag. 4 e s., sentenza impugnata), in ciò allineandosi agli orientamenti di questa Corte che, in simili clausole, individua un elemento che, piuttosto, circoscrive il diritto all’indennizzo dell’assicurato e ne specifica il rischio garantito, in conformità al dettato di cui all’art. 1905 c.c., che impone all’assicuratore di risarcire il danno nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 15598 dell’11/6/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 24562 del 5/10/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17783 del 7/8/2014; Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 7/4/2010; Sez. 3, Sentenza n. 395 dell’11/1/2007).

5.4. Del resto, nella motivazione si rinviene il richiamo al principio indennitario che detta clausola esprime, secondo cui il ristoro del danno costituisce il fine e il limite dell’obbligazione risarcitoria. Tale ristoro, infatti, si commisura in relazione all’esborso sostenuto per la riparazione del bene parzialmente danneggiato, assicurata per un valore di 70.000,00 Euro.

5.5. Con riferimento alla tipologia di contratto di assicurazione in cui la clausola si inscrive non è, nel caso di specie, ravvisabile il denunciato elemento di “inadeguatezza dell’assetto sinallagmatico” rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti nella loro autonomia contrattuale, ex art. 1322 c.c., comma 1, rilevando piuttosto che l’indennizzo assicurativo vale a compensare un pregiudizio effettivamente patito e che il puntuale apprestamento della riparazione del bene assurge a ragionevole elemento costitutivo dell’indennizzo, come ritenuto dal giudice del merito (cfr. al proposito, Sez. U Sentenza n. 22437 del 24/09/2018 in tema di clausole claims made inserite nei contratti assicurativi, valutata quale lecita deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., comma 1).

5.6. In questo caso, difatti, viene in nuce l’intento di valorizzare il patrimonio nautico, da una parte, e di indennizzare, dall’altra, l’effettivo pregiudizio subito, con l’aggiunta di un onere inteso quale “solve et repete” a carico del danneggiato, corrispondente a un equo contemperamento degli interessi, in quanto non solo incentiva il recupero del bene imposto dalla legge ex art. 1915 c.c. (obbligo di salvataggio), ma ne impone la riparazione in caso di danno parziale, data la particolarità del settore di mercato, e dunque comprime anche il rischio di attività speculative in danno della compagnia assicuratrice.

5.7. La motivazione resa, pertanto, è congruamente motivata, ed è in linea con la giurisprudenza che assume che, per converso, le clausole limitative della responsabilità, qualificabili come abusive, sono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto quelle che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e che, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 22437 del 24/09/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016; Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17783; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre 2009, n. 23741).

5.8. La medesima conclusione di infondatezza dell’impugnazione deve trarsi con riguardo alla disciplina del codice del consumo, di cui il ricorrente lamenta non solo un’errata applicazione nel motivo n. 1), ma anche un’omessa considerazione nel motivo n. 2.

5.9. Sul piano della disciplina, è indubbio che alla polizza assicurativa in questione si applichi la normativa posta a tutela del consumatore di cui agli artt. 33 e ss. cod. cons., essendo rilevante il mero fatto che risulti conclusa tra un consumatore ed un professionista, secondo le definizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e c) cod. cons., e che ai sensi dell’art. 36, comma 3 cod. cons. la nullità di protezione ivi prevista si configuri come nullità, a legittimazione riservata al consumatore, rilevabile d’ufficio dal giudice anche di legittimità (cfr. esempio Cass., sez. III, ord. 266614/2018 e sentenza SU 26242/2014) che, all’uopo, deve scrutinare se, “malgrado la buona fede”, la clausola “determina a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto”.

5.10. L’art. 33, comma 1, comma 2 cod. cons., invece, contiene un elenco esemplificativo di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria; mentre l’art. 36, comma 2, postula un ulteriore elenco di clausole, sempre vessatorie quantunque oggetto di trattativa, per cui non è ammessa prova contraria, nelle quali non si rinviene alcuna caratteristica propria della clausola in esame.

5.11. Alla luce delle norme poste a tutela dei consumatori, non potendosi annoverare la clausola in questione tra quelle inserite nell’elenco delle clausole presunte come abusive, rileva dunque il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1, giustappunto invocato dal ricorrente quale indice del carattere abusivo della clausola, ove viene rappresentato il “significativo squilibrio” quale indice del carattere eventualmente abusivo della clausola.

5.12. Trattandosi di una pattuizione, è pacifico che lo squilibrio in esame debba essere normativo e non economico: debba, cioè, riguardare i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto, e non la misura delle prestazioni che ne derivano o l’adeguatezza del corrispettivi (cfr. D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 2).

5.13. Sul punto, è tuttavia ancora non ben definito cosa debba intendersi per “squilibrio”, e soprattutto quando esso debba ritenersi “significativo”.

5.14. Secondo autorevole dottrina, da condividersi, sussiste la “abusività” della clausola quando essa arrechi al consumatore uno svantaggio unilaterale, non compensato da un corrispondente sacrificio imposto al professionista.

5.15. Peraltro, la giurisprudenza di merito, pur avendo in molteplici occasioni ravvisato la sussistenza in concreto di tale squilibrio, raramente ne ha dato una definizione in termini generali. Quando ciò è accaduto, comunque, tali definizioni restano ancorate al concetto di “approfittamento” dell’una parte sull’altra, quale conseguenza diretta del proprio potere economico, che nel caso in esame il giudice ha escluso per le ragioni sopra espresse che mettono in rilevo la causa concreta della pattuizione, a prescindere dalla sua temporanea incidenza sul patrimonio dell’assicurato.

5.16. Posto quanto sopra, per circoscrivere l’area di “eccessivo squilibrio”, tale da rendere manifesto il carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi della normativa consumeristica, non rileva tanto che sulla parte incomba un “eccessivo onere patrimoniale” ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo (come invece dedotto dal ricorrente nel caso in esame), ma che non sussista una valida ragione sul piano causale per apporla (iuxta causa).

5.17. Poichè la clausola de qua tende a coprire proprio la necessità della riparazione in caso di danno parziale, ai fini del recupero della funzionalità del bene assicurato, e dunque a rivalere il danneggiato della effettiva perdita subita, essa non pone una condizione impossibile a carico dell’assicurato e/o ad esclusivo favore di una sola parte.

5.18. Inoltre, la clausola de qua ha un contenuto “chiaro e comprensibile” e, dunque, non si presta a ulteriori censure sotto il profilo della individuazione degli elementi che ne determinano l’oggetto e il corrispettivo convenuto, ex art. 34, comma 2 cod. consumo.

5.19. Pertanto la clausola della cui vessatorietà il ricorrente si duole, proprio perchè delimita l’oggetto del contratto e definisce l’ambito di indennizzo in caso di perdita parziale, non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli elenchi menzionati nel codice del consumo, tesi a descrivere le clausole che limitano il campo di responsabilità, mentre in punto di valutazione della eventuale sussistenza di un “significativo squilibrio di diritti ed obblighi” contrario alla buona fede si rinvia a quanto indicato sopra in relazione all’equilibrato bilanciamento tra gli interessi sottesi al contratto che detta clausola dimostra, anche ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1, correttamente valutati dal giudice del merito in termini di conformità al cd. principio indennitario.

5.20. Conseguentemente, la motivazione resa dal giudice del merito risulta valida anche con riferimento all’art. 34, comma 2 cod. cons., secondo cui “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, nè all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.

5.21. Peraltro, a chiarire cosa debba intendersi per “oggetto del contratto” è proprio la normativa Europea di settore.

5.22. In relazione all’art. 4, p. 2, della Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il legislatore Europeo ha da ultimo precisato che “La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte nè sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, nè sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purchè tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile”. A più riprese, poi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sottolineato che le clausole inerenti all’oggetto principale del contratto sono “quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale” e, più precisamente, quelle “che fissano le prestazioni essenziali del contratto stesso e che, come tali, lo caratterizzano” (v., segnatamente, le sentenze del 30 aprile 2014, Kesler e Keslernè Rabai, C 26/13, EU:C:2014:282, punti 49 e 50; del 26 febbraio 2015, Matei, C 143/13, EU:C:2015:127, punti 53 e 54; del 23 aprile 2015, Van Nove, C 96/14, EU:C:2015:262, punto 33).

5.23. In definitiva, anche alla luce della normativa Europea riferita alla protezione dei consumatori, deve confermarsi il principio secondo il quale “la clausola contenuta in un contratto di assicurazione, in virtù della quale viene specificamente prevista la non operatività dell’assicurazione contro i danni a determinate “condizioni”, non impossibili per l’assicurato, come nel caso della liquidazione del “danno parziale” esclusivamente a seguito di spese di riparazione effettivamente sostenute, non ha carattere vessatorio qualora sia intesa a fissare preventivamente le prestazioni essenziali del contratto assicurativo; pertanto, essa non è soggetta ad approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., comma 2, ed è meritevole di tutela ove non determini una situazione di eccessivo squilibrio tra le parti sul piano causale, ex art. 1322 c.c., comma 1, o ex art. 33, comma 1 cod. cons.” (cfr. sul punto, anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24562 del 5/10/2018, non massimata; Cass. Sez.3, Sentenza n. 11757 del 15/05/ 2018).

6. Per le ragioni sopra espresse, non coglie quindi nel segno neanche la doglianza di cui al secondo motivo, relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., che risulta inammissibile.

6.1. Il motivo, innanzitutto, manca del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè non è indicato in quali termini sia stata posta tale eccezione in primo grado nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e come sia stato formulato lo specifico motivo di appello, mentre il resistente eccepisce di avere sin dal primo grado dedotto la tardività della deduzione, svolta dall’attore solamente nella terza memoria di cui all’art. 183 c.p.c., assumendo che non si tratti di un’eccezione in senso lato (v. sul punto Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27920 del 13/12/2013).

6.2. In ogni caso, posto che si tratta di una nullità comunque rilevabile d’ufficio secondo il codice del consumo, la doglianza non si allinea alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, atteso che nel momento in cui il giudice di secondo grado ha attribuito alla clausola de qua il chiaro intento di delimitare l’oggetto del contratto di assicurazione, negandone il valore vessatorio alla luce della sua intrinseca ragionevolezza, egli ha implicitamente rigettato l’applicabilità della disciplina sia generale che consumeristica in punto di clausola abusiva o vessatoria.

6.3. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico in contestazione, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto del medesimo (in senso conforme, Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 4/6/2019; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 29191 del 6/12/2017; Cass.Sez. 2 -, Ordinanza n. 20718 del 13/8/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5351 dell’8/3/2007).

7. Il terzo motivo, attinente alla mancata corretta applicazione di norme sull’ermeneutica contrattuale, è del pari inammissibile perchè il giudice ha dato pienamente conto di come dovesse interpretarsi la clausola in esame. Il tema, in questo caso, è stato affrontato funditus da p. 4 a p. 5 della motivazione, là dove il giudice dell’appello ha mostrato piena condivisione di quanto argomentato dal giudice di primo grado in relazione alla chiarezza e univocità della volontà dei contraenti e allo spirito della convenzione, tale da escludere ogni riferimento a spese “da affrontare”, nel caso di specie documentate in un ATP, ma mai inserite in un progetto di esecuzione, e dunque non risarcibili in quanto non attinenti ad un esborso effettivamente subito dall’assicurato per riparare la barca.

7.1. Pertanto, si chiede inammissibilmente a questa Corte di privilegiare l’una, anzichè l’altra interpretazione dell’art. 21 C.G.A., essendo peraltro lo stesso ricorrente ad indicare la astratta possibilità di due diverse opzioni interpretative in relazione alla locuzione “spese sostenute” contenuta nella clausola (cfr. sul punto Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/5/2016; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/2/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/2/2002; nonchè, Cass., Sez. U., Sentenza n. 10313 del 5/5/2006).

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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