Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22620 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15657-2018 proposto da:

STUDIO SOLMONA & VITALI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA PORTUENSE N. 104, C/0 DE ANGELIS ANTONNIA, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO SALONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 451/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

SASSARI, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 16/5/2018, illustrato da successiva memoria, lo Studio Solmona & Vitali s.r.l. propone gravame innanzi a questa Corte avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 451/2017, pubblicata in data 22/11/2017, affidandolo a tre motivi. Con controricorso notificato il 14/6/2018, resiste ANAS S.p.a.

2. Per quanto qui d’interesse, l’attuale ricorrente, nel primo grado di giudizio ha proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Sassari convenendo in giudizio ANAS S.p.a. Assume che tra le parti, in data 21/5/2011, è stato sottoscritto un accordo per la redazione della progettazione preliminare afferente al “Lotto (OMISSIS)” della (OMISSIS) e che, tuttavia, le prestazioni svolte in forza di detto accordo sono state in concreto eccedenti l’oggetto dell’incarico.

3. Nel primo grado il ricorrente ha ottenuto la condanna dell’ente convenuto, a titolo di arricchimento ingiustificato, al pagamento del compenso spettante per le opere in esubero, quantificato in Euro 939.692,80 per mezzo di ATP, previa detrazione di quanto già corrisposto a titolo contrattuale. Ciò in base all’assunto che i dettagli caratterizzanti il progetto in concreto eseguito fossero riferibili al contenuto di una progettazione definitiva, se non addirittura esecutiva che, tuttavia, le parti non avevano convenuto, sicchè tutte le prestazioni in esubero rispetto all’incarico dovevano ritenersi extra contratto e, dunque, meritevoli di distinta remunerazione.

4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello lo Studio Solmona & Vitali, nonchè appello incidentale ANAS S.p.A. In riforma della pronuncia di prime cure, la Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello incidentale dell’ente convenuto ha ritenuto che la natura “avanzata”, ovvero “definitiva”, se non addirittura “esecutiva” della progettazione dovesse intendersi espressamente pattuita inter partes sulla base di quanto emergente dalle previsioni rinvenibili nel testo dell'”Accordo” del 2011, nonchè dal comportamento tenuto dalle parti, da ritenersi tutti elementi incompatibili con una progettazione preliminare, con la conseguenza che le prestazioni in esubero dovevano, per converso, considerarsi rientranti nell’oggetto del contratto. Per l’effetto, ha rigettato l’appello principale dello Studio Solmona & Vitali e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha respinto la domanda di condanna per arricchimento indebito proposta dall’appellante principale contro l’ANAS, condannando l’attore alla refusione delle spese del grado, nonchè ai 2/3 delle spese di primo grado compensandole tra le parti per il resto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss.. Il ricorrente ritiene errata la pronuncia impugnata là dove ha omesso di considerare che, nell’Accordo del 2011, l’espressione letterale “progettazione preliminare” – in applicazione del noto principio “in claris non fit interpretatio” – rende palese la comune volontà delle parti di dare vita ad un accordo avente esclusivamente ad oggetto la redazione di un progetto di massima e preliminare, di talchè ogni ulteriore prestazione richiesta dall’ANAS avrebbe dovuto ritenersi non rientrante nell’incarico e, pertanto, meritevole di distinta remunerazione. La natura di progettazione preliminare dell’accordo de quo si riconnetterebbe anche alla necessità di attenersi rigorosamente ai livelli di progettazione – preliminare, definitiva ed esecutiva – tassativamente ed inderogabilmente previsti dall’art. 93 e dagli artt. 165 e ss. Codice degli appalti e servizi pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006, vigente ratione temporis).

2. Con il secondo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della sentenza di secondo grado (secondo la nuova formulazione del vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo, discusso tra le parti) che renderebbe la motivazione monca o apparente, rinvenibile nell’esistenza di un evidente contrasto tra le previsioni dell’Accordo del 2011 e le argomentazioni che hanno indotto la Corte d’Appello a ritenere il contratto in concreto caratterizzato da una serie di prestazioni professionali esorbitanti l’ambito della cd. “progettazione preliminare” e, di conseguenza, palesanti una progettazione integrativa e più avanzata, “quasi definitiva”.

3. Con il terzo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 132 c.p.c., n. 4, – violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza circa un fatto decisivo della controversia, nonchè l’irriducibile contrarietà e l’illogicità manifesta della motivazione là dove è stato ritenuto che la previsione contenuta nell’art. 3, comma 3, dell’Accordo del 2011 (in base al quale in ogni caso il progettista si impegna a porre in essere ogni attività, ancorchè non prevista, richiesta dal soggetto attuatore per assicurare la completezza del progetto), consente di ricomprendervi anche le ipotesi di redazione ex novo di progettazione richiesta dalla Committenza in corso di esecuzione dell’opera, rilevando di contro, che la previsione convenzionale aveva l’esclusiva funzione di assicurare “completezza” al progetto preliminare espressamente previsto, dovendosi escludere ogni sua interpretazione estensiva nel senso di ricomprendervi la progettazione definitiva ed esecutiva.

5. I motivi del ricorso vanno trattati congiuntamente in quanto, alla luce delle doglianze, tutte complessivamente afferenti all’interpretazione dell’Accordo del 2011, si presentano in palese difetto del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dimostrandosi inammissibili in quanto sostanzialmente tesi a censurare le motivazioni espresse dal giudice in via astratta e aspecifica, omettendo di riferirsi al testo convenzionale, impedendosi così a questa Corte di scrutinare funditus, e secondo i parametri del giudizio di legittimità, il merito delle doglianze relative a un’errata interpretazione del contratto e a una omessa considerazioni di fatti rilevanti ai fini della decisione, tali da rendere la motivazione gravemente lacunosa e illogica.

5.1. Al riguardo è sufficiente rammentare che i requisiti di formulazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati. Essi rilevano ai fini della esistenza giuridica e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

5.1.1. In particolare, ove si censuri, come nel primo motivo, l’attività di interpretazione del contratto svolta dal giudice di merito, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, qualora la lettura della sentenza non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad esso il ricorrente pretenda di attribuire, è necessaria la completa, e non frammentaria, trascrizione della regolamentazione pattizia o quantomeno della specifica parte in contestazione cui il vizio afferisce, sebbene la stessa sentenza gravata abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone in parte il contenuto, non essendo consentito al giudice di legittimità una autonoma valutazione di merito (Cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6735 dell’8/3/2019; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/2/2007).

5.1.2. Il che, con riferimento alla prima censura, non è avvenuto, posto che la diversa interpretazione offerta si confronta solo con la motivazione, e non con il contenuto di specifiche clausole contrattuali, bene e approfonditamente analizzate, invece, dalla Corte di merito, secondo corretti parametri legali.

5.2. Alla stessa stregua, anche ai fini del vaglio delle censure di error in procedendo di cui ai successivi due motivi, sollevati in termini di omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., i requisiti di specificità della formulazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (v. Cass., 3/10/2019, n. 24648; Cass., 20/6/2019, n. 16591; Cass., 9/3/2018, n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978).

5.2.1. Va soprattutto messo in rilievo come, al di là della formale intestazione dei due successivi motivi, sotto questo ultimo profilo, si deduce in realtà il vizio di motivazione al di fuori degli schemi consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nella versione ratione temporis applicabile.

5.2.2. Difatti, pur divenendo la Corte di legittimità giudice del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, risulta preliminare su tutte la questione concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini con cui esso risulta esposto, con la conseguenza che solo quando sia indicata “dove e come” sia stata dedotta la circostanza in tesi omessa, che deve dimostrarsi decisiva e deve comunque essere stata oggetto di specifica discussione in una determinata fase processuale, diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo. Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, per integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il fatto in tesi “omesso” deve essere inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e deve essere esattamente individuato e collocato negli atti processuali, non potendo mai riguardare l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie, quali l’esito d’interpretazione delle clausole del contratto o della ATP acquisita, che sono tutti elementi che possono essere diversamente e liberamente valutati dal giudice, come è avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

5.2.3. Sicchè solo successivamente a questa preliminare valutazione di formale rilevanza processuale della omissione denunciata, la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 4/3/2016, n. 5934 e Cass., 25/9/2017, n. 22333; Cass., 20/6/2019, n. 16591 e Cass., 3/10/2019, n. 2464).

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 10.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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