Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2262 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Poala – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14857-2018 proposto da:

O.O.R. o O.J., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PROCURA GENERALE presso la CORTE

di CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. RG. 15491/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. O.O.J., o O.J., cittadino nigeriano, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro l’ordinanza del 26 marzo 2018 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto la sua impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia l’incostituzionalità del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito in L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione del decreto-legge, ponendo in particolare l’accento sul differimento di 180 giorni dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale.

Il secondo motivo denuncia l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis-, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g., per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del decreto reso in primo grado.

Il terzo motivo denuncia l’incostituzionalità dell’art. 35 bis cit., comma 13, come modificato in sede di conversione, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile, sopprimendo in tal modo l’impugnazione in appello.

Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto l’inattendibilità del richiedente, omettendo di verificare, sulla base di un giudizio affrettato ed insostenibile, le condizioni di insicurezza nel paese da cui egli proveniva.

Sembra di capire, poi, che da pagina 21 a pagina 23 il ricorrente abbia inteso spiegare un quinto motivo, sebbene non individuato da una propria rubrica, concernente violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, volto a censurare il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

RITENUTO:

CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. – Sono inammissibili i primi tre motivi.

Le questioni di costituzionalità sono state già disattese tra le altre da Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700, senza che il ricorso apporti in proposito alcun elemento di novità.

5.2. L’inammissibile il quarto motivo.

In effetti, il Tribunale ha negato la protezione sussidiaria in relazione a ciascuna delle ipotesi contemplata dalle tre lettere del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. In particolare, quanto alle ipotesi previste dalle lettere a) e b), il giudice di merito ha ritenuto che non vi fosse alcun elemento dal quale desumere plausibilmente che l’uccisione di suoi congiunti fosse da ascrivere ad un’iniziativa degli anziani del villaggio, essendo piuttosto da credere si fosse trattato di un furto in abitazione o di rapina sfociati in omicidio.

A fronte di ciò il ricorso per cassazione si riferisce, almeno in modo comprensibile, sia nella rubrica che nello svolgimento della censura, alla sola ipotesi di cui all’art 14 cit., lett. c), ipotesi riguardo alla quale il Tribunale ha negato la sussistenza di un quadro di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, e ciò ha fatto attraverso il debito richiamo al rapporto EASO del giugno 2017.

Al riguardo, il motivo mira evidentemente a rimettere in discussione l’accertamento di fatto effettuato dal giudice di merito, svolto in conformità alla previsione normativa.

Di qui l’inammissibilità.

5.3. – E’ inammissibile il quinto motivo.

Dalla lettura di esso, infatti, non riesce minimamente a comprendersi in cosa consisterebbe la situazione di vulnerabilità del richiedente, il che è tanto più evidente una volta che il Tribunale ha escluso che i congiunti del medesimo fossero stati vittima di un deliberato attacco partito dall’iniziativa degli anziani del villaggio.

Il motivo fa anche riferimento all’inserimento sociale del richiedente, ma non è dato comprendere se tale aspetto fosse stato sollevato nella fase di merito e, in ogni caso, in che cosa l’asserito inserimento sociale si sarebbe concretizzato.

7. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il

raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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