Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2262 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2262 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7965/2010 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente contro
I.T.C. Industria Tecnica Colori s.r.l. rappresentata e difesa
dall’avv. Giuseppe Piccione, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio
Cesare 151, presso lo studio dell’avv. Silvio Aliffi;
-controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 83/07/09, depositata il 23 febbraio 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Rilevato che:
-l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro
la sentenza della Commissione tributaria provinciale della Sicilia (Ctr),
di conferma della sentenza di primo grado, favorevole per la

Data pubblicazione: 30/01/2018

contribuente in relazione a un avviso di accertamento, con il quale
furono rettificati per l’anno 1999 i ricavi dichiarati dall’impresa, con le
conseguenti correzioni ai fini delle imposte sul reddito, Iva e Irap e
applicazione delle relative sanzioni;
– precisamente l’avviso di accertamento determinava maggiori

venduto del 141,17%, ridotta dapprima al 65,43% e poi in grado
d’appello 61,76%, corrispondente alla percentuale dichiarata dalla
società per l’anno 2009;
– il ricorso è proposto sulla base di cinque motivi, cui la
contribuente ha reagito con controricorso.
Considerato che:
– il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo,
n. 5, c.p.c., insufficienza della motivazione, là dove la Ctr ha ritenuto
che l’Ufficio, per quanto riguarda la determinazione della percentuale
di ricarico, aveva perpetuato nel corso del giudizio l’originario difetto
di motivazione rinvenibile nell’avviso di accertamento;
– il motivo è fondato;
-la Ctr, nel censurare l’operato dell’Ufficio su questo punto, non
ha considerato che la rettifica, così come infine proposta dall’Ufficio in
grado d’appello, applicava la percentuale di ricarico nel 61,76%
corrispondente a quella indicata dalla società nel medesimo anno di
imposta oggetto di accertamento;
– diversamente tale corrispondenza è stata invece del tutto
trascurata dalla Ctr, la cui decisione incorre per questo nel vizio
denunciato con il motivo;
– il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Ctr
ravvisato

ultra petita

l’abusiva applicazione dell’accertamento

induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973;

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ricavi in applicazione della percentuale di ricarico sul costo del

- la contribuente, nel replicare a tale ragione di censura, ha
dedotto che la relativa eccezione fu invece proposta dalla società
nell’iniziale ricorso, nel quale fu eccepita «la nullità dell’avvio di
accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R.
600/73, per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette, e dell’art. 54

accertatori determinato i maggiori ricavi della società sulla base di
presunzioni fondate su altre presunzioni e non supportate da
violazioni gravi precise e concordanti»;
– il motivo è fondato mentre non coglie nel segno la replica della
società;
-infatti, l’impugnativa originariamente proposta contro l’avviso
(così come riportata dalla società) non negava in via di principio la
legittimità del metodo utilizzato per la rettifica, ma negava piuttosto
la valenza presuntiva degli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno
dell’accertamento;
– il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo,
n. 5, c.p.c. motivazione contraddittoria là dove la Ctr ritiene applicata
la percentuale di ricarico del 141,17%, senza dare atto della riduzione
operata in corso di causa;
-il motivo è fondato, esattamente per la ragione indicata dalla
ricorrente;
– il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 3, c.p.c., violazione dell’art 42 del d.P.R. n. 600 del 1973,
ch’è ravvisata nel fatto che la Ctr ha annullato l’avviso di
accertamento in quanto motivato per relationem al verbale della
Guardia di Finanza, mentre tale tecnica di motivazione è invece
pienamente legittima;
– il motivo è fondato;
– «In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria,
nella specie relativo ad avviso di rettifica di dichiarazione IVA da parte

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del d.P.R. 633/72 per gli accertamenti ai fini Iva, per avere gli

dell’Amministrazione finanziaria, la motivazione per relationem, con
rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima,
per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli
elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio

una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si
tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun
pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio» (Cass. n.
21119/2011; conf. Cass. n. 8183/2011);
– il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo,
n. 4, c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c., là dove la Ctr ha ritenuto
che «non è dato conoscere, con riferimento alle successiva variazioni
dei maggiori ricavi proposti l’importo delle imposte da pagare,
relative sanzioni ed interessi di modo che non appaiono soddisfatte le
prescrizioni contenute nel secondo comma dell’art. 42 del d.P.R.
n.600/73 e quindi lo stesso avviso, anche a maggior ragione come
successivamente modificato, non appare motivato»;
– la ricorrente sostiene che Ctr ha deciso oltre i limiti della
domanda fissati dall’originario ricorso della contribuente;
– la ricorrente ha replicato che la relativa questione non poteva
essere proposta nel ricorso, posto che «quanto esposto nell’avviso di
accertamento è stato variato dall’Ufficio in sede di controdeduzioni;
ed è solo in tale sede che l’Ufficio modifica la percentuale di ricarico,
ridetermina i ricavi e chiede al giudice di calcolare la relativa imposta!
Pertanto, detta circostanza, che per ovvia ragioni non poteva essere
eccepita in seno al ricorso introduttivo di primo rado, come lamentato
da controparte, è stata tempestivamente rilevata dalla società
ricorrente con memoria depositata il 26 marzo 2007 ed in seguito in
seno alle controdeduzioni e appello incidentale del 26 agosto 2008»;
– il motivo è fondato;

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stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare

- la replica della contribuente rende ancora più manifesta la
violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Ctr;
– ne risulta infatti che l’avviso di accertamento è stato annullato
non per un vizio originario del medesimo tempestivamente dedotto,
ma a causa di un supposto difetto di attività dell’amministrazione

– secondo l’orientamento di questa Suprema corte «Poiché anche
nel processo tributario le parti conservano la disponibilità dei diritti in
contestazione, qualora l’Amministrazione finanziaria si avveda in
corso di causa che è corretta e da accogliere una eccezione del
contribuente relativa all’erroneo computo del credito d’imposta
indicato nell’avviso impugnato, non per questo deve rinnovare l’intero
procedimento amministrativo di accertamento, avendo il potere dovere di ridurre la domanda originaria. Tale riduzione della
domanda, non equivalendo a diverso e autonomo accertamento in via
di rettifica da parte dell’Amministrazione, è ammissibile anche se
operata per la prima volta in grado d’appello, con conseguente
dovere del giudice di valutare la pretesa fiscale residua» (Cass. n.
15413/2017; conf. n. 11265/2003);
-mutatis mutandis il medesimo principio è applicabile qualora,
come nel caso di specie, l’Amministrazione, nell’ambito di una rettificQ,
analitico-induttiva, abbia applicato, in corso di giudizio, una
percentuale di ricarico inferiore rispetto a quella indicata nell’avviso di
accertamento;
– il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo,
n. 5, c.p.c. insufficienza della motivazione, là dove la Ctr ha
censurato l’operato dell’amministrazione per avere posto a base della
rettifica un valore di rimanenze iniziale per l’anno 1999 divergente da
quello assunto per determinare le rimanenze finali del 1998;

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incorso durante il giudizio tributario;

-la Ctr non ha tenuto conto che ciò era stato fatto sulla base di
documentazione extra contabile rinvenuta nei locali aziendali
(riprodotta nel ricorso);
-il motivo è fondato esattamente per la ragione indicata dalla
ricorrente, non essendovi nella sentenza alcun accenno alla

propria valutazione;
-non è superfluo ricordare che la documentazione extra contabile,
secondo consolidata giurisprudenza, costituisce di per sé presunzione
idonea a spostare sul contribuente l’onere della prova contraria (Cass.
n. 25610/2006; conf. Cass. n. 24051/2011; Cass. n. 4080/2015);
-in conclusione, fondati tutti i motivi, il ricorso va accolto, con
rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa
composizione per nuovo esame e perché provveda sulle spese del
presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione anche per le
spese del presente giudizio di legittimità.
Roma 23 ottobre 2017.

documentazione extra contabile sulla quale il Fisco aveva basato la

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