Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2262 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 26/01/2022), n.2262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23335-2020 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE

CAVERNI, 6, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ARMELLIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CALIGIURI;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, N.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2663/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 04/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2663/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, resa pubblica in data 4 dicembre 2019, formulando un solo motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

A seguito dell’incidente stradale cagionato da N.L., assicurato per la r.c.a. con Lloyd Adriatico, ora Allianz Assicurazioni, l’odierno ricorrente citava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano, il danneggiante e la compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna in solido al pagamento di tutti i danni subiti, quantificati in Euro 11.407,08, oltre al danno morale, agli interessi ed alla eventuale rivalutazione monetaria, ritenendo non esaustiva la somma di Euro 4.000,00 ricevuta da Allianz, asserendo che detta somma non avesse tenuto adeguatamente conto del danno biologico, temporaneo (40 giorni) e permanente (5%), subito.

La CTU disposta dal Giudice di Pace confermava la percentuale di invalidità permanente del 5%, come già accertata dal CTP. Allianz deduceva la nullità della CTU per due ragioni: i) la bozza di relazione non gli era stata inviata; ii) la relazione non aveva motivato il criterio adottato per individuare la percentuale di invalidità permanente.

Il Giudice di Pace, dopo aver disposto il conferimento dell’incarico di rinnovare le operazioni peritali, provvedendo alla nomina di un nuovo consulente, revocava l’ordinanza, rilevando che la bozza di relazione risultava regolarmente comunicata ad Allianz, e convocava il CTU al fine di rendere chiarimenti.

Successivamente, nonostante i chiarimenti ottenuti, anche per iscritto, disponeva la rinnovazione delle indagini peritali. Ritenendo superfluo l’espletamento di una nuova CTU, l’odierno ricorrente non si presentava alla visita medica fissata dal nuovo CTU.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2663/2019, rigettava la domanda attorea, ritenendo le conseguenze dannose derivate dall’incidente stradale sfornite di prova.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con la decisione qui impugnata, rigettava il gravame proposto da C.M., basato sul fatto che il giudice di prime cure avesse violato l’art. 2697 c.c., in quanto avrebbe potuto decidere la causa allo stato degli atti, essendo presenti nel fascicolo ben tre relazioni mediche, di cui una CTU, oltre ad una relazione integrativa del CTU.

In particolare, il Tribunale riteneva indubbia la facoltà del giudice di merito “di disattendere le risultanze di una CTU medico-legale, per procedere poi alla rinnovazione delle operazioni peritali; è noto, infatti, che nel nostro ordinamento vige il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito di disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione redatta dal proprio CTU, incombendo su esso giudice soltanto un obbligo di motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto”, aggiungendo che “il rifiuto della parte di consentire al CTU le necessarie indagini per l’accertamento del danno costituisce condotta valutabile, ex art. 116 c.p.c., ai fini dell’accertamento della responsabilità (…): ne discende, allora, che (…) la mancata presentazione dell’interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda giudiziale per difetto di prova”.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

Considerato

che:

1. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., – Violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., n. 4, dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 196 c.p.c..

Alla pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata viene rimproverato di non aver motivato la decisione reiettiva, di aver confuso i fatti di causa, di avere ignorato la censura mossa alla sentenza di prime cure per non avere indicato i gravi motivi che giustificavano la rinnovazione delle indagini peritali e la sostituzione dell’originario CTU, di avere, quindi, violato l’art. 196 c.p.c..

La censura di omessa motivazione è infondata.

Infatti, la sentenza motiva la decisione, argomentando dal rifiuto del ricorrente di presentarsi all’esame da parte del CTU, a seguito della disposta rinnovazione della consulenza. Il che basta a ritenere non censurabile la decisione per difetto di motivazione, essendo la statuizione argomentata in modo da permettere “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, assolvendo, quindi, alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22232).

Peraltro, la denuncia di violazione dell’art. 196 c.p.c., non è adeguatamente argomentata. Il giudice a quo, infatti, ha confermato la decisione del Giudice di Pace, richiamando il principio iudex peritus peritorum e la facoltà del giudice di disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione redatta dal proprio CTU, con l’unico limite di un obbligo di motivazione esente da vizi logici e giuridici, lasciando, dunque, intendere che il Giudice di Pace avesse disposto la rinnovazione della CTU e che la ordinanza relativa fosse adeguatamente motivata.

Il ricorrente non contesta che il Giudice di Pace non avesse rinnovato la consulenza, limitandosi ad opporre una diversa ricostruzione dei fatti processuali ed una spiegazione della asserita rinnovazione delle indagini peritali, basata su considerazioni del tutto personali, ripetute e prive di qualsiasi riscontro.

Va aggiunto che la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., indicata nell’epigrafe del motivo, non è stata coltivata, suffragandola con argomentazioni idonee a far emergere l’erronea distribuzione dell’onere della prova imputata alla sentenza gravata.

2. Il ricorso va rigettato.

3. Nulla deve liquidarsi per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA