Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2262 del 03/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2262 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA
sul ricorso 7010-2010 proposto da:

TROIANO ANTONIO, BELLOMO STEFANIA,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA MARIO UGO GUATTARI 60/E,
presso lo studio dell’avvocato CASTAGNA ROBERTO,
rappresentati e difesi dall’avvocato MARONE FABIO
giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013
3453

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 03/02/2014

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controri correnti nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SALERNO l;

avverso

la

sentenza

n.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO,

17/2008

della

depositata il

22/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 17/2/09 depositata il 22/1/09, la CTR
della Campania, sez. staccata di Salerno confermava la decisione

ricorsi proposti dai coniugi Stefania Bellomo ed Antonio
Troiano avverso l’avviso di liquidazione con cui erano state
recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro,
ipotecarie e catastali, per avere i contribuenti venduto l’immobile
acquistato coi benefici “prima casa” entro il quinquennio, senza
provvedere ad acquistarne un altro entro il successivo anno, e
senza che la causa di forza maggiore, da loro addotta, fosse
chiaramente identificabile.
Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i
contribuenti. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con cui si deduce l’assenza di responsabilità
dei ricorrenti per il tempestivo mancato acquisto di un altro
immobile e si invoca la ricorrenza della forza maggiore è
inammissibile. I ricorrenti non specificano, infatti, né le norme di
legge che assumono violate con la decisione impugnata, né
espongono le ragioni per le quali la motivazione della sentenza
sarebbe omessa 1 insufficiente o contraddittoria, né indicano i
parametri cui sono riferite le denunce proposte, in relazione
all’art. 360, 1° co.cpc. 2. Il ricorso, che tende ad un nuovo esame
del merito della controversia, con riferimento all’invocata (per la

con cui la CTP di Salerno aveva rigettato, dopo averli riuniti, i

verità in modo criptico) causa di forza maggiore, non rispecchia
dunque i canoni di cui all’art. 366 n. 4 cpc. 3. Ad abundantiam
va aggiunto che il ricorso non rispetta il disposto di cui all’art

alcun quesito di diritto o di fatto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità liquidate in € 2.500,00, oltre a spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.

366 bis cpc, applicabile ratione temporis, non essendo formulato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA