Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2262 del 03/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2262 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
SENTENZA
sul ricorso 7010-2010 proposto da:
TROIANO ANTONIO, BELLOMO STEFANIA,
elettivamente
domiciliati in ROMA VIA MARIO UGO GUATTARI 60/E,
presso lo studio dell’avvocato CASTAGNA ROBERTO,
rappresentati e difesi dall’avvocato MARONE FABIO
giusta delega a margine;
– ricorrente –
2013
3453
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
Data pubblicazione: 03/02/2014
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controri correnti nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SALERNO l;
avverso
la
sentenza
n.
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO,
17/2008
della
depositata il
22/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
– intimato –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 17/2/09 depositata il 22/1/09, la CTR
della Campania, sez. staccata di Salerno confermava la decisione
ricorsi proposti dai coniugi Stefania Bellomo ed Antonio
Troiano avverso l’avviso di liquidazione con cui erano state
recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro,
ipotecarie e catastali, per avere i contribuenti venduto l’immobile
acquistato coi benefici “prima casa” entro il quinquennio, senza
provvedere ad acquistarne un altro entro il successivo anno, e
senza che la causa di forza maggiore, da loro addotta, fosse
chiaramente identificabile.
Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i
contribuenti. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con cui si deduce l’assenza di responsabilità
dei ricorrenti per il tempestivo mancato acquisto di un altro
immobile e si invoca la ricorrenza della forza maggiore è
inammissibile. I ricorrenti non specificano, infatti, né le norme di
legge che assumono violate con la decisione impugnata, né
espongono le ragioni per le quali la motivazione della sentenza
sarebbe omessa 1 insufficiente o contraddittoria, né indicano i
parametri cui sono riferite le denunce proposte, in relazione
all’art. 360, 1° co.cpc. 2. Il ricorso, che tende ad un nuovo esame
del merito della controversia, con riferimento all’invocata (per la
con cui la CTP di Salerno aveva rigettato, dopo averli riuniti, i
verità in modo criptico) causa di forza maggiore, non rispecchia
dunque i canoni di cui all’art. 366 n. 4 cpc. 3. Ad abundantiam
va aggiunto che il ricorso non rispetta il disposto di cui all’art
alcun quesito di diritto o di fatto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità liquidate in € 2.500,00, oltre a spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
366 bis cpc, applicabile ratione temporis, non essendo formulato