Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22619 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. II, 25/09/2018, (ud. 13/03/2018, dep. 25/09/2018), n.22619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13836-2013 proposto

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA VILLANI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARMELO ASSENNATO, CRISTINA

GULISANO;

– ricorrente –

contro

JASIRA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 18,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GEROSA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VALENTINA SORBELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1720/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/03/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per parziale inammissibilità in sub

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SANTARELLI Stefano con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Carmelo Assennato, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato GRISOLIA Carmine con delega orale dell’Avvocato

GEROSA Roberto, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 07/03/2008 S.A., perito industriale, ha convenuto innanzi alla sezione distaccata di Belpasso del tribunale di Catania la Jasira s.r.l. chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento di Euro 96.318,94 quale compenso non corrisposto a seguito delle prestazioni rese (prove di isotermia per il rilascio del certifiCato ATP) presso strutture allestite a cura della società in virtù di accordo concluso nel 1997 che prevedeva la ripartizione degli introiti al 50% tra le parti stesse. Ha chiesto altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito del recesso unilaterale della controparte dal rapporto.

1.1. Ha sostenuto, in tal senso:

– che nel corso degli anni 1997 e 1998 la società aveva corrisposto, a fronte di un totale di Euro 81.341,75 incassati per le 175 prove eseguite (Euro 464,81 a prova), una somma pari ad Euro 14.677,00 a titolo di acconto (corrispondente ad Euro 83,67 a prova, a fronte di. un corrispettivo dovuto non inferiore ad Euro 209,16 per prova), per cui residuava un suo credito pari ad Euro 21.926,00;

– che nel 1999 la società, allo scopo di definire le spettanze dovute all’attore per il periodo pregresso, aveva determinato per ogni pratica un compenso pari ad Euro 186,00 a prova, con accollo degli oneri fiscali correlati e del contributo di Euro 50.000 da versare ad un collaboratore;

– che, a seguito delle dimissioni date da tale collaboratore nel corso dell’anno successivo, gli incombenti relativi al disbrigo delle pratiche erano rimasti a carico del signor S., che aveva pertanto richiesto, senza esito, il pagamento per il saldo delle pratiche evàse, sollecitando per ciascuna il pagamento della somma di Euro 232,41;

– che, protrattosi pacificamente il rapporto per diversi anni, a seguito della richiesta inviata dal signor S. con fattura del 29.06.2007, con cui era stato richiesto il pagamento della quota degli utili derivanti dalle 270 prove di isotermia svolte dallo stesso negli anni 2006 e 2007 (per un ammontare di Euro 71.073,24, corrispondenti a Euro 232,41 a prova), la Jasira s.r.l. aveva interrotto unilateralmente il rapporto, revocando l’incarico e facendo venir meno la disponibilità dei locali per l’esecuzione delle prove; in aggiunta la società aveva contestato, mediante nota inviata in data 03.08.2007, come non fosse mai stato concordato tra le parti un aumento dell’importo dovuto da Euro 186,00 ad Euro 232,41 a prova, con conseguente erroneità del corrispettivo richiesto e necessità di verifica delle somme corrisposte negli anni precedenti; con la medesima nota la società si era riservata la richiesta di somme per aver il signor S. usufruito, tra il 2002 e il 2007, delle strutture di proprietà della. stessa senza alcuna autorizzazione, effettuando prove su cui non vi era stato riparto di ricavi.

2. Si è costituita nel giudizio la Jasira s.r.l., chiedendo il rigetto della domanda, non avendo parte attrice fornito alcuna prova a sostegno del suo credito. Ha dedotto altresì che erano state regolarmente pagate tutte le fatture emesse, nella somma di Euro 186,00 a prova. Ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma di Euro 108.690,00, quale corrispettivo per le prove autonomamente eseguite nei locali aziendali durante il periodo 2003-2007.

3. Con sentenza del 12.11.2010 il tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice e accolto la domanda riconvenzionale, condannando il signor S. al pagamento di Euro 93.000.

4. Avverso la predetta decisione S.A. ha proposto appello censurando l’erroneità della sentenza di primo grado: – per aver il giudice erroneamente ritenuto già corrisposti i compensi per le 270 prove di isotermia; – per non aver quindi riconosciuto il diritta al pagamento per le prove svolte nel corso degli anni 2006-2007; – per avere infine ingiustamente accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla Jasira s.r.l. Quest’ultima ha resistito al gravame.

5. Con sentenza depositata il 27/11/2012 la corte d’appello di Catania ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, riducendo a Euro 75.144,00 la somma al cui pagamento è stato condannato il signor S. in accoglimento della riconvenzionale; per il resto ha confermato la sentenza di primo grado rigettando i motivi di appello proposti e condannando la parte appellante al pagamento delle spese processuali.

5.1. A fondamento della decisione la corte territoriale ha affermato:

– che non era stata fornita da parte attrice alcuna dimostrazione dello svolgimento effettivo delle prestazioni indicate nella “prova di fattura” n. (OMISSIS);

– nessuna prova poteva discendere dagli altri elementi dedotti in giudizio dall’appellante, quali un presunto riconoscimento di debito o una non contestazione.

5.2. In merito alla sussistenza dell’accordo tra il signor S. e la società circa il quantum e le modalità di ripartizione del corrispettivo, la corte d’appello ha richiamato quanto precedentemente rilevato nella sentenza di prime cure, nel senso di una pattuizione di un compenso di Euro 186 a prova, e ha affermato emergere la dimostrazione dell’avere il perito effettuato prove per suo conto, ammesse in sede di interrogatorio formale.

5.3. Ha accolto il motivo di appello relativo alla erronea quantificazione delle prove per le quali – era dovuto dal signor S. alla società il pagamento di parte dei corrispettivi.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.A. sulla base di otto motivi illustrati da memoria. La Jasira s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi, strettamente connessi tra loro, si lamenta, oltre che l'”erroneità della sentenza”, l'”omessa e contraddittoria valutazione” di fatti ritenuti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè violazioni di norme di diritto non indicate nelle intestazioni. Si contesta alla,corte d’appello l’aver essa considerato non provato l’adempimento della prestazione (consistente nello svolgimento delle 270 prove isometriche), laddove in realtà oggetto della contestazione della Jasira s.r.l. era l’entità del corrispettivo preteso. Si lamenta poi non aver posto i giudici di merito a fondamento della decisione le dichiarazioni di carattere.confessorio rilasciate in sede di interrogatorio formale nel corso del giudizio di primo grado e non aver attribuito valore anche ad altre risultanze istruttorie. Si sollevano ulteriori profili di erroneo apprezzamento delle prove, anche in ordine alla partecipazione della Jasira s.r.l. ai ricavi derivanti dalle 404 prove effettuate autonomamente dal ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe dunque apparente e comunque insufficiente.

2. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (non specificamente indicate nell’intestazione ma individuate nel testo della doglianza negli artt. 183 e 184 c.p.c.) per aver la corte accolto l'”eccezione” di parte convenuta circa la mancata prova delle prestazioni dedotte, sollevata prima sottilmente e poi apertis verbis solo in sede di comparsa conclusionale, quando erano già maturate le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c.. Si lamenta altresì l’erronea applicaziohe di regole in materia di riparto dell’onere della prova.

3. Con il quinto e il sesto motivo, strettamente connessi tra loro, si lamentano ancora una volta, oltre che l'”erroneità della sentenza”, violazione di norme di diritto non indicate nelle intestazioni, nonchè erronea applicazione dei principi in tema di riparto dell’onere della prova sotto ulteriori profili ed erronea mancata ammissione di mezzi istruttori. In particolare, si deduce non aver tenuto conto la corte d’appello, per i profili già prima sottolineati, di una presunta non contestazione, con conseguente nullità della sentenza,.e di avere omesso di ammettere alcuni capitoli aggiunti di prova per testi, anche con altri testi, oltre che interrogatorio formale.

4. I motivi predetti – dal primo al sesto – sono tutti inammissibili.

4.1. Va anzitutto rilevato come, in massima parte, i motivi stessi siano stati dedotti o in riferimento a parametri (“erroneità della sentenza”, “omessa e contraddittoria valutazione”) non conformi a quelli in relazione ai quali l’art. 360 c.p.c., comma 1 ammette, in via tassativa, il ricorso per cassazione di sentenze o, in altre parti, senza l’indicazione delle statuizioni impugnate e delle norme di diritto specificamente ritenute violate. Da altro punto di vista, le doglianze sono cumulate tra loro (ad eccezione del quarto motivo come sopra riepilogato) in maniera tale da non essere distinguibili le argomentazioni riferibili all’una o all’altra censura. Già da ciò discende l’inammissibilità per tutti i motivi, ad eccezione, del quarto.

4.2. Da altro punto di vista, con tutti i predetti motivi, attraverso il riferimento a presunte violazioni di norme sostanziali e processuali in materia di prove o di loro espletamento, lungi dal dedurre effettive violazioni delle relative regole (ad es. in tema di riparto dell’onere probatorio o di espletamento delle prove nel procedimento. di merito), i ricorrenti si dolgono della circostanza che la sentenza impugnata faccia emergere difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della stessa parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati dai giudicanti di merito, risolvendosi i motivi di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento degli stessi tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai gini del giudizio di cassazione (in termini, ad es., Cass. sez. U n. 24148. del 2013).

4.4. Solo per completezza, può rilevarsi come, in ordine alla presunta “non contestazione” circa l’effettuazione delle prestazioni, con conseguente asserita violazione delle regole in tema di onere della prova, la sentenza impugnata abbia fornito ampia motivazione in senso divergente rispetto alle deduzioni della parte, chè in sede di legittimità si è in sostanza limitata a ribadire le sue tesi.

4.5. Quanto poi alle censure di “omessa valutazione” (sostanzialmente riferite alle risultanze istruttorie), deve richiamarsi che la doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata dopo l’11/9/2012 secondo il testo di detta norma applicabile ratione temporis giusta la riformulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 avrebbe dovuto essere articolata quale “omesso same circa un fatto decisivo”, deduzione che presuppone la totale pretermissione nell’ambito della motivazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice “insufficienza” o di “contraddittorietà” della motivazione. Nel caso di specie, in sostanza, la parte ricorrente lamenta, quale “omesso esame”, non già la mancata considerazione di fatti storici nel senso anzidetto, ma l’omesso esame di elementi istruttori, che non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la giurisprudenza ha specificato che la possibilità di sollevare tali doglianze, neppure sopravvive come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015n. 13928). Ne discende l’inammissibilità dei motivi anche per tale via, posto ‘che i fatti principali e secondari dedotti sono stati valutati, dandone conto la motivazione.

4.6. Specificamente in ordine al quarto motivo – unico per il quale è chiara la deduzione di violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. – si deve osservare preliminarmente che la corte d’appello, nel decidere il rigetto della domanda del signor S. in relazione a quanto oggetto di appello, ha posto a fondamento della decisione non tanto una presunta “eccezione” sollevata dalla appellata, quanto la mancata prova circa i fatti costitutivi della domanda (come detto, in presenza di contestazione della controparte). Il collegio ha, infatti, ritenuto non provato l’adempimento sulla scorta di quanto già rilevato dal tribunale nel giudizio di primo grado circa l’assenza di elementi di prova idonei; in particolare ha desunto dagli atti, tra l’altro in base all’utilizzo del condizionale presente nella comparsa di risposta di parte convenuta in primo grado (“ammonterebbe”, invece che “ammonta”), che fosse stato contestato anche il fatto dell’avvenuta esecuzione delle 270 prove isometriche; nè d’altro canto l’atto extraprocessuale (e quindi non implicante non contestazione) costituito dalla nota del 3/8/2007, non inequivocamente negativo circa la pretesa, è stato ritenuto valere avverso la decisa opposizione della Jasira s.r.l. in sede di giudizio (v. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata). Ne deriva che il motivo di ricorso, in quanto del tutto slegato dalla ratio decidendi adottata dalla corte d’appello, è inammissibile; ciò che esime questa corte dal valutare la circostanza che la presunta “eccezione” tardiva rispetto alle cadenze degli artt. 183 c.p.c. sarebbe costituita da mera difesa, liberamente proponibile in assenza – come detto – di non contestazione.

5. Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili, in quanto non trattasi di doglianze avverso la sentenza impugnata, bensì di mere riproposizioni di indirizzi giurisprudenziali in tema di restituzione delle somme erogate in esecuzione delle sentenze di merito; questioni, comunque, superate dal rigetto degli altri motivi di ricorso.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese secondo soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 7.300 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 13 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

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