Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22619 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19309-2019 proposto da:

S.P. nella qualità di erede di S.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

Contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1588/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ impugnata per cassazione con unico motivo per art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sentenza del Tribunale di Perugia che ha compensato, in appello le spese di lite, in controversia di opposizione all’esecuzione decisa dal Giudice di pace e che in primo grado aveva visto la soccombenza del ricorrente (figlio dell’originario opponente).

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si limita ad affermare la sua qualità di erede del defunto S.A., suo padre e avvocato, depositando soltanto il certificato di morte dello S.A. e il suo, del ricorrente, certificato di nascita, senza null’altro addurre alla cognizione di questa Corte, con la conclusione che deve escludersi che sia stata data adeguata prova della sua qualità di erede.

Deve, inoltre, evidenziarsi, per completezza motivazionale, che la sentenza del Tribunale di Perugia fa generico riferimento alla pronuncia del Giudice delle leggi (Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 19 aprile 2018) ma individua specificamente le ragioni della compensazione nel fatto che l’asserito dante causa dell’odierno ricorrente si era rifiutato di pagare il compenso professionale alla controparte.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di lite, poichè la controparte è rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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