Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22619 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 22219/15) proposto da:

IMPRESA ZANGARI S.R.L. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Maria Gorgoglione

e Beatrice De Siervo ed elettivamente domiciliata presso lo studio

della seconda, in Roma, v. Panama, n. 52;

– ricorrente –

contro

FARCOS S.R.L. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro – tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale

in calce al controricorso, dagli Avv.ti Renato Zanfagna e Marco

Fabio Leppo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo, in Roma, v. Flaminia Vecchia, n. 691;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2962/2014,

depositata il 30 luglio 2014 (non notificata).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 17 marzo 2004 la Farcos s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la CSP Prefabbricati s.p.a., quale appaltatrice delle strutture prefabbricate di un erigendo capannone industriale, e l’Impresa Zangari s.r.l., nella qualità di appaltatrice delle strutture interne, chiedendo il risarcimento dei danni derivati dalla errata ed arbitraria edificazione di due pilastri (siccome difforme da quella progettata).

Si costituivano in giudizio entrambe le società convenute, le quali, oltre ad instare per il rigetto della domanda principale, formulavano distinte domande riconvenzionali per l’ottenimento del saldo dei corrispettivi loro effettivamente dovuti.

Con sentenza n. 2158/2011, all’esito dell’espletata istruzione probatoria, il Tribunale adito accoglieva, per quanto di ragione, la domanda principale proposta contro l’Impresa Zangari s.r.l. che veniva condannata al risarcimento dei danni nella misura di Euro 3.000,00, con il rigetto della sua domanda riconvenzionale, e riteneva fondata, altresì, la domanda riconvenzionale avanzata dalla Farcos s.r.l. nei confronti dell’attrice, con la conseguente condanna di essa al pagamento della somma di Euro 56.083,81.

Decidendo sull’appello proposto dall’Impresa Zangari s.r.l. e nella costituzione delle appellate Farcos s.r.l. (che formulava, a sua volta, appello incidentale) e CSP Prefabbricati s.p.a., la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2962/2014 (depositata il 30 luglio 2014), respingeva sia il gravame principale che quello incidentale e regolava le spese del grado.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte ambrosiana – per quanto ancora qui rileva – riteneva l’infondatezza di tutte le censure dell’Impresa Zangari s.r.l., con riferimento sia all’accertato vizio nell’esecuzione dell’opera appaltata, sia in ordine alle critiche mosse avverso la relazione del c.t.u. che al mancato riconoscimento dei danno in suo favore, stante il suo riscontrato inadempimento per effetto dell’abbandono del cantiere.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Impresa Zangari s.r.l., riferito a cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata Farcos s.r.l..

Il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

2. I motivi formulati dalla ricorrente risultano complessivamente formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 115 c.p.c., nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per le seguenti ragioni, poi accorpate nel loro svolgimento motivazionale in un unico contesto:

A) per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio di non contestazione per essere stato immotivatamente respinto il motivo di appello che censurava l’esame della domanda relativa all’accertamento delle somme dovute da Farcos s.r.l. ad essa Impresa Zangari s.r.l. nonostante la eccepita genericità, inammissibilità e tardività delle contestazioni alle fatture effettuate da Farcos s.r.l. solo nella memoria ex art. 184 c.p.c. (costituenti a tutti gli effetti domanda nuova volta ad accertare la debenza delle somme esposte nelle fatture oggetto della riconvenzionale sino a quel momento non contestate);

B) per non aver ritenuto, in mancanza di precisa e puntuale contestazione, come emergente oltre che dagli atti anche dalle consulenze d’ufficio, che gli importi indicati nelle fatture azionate per le quali era stata emessa ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., dovevano ritenersi provati ed accettati ai sensi dell’art. 115 c.p.c.;

C) per non aver ammesso essa Zangari s.r.l., una volta riconosciuta la proponibilità della domanda e l’esistenza di una valida contestazione, alla dedotta prova per testi (di cui alla memoria art. 184 c.p.c. – cap. 15, 16 e 17 e alla memoria di replica – cap. 24, 25) con la quale si chiedeva di provare che tutte le fatture erano state approvate da Farcos s.r.l. che si era impegnata al loro pagamento;

D) per non aver valutato e tenuto conto dell’esistente inconciliabile contrasto tra la perizia dell’ing. M. e la perizia dell’ing. S. quanto alle questioni contabili e per non aver, di conseguenza, disposto la richiesta convocazione a chiarimenti di entrambi i consulenti o la rinnovazione della consulenza tecnica;

E) per non aver valutato e motivato in ordine alla eccepita incongruenza logica, contraddittorietà e parzialità della consulenza dell’ing. S. dedotta nelle richiamate note critiche e motivato le ragioni in forza delle quali è stata ritenuta più attendibile la relazione dell’ing. S. rispetto a quella dell’ing. M..

3. Rileva il collegio che, in via pregiudiziale, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso riferiti ai supposti vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, formulata dalla controcorrente con riguardo al nuovo art. 348-ter c.p.c., comma 5, (in correlazione con il precedente comma 4), il quale stabilisce che non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a fondamento della pronuncia appellata.

Infatti, la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui al richiamato art. 348-ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. nella L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 (cfr. Cass. n. 26869/2014 e n. 11439/2018).

Quindi, detta norma non trova applicazione “ratione temporis” nel caso di specie poichè il giudizio di appello risulta essere stato introdotto con atto di citazione notificato il 27 aprile 2011 e, dunque, prima dell’11 settembre 2012.

4. Premesso ciò, il collegio ritiene che – esclusa del tutto la prospettata configurazione della violazione di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, siccome l’impugnata sentenza risulta adeguatamente e logicamente motivata (senza che, perciò, si versi in una delle ipotesi di apparente od inesistente motivazione) – i motivi proposti siano tutti destituiti di fondamento e debbano, perciò, essere respinti.

Le prime tre doglianze – formulate nei termini precedentemente riportati possono essere esaminate congiuntamente siccome concernenti la medesima questione della dedotta vicenda fattuale.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe statuito in difetto di apposita domanda e, comunque, avrebbe riconosciuto la fondatezza della relativa pretesa della Farcos s.r.l. in mancanza di idonee contestazioni negli atti difensivi da depositare – ad opera della stessa società – secondo le sequenze del giudizio di cognizione di primo grado in ordine alla misura dei rapporti creditori-debitori originatisi tra le due parti con riferimento allo svolgimento del controverso contratto di appalto.

Ritiene il collegio che, diversamente da quanto denunciato dalla ricorrente, la Corte di appello ha, innanzitutto, adottato una specifica motivazione al riguardo, pervenendo a sostenere – sulla scorta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità e supportata dalle risultanze peritali che la stessa, nell’esercizio del suo legittimo potere discrezionale, ha ritenuto più attendibili – che, oltre all’accertamento del credito risarcitorio in favore della Farcos s.r.l. derivante dall’inesatta parziale esecuzione di un pilastro non autorizzato, era rimasto comprovato, a fronte delle contestazioni mosse dalla stessa Farcos con riguardo al corrispettivo effettivamente dovuto in favore della Impresa Zangari s.r.l., che lo stesso – come da ritenersi esattamente determinato a seguito dell’espletata c.t.u. – era eccedente rispetto al valore delle opere consegnate. Pertanto, si doveva ritenere corretta la sentenza del primo giudice che, revocando l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., emessa in corso di causa, aveva ordinato la restituzione di quanto l’Impresa Zangari aveva ricevuto per effetto dell’esecuzione della stessa ordinanza interinale, in tal senso pronunciandosi (per l’infondatezza) sulla domanda riconvenzionale formulata dalla stessa odierna ricorrente.

E tale conseguenza aveva costituito l’effetto di una presa di posizione della Farcos s.r.l. comunque contestativa di quanto preteso dall’Impresa Zangari in sede di domanda riconvenzionale fin dal momento processuale successivo alla sua proposizione e, comunque, anche in sede di memoria ex art. 184 c.p.c., avendo la stessa ricorrente (v. quanto riportato alle pagg. 10 e 11 del ricorso) dato atto che la Farcos s.r.l. aveva contestato i costi dell’appalto indicando, altresì, quanto era stato già dalla medesima pagato. Pertanto deve ritenersi che la Farcos s.r.l. aveva idoneamente messo in discussione quanto preteso dall’appaltatrice sulla scorta delle prodotte fatture (che, peraltro, costituiscono documenti di provenienza unilaterale, non idonei a riscontrare il credito di cui alle somme in esse contabilizzate, ove comunque contestati). E ciò è tanto vero che il giudice aveva disposto c.t.u. al fine di verificare i complessivi rapporti di dare-avere tra le parti in dipendenza dell’accertamento sia del danno derivante dall’inesatta esecuzione parziale dell’appalto (come imputata all’Impresa Zangari) che della determinazione di quanto realmente dovuto alla stessa appaltatrice dalla Farcos s.r.l. in relazione alle opere effettivamente consegnate, tenendo conto anche dell’importo da quest’ultima già corrisposto. Perciò, non può nemmeno dirsi che si sia venuta a configurare la supposta violazione del c.d. “principio di non contestazione”.

A tal proposito occorre, peraltro, evidenziare che: – il testo novellato dell’art. 115 c.p.c., comma 1, – solo con il quale è stato normativizzato il c.d. “principio di non contestazione” – non trova applicazione nella controversia di cui trattasi, incardinata prima del 4 luglio 2009 (e, precisamente, nel 2004); – alla stregua dell’antecedente previsione dello stesso art. 115 c.p.c., la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 10182/2007 e Cass. n. 10098/2007) riteneva che la non contestazione doveva essere inequivocabile, di talchè non poteva comunque essere ravvisata in ipotesi di contestazione meramente generica e formale dei fatti dedotti dalla parte avversa; – le risultanze di un documento contabile (di provenienza unilaterale, quale è la fattura, che, in ogni caso, non costituisce idonea prova del credito dell’appaltatore per il suo corrispettivo: cfr., da ultimo, Cass. n. 26517/2018) non possono considerarsi in senso proprio come “fatti” riconducibili all’art. 115 c.p.c..

Quindi, per quanto evidenziato, non può certamente ritenersi che la Corte di appello non abbia pronunciato sulla specifica domanda proposta con il gravame nè che non abbia adottato una congrua motivazione al riguardo, non essendo incorsa, in ogni caso, nell’omesso esame del relativo fatto decisivo su tale punto controverso della causa, rimanendo, perciò, esclusa la violazione di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. I restanti due motivi – il quarto e quinto – proposti con il ricorso sono inammissibili (v., ad es., Cass. n. 7772/2012 e Cass. n. 3867/2019, proprio in ordine all’inammissibilità del ricorso fondato sulla contestazione della sentenza di merito per travisamento delle risultanze della c.t.u.).

Detti motivi, infatti, si risolvono nella richiesta di una rinnovata valutazione di merito delle risultanze probatorie e dell’opportunità o meno della riconvocazione del c.t.u. o della rinnovazione della c.t.u. oltre a sollecitare una riconsiderazione sulla minore o maggiore attendibilità di una o dell’altra c.t.u., profili tutti che non sono sindacabili nella presente sede di legittimità, sui quali la Corte territoriale ha adeguatamente motivato; in ogni caso essi non sono idonei a comportare una violazione dell’art. 115 c.p.c. nè, tantomeno, dell’art. 112 c.p.c..

Il giudice di appello – nel rispondere alle doglianze dell’impresa Zangari mosse contro la sentenza di primo grado – ha compiutamente dato atto che i rilievi dalla stessa prospettati non potevano considerarsi degni di essere accolti siccome il nominato c.t.u., anche a seguito della redazione di un supplemento della relazione peritale, aveva replicato in maniera esaustiva e condivisibile alle critiche provenienti dalle parti, rispondendo, altresì, anche ai chiarimenti ulteriori che erano stati richiesti dalle parti medesime. Al contempo, la Corte milanese ha correttamente rilevato la legittimità dell’esercizio del potere del giudice di primo grado a conferire un secondo incarico peritale, rilevandone l’utilità in funzione della decisione poi assunta e condivisa anche con la sentenza di secondo grado.

Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8355/2007, Cass. n. 282/2009 e Cass. n. 1815/2015), il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d’ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare nemmeno un vizio logico della motivazione nè un omesso esame di fatti decisivi, incasellabile nel novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 5.

E’ appena il caso, in ultimo, di riaffermare che il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario, a critica vincolata, che non ha effetto devolutivo e che, soprattutto, non introduce un terza istanza sul merito del giudizio.

Nel giudizio di cassazione, infatti, le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa; ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (cfr., tra le tante, Cass. n. 7972/2007 e Cass. n. 25332/2014).

6. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto.

A tale pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% ed accessori (iva e cap) come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA