Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22619 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 07/07/2020, dep. 10/08/2021), n.22619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7075/2019 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso

la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Andrea Maestri, per procura speciale alla lite

estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2251/2018 della Corte di appello di Bologna,

depositata il 6 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

luglio 2020 dal relatore Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza emessa il 6 settembre 2018 la Corte di appello di Bologna, confermò l’ordinanza emessa il 6 febbraio 2017 dal Tribunale di Bologna, dispositiva del rigetto delle domande di accertamento dello status di rifugiato, di concessione di protezione sussidiaria ovvero, della protezione umanitaria da A.K. (di nazionalità (OMISSIS)) proposte in sede di impugnazione di provvedimento di diniego adottato in sede amministrativa.

1.1. Questa è la sintesi del racconto fatto dal ricorrente, in sede amministrativa e giurisdizionale, per come riportato nella sentenza:

egli affermava di essere originario del villaggio di (OMISSIS), (OMISSIS), di appartenere al gruppo “edo”, di essere cristiano, di essere sposato e di avere una figlia, di essere nato da una donna musulmana, originaria del Borno State, poi convertitasi al cristianesimo;

di essere cresciuto nel villaggio (OMISSIS) in cui veniva praticata una religione di tipo animista in base alla tradizione della quale ogni primo gennaio veniva organizzata una festa in cui occorreva partecipare ad un sacrificio umano per un idolo chiamato “(OMISSIS)”;

egli riferiva di aver seguito la madre (fuggita poiché oppostasi al rito che prevedeva il sacrificio del ricorrente) nella sua città di origine, (OMISSIS), nel (OMISSIS); qui, si trasferiva presso la casa del nonno materno, ove però conduceva una vita difficile in ragione della numerosità della famiglia;

di aver perso la madre il (OMISSIS) a seguito di un attacco terroristico e di essere stato dal nonno ritenuto colpevole dell’accaduto;

dunque, egli decideva di andare prima in Niger e poi in Libia (ove per molti mesi era stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti), fino ad arrivare a Lampedusa il 2 maggio 2015.

Per tali ragioni, A. dichiarava di temere per propria vita, in caso di rimpatrio, sia nel suo paese d’origine, essendo plausibile l’ipotesi di essere vittima sacrificale del dio (OMISSIS), sia nel Paese del nonno, che lo aveva accusato dell’omicidio della figlia.

1.2. La motivazione della sentenza si basa sulla non credibilità delle dichiarazioni rese dall’appellante nelle diverse sedi, avendo la Corte di appello considerato il suo racconto lacunoso e incoerente.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto la narrazione del ricorrente inattendibile per l’inspiegabile circostanza della richiesta di partecipazione della madre al rito animista nonostante l’asserita fede cristiana, della previsione dell’esecuzione del sacrificio del figlio e della mancata denuncia di tale vicenda alla polizia locale: di tutto ciò l’appellante non ha dato infatti nessuna ragionevole spiegazione;

a far sorgere ulteriori dubbi il fatto che in venti anni di permanenza in quei luoghi, la sua famiglia non era mai stata oggetto di analoghe rivendicazioni da parte dei seguaci del rito animista e che la moglie e la figlia del ricorrente continuavano a vivere lì senza problemi;

altro elemento di contraddizione sta nel fatto che se da una parte l’appellante racconta di essere arrivato a (OMISSIS) con la madre nel settembre del 2014 (dunque, con mesi di anticipo rispetto alla data fissata per il sacrificio), dall’altra dichiara di aver dovuto lasciare velocemente il suo villaggio prima della proposta formale, essendo il preavviso per la partecipazione a tali riti dato solo una settimana prima;

inoltre, dal confronto tra il ricorso in primo grado e le dichiarazioni rese in sede di presentazione del modello C/3 e nelle due audizioni, non è chiaro chi avrebbe dovuto essere la vittima sacrificale, se egli stesso o suo figlio (che, peraltro dovrebbe essere, stante i precedenti racconti, una figlia);

incoerente è anche il resoconto in merito alla sua fuga dalla (OMISSIS): la decisione sarebbe stata presa, a detta dell’appellante, a seguito dell’impossibilità per lui di vivere nella affollata casa del nonno, al fine di cercare in Niger una vita migliore; dunque, il vero motivo della fuga non sarebbe stato il pericolo derivante dagli animisti e da un possibile attentato alla madre;

tuttavia, l’elemento di forte contraddizione in cui è caduto l’appellante con le sue dichiarazioni riguarda la descrizione delle circostanze con cui egli avrebbe appreso la morte della madre: se in udienza dinanzi al primo giudice raccontava di aver avuto notizia della morte della madre solo quando era già in viaggio (circa alle ore 18.00 del (OMISSIS)) grazie a una telefonata dello zio, nel testo allegato al modello C/3 e in sede di audizione dinanzi alla Commissione si legge che l’omicidio sarebbe avvenuto mentre il ricorrente era a fare la spesa, che egli avrebbe visto il cadavere della madre e che, tornato a casa dal nonno, sarebbe stato accusato da questo dell’omicidio della figlia.

Alla luce delle gravi incongruenze, per la Corte è evidente la non credibilità del racconto dell’appellante, la quale comporta inevitabilmente l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi tipo di protezione: l’inverosimiglianza del racconto preclude la riconducibilità della fattispecie a quella dello status di rifugiato prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), (per cui s’intende rifugiato il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’art. 10”); e, analogamente, a quella richiesta per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) che prevede che “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.”.

AI fine di dar conto alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, in base a cui, ai fini dell’accertamento della fondatezza di domanda di protezione internazionale, non è possibile limitarsi ad una valutazione di credibilità del ricorrente, bensì il giudice è tenuto a un dovere di cooperazione mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale al fine di esaminare ciascuna domanda avendo riguardo anche della situazione attuale del Paese d’origine degli interessati (così, Cass. S.U. n. 27310 del 2008; Cass. n. 15783 del 2014), la Corte, a seguito di una disamina di appositi documenti, ha dichiarato lo Stato di origine dell’appellante, (OMISSIS), “indenne da attività terroristiche o ribellistiche ed esente da conflitti armati”; riporta inoltre la medesima conclusione raggiunta con riferimento alla situazione generale di suddetto Stato dall’ordinanza della Suprema Corte n. 1268 del 2017.

1.3. La Corte ha escluso anche i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere concesso allorché vi siano condizioni soggettive di vulnerabilità tali da compromettere per il richiedente asilo la possibilità di godere dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio (cfr. Cass. n. 359 del 2013; Cass. n. 3347 del 2015); nel caso di specie, l’inverosimiglianza della narrazione porta il Collegio ad escludere tale situazione di vulnerabilità.

Inoltre, il mancato riconoscimento della tutela all’appellante, per la Corte, si giustifica anche in base sul rilievo secondo cui “non risulta che egli goda di una stabile attività lavorativa, fatto che di per sé… esclude un adeguato grado di integrazione sociale”.

1.4. Infine, quanto alla affermata situazione di vulnerabilità dell’appellante riferita al contesto sociale e politico della Libia (ove egli ha soggiornato prima di giungere in Italia), la Corte di appello ha specificato che, ai fini della protezione umanitaria, ciò che rileva è la situazione del Paese di origine del migrante e non anche quella del Paese di transito.

2. Per la cassazione di tale sentenza A. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, dopo avere affermato espressamente di prestare acquiescenza alla pronuncia di conferma del rigetto delle domande di accertamento dello status di rifugiato e di concessione di protezione sussidiaria, denunzia, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati.

Secondo tali norme risultano vietati l’espulsione e il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla Costituzione e deve essere valutata la sussistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Ad avviso del ricorrente, essendo egli transitato in Libia (paese in cui sussistono condizioni di grave violazione dei diritti fondamentali), costituisce un dovere del giudice, sia istruttorio che motivazionale, non arrestare la disamina al paese di nazionalità del migrante, bensì allargarla a tutti i paesi di origine e provenienza dello stesso, così da non svuotare, per effetto del diniego di protezione, il principio di non refoulement; per egli non risulta sufficiente l’asserzione della Corte per cui la permanenza per un periodo limitato in Libia del ricorrente non rileva ai fini del riconoscimento di tale protezione.

2. Il motivo è inammissibile in ragione della sua assoluta astrazione.

La valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, deve essere compiuta, in linea di principio, in riferimento alla situazione del Paese di origine del ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità non ha escluso a priori, ai fini dell’indagine sul grave danno in caso di rimpatrio, la situazione del Paese di transito; quello che però si rende necessario a tal fine è che il richiedente alleghi un legame significativo con tale paese (cfr. Cass. n. 2960 del 2020) o evidenzi violenze subite nello stesso potenzialmente idonee ad incidere sulla condizione psicofisica della persona (Cass. 29603 del 2019).

In tale ordine di concetti, la censura si colloca in termini di mera astrazione non avendo il ricorrente neppure dedotto di avere prospettato nel giudizio di appello quali siano state le conseguenze per la sua persona del suo (asserito) soggiorno in Libia.

3. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame circa fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5)) in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

In particolare, egli deduce che la Corte, nel rigettare il ricorso da lui proposto contro la decisione della Commissione Territoriale di Forlì-Cesena che aveva negato il diritto alla protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, abbia fondato la sua decisione sull’asserita genericità e contraddittorietà del racconto; tale difetto di credibilità sostenuto in ordine alla protezione internazionale non esclude che debba adeguatamente motivarsi in ordine al diverso status di protezione umanitaria, ossia “non esclude l’obbligo di fornire una motivazione non meramente apparente a tale domanda” (così, Cass. n. 5086 del 2018).

Ad avviso del ricorrente, il rigetto della domanda di protezione umanitaria è soltanto il frutto di un automatismo conseguente al rigetto delle due principali, essendo mancata ogni tipo indagine sulle diverse condizioni poste alla base del peculiare titolo di soggiorno temporaneo, da rilasciare ove ricorrono gravi violazioni dei diritti umani, ancorché non integranti i requisiti previsti dalla disciplina in ordine allo status di rifugiato e al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Per questo motivo, il quadro della situazione della (OMISSIS) avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a valutare il grado di vulnerabilità del ricorrente al fine di accertare l’impossibilità temporanea di ritornare in patria; cioè avrebbero dovuto essere valorizzati sia il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, sia il fatto che la condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche la mancanza di condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare bisogni e esigenze primarie e di esercitare i diritti fondamentali (Cass. 4455 del 2018).

4. Giova a riguardo ricordare che il fatto la cui omessa valutazione integra il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è da intendersi riferito ad un preciso accadimento storico-naturalistico principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e che, se esaminata, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; la censura sul fatto omesso decisivo non può consistere, come tale, in una critica diretta alla rivalutazione di fatti storici accertati dal giudice del merito (Cass. SU n. 34476 del 2019; Cass. n. 27072 del 2019), contrapponendo ad essa una ricostruzione opposta secondo cui vi sarebbero serie compressioni di diritti fondamentali a danno del richiedente nel caso di rimpatrio.

In tale ordine di concetti, non può che osservarsi che il ricorrente in buona sostanza contrappone una sua valutazione dei fatti a quella propria della sentenza impugnata.

Quanto al mancato esame della situazione dell’integrazione del richiedente in Italia, la censura è del pari manifestamente inammissibile in quanto: la sentenza impugnata evidenzia espressamente che “non risulta” che il ricorrente “goda di una stabile attività lavorativa, fatto che di per sé… esclude un adeguato grado di integrazione sociale”; il ricorrente non deduce che tale accertamento sarebbe contrario al contenuto di documenti acquisiti nel corso del giudizio, ma si limita a ignorare tale fondamentale ragione di decisione sul punto.

5. In conclusione in ricorso è inammissibile e non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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