Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22619 del 08/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL�UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27532-2014 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SRL (OMISSIS) in persona del suo

Curatore pro tempore P.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato DI

VASTOGIRARDI ANTONIO DE NOTARISTEFANI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D., S.D., F.B. in proprio e nella

qualità di eredi di G.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.DEI GANDOLFI 6, presso lo studio dell’avvocato ILARIA COCCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE MASTRANTUONO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 2796/2014 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito l’Avvocato ANTONIO DE NOTARISTEFANO DI VASTOGIRARDI;

udito l’Avvocato RAFFAELE MASTRANTUONO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata dinanzi ad essa, ha accolto per quanto di ragione le domande proposte da S.D., S.D. e F.B., in proprio e nella qualità di eredi di G.S., per l’ammissione, al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., di somme a titolo di canoni di locazione non corrisposti, nonchè a titolo di rimborso del finanziamento operato dagli stessi soggetti in favore della società fallita.

2. A sostegno della decisione assunta – per quel che rileva in questa sede – la corte territoriale ha ritenuto la persistente responsabilità della curatela fallimentare della (OMISSIS) s.r.l. per il mancato pagamento di canoni di locazione relativi a un complesso immobiliare (in proprietà pro – quota delle controparti) utilizzato per l’esercizio di un’attività aziendale, pur a seguito della relativa cessione in godimento in favore della società Holiday Resort s.p.a. (cessionaria, tanto dell’affitto dell’azienda, quanto della locazione immobiliare); e tanto, in ragione dell’accertata persistente responsabilità del conduttore cedente per il mancato pagamento dei canoni scaduti precedentemente alla cessione, nonchè del documentato inadempimento della società cessionaria nel pagamento dei canoni scaduti successivamente, con la conseguente insussistenza della necessaria previa costituzione in mora della società cedente, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36.

Sotto altro profilo, la corte territoriale ha ritenuto pienamente comprovata l’effettività del finanziamento operato dagli originari attori in favore della (OMISSIS) s.r.l., con il conseguente accoglimento della domanda di insinuazione al passivo per il relativo rimborso.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. sulla base di cinque motivi di impugnazione illustrati da successiva memoria.

4. Hanno depositato controricorso S.D., S.D. e F.B. (in proprio e nella qualità di eredi di S.G.), concludendo per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, la curatela ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi utilizzati al fine di ritenere fondata la domanda di rimborso del finanziamento asseritamente erogato dalle controparti in favore della (OMISSIS) s.r.l..

6. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare l’iscrizione in bilancio e nelle altre scritture contabili della società, non già della somma di Euro 570.929,00 rivendicata dagli attori come integralmente propria, ma della ben più indistinta cifra di Euro 1.730.787,00 di cui si erano affermati creditori tutti i soci.

7. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 134 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, per avere erroneamente ritenuto estraneo, all’ambito delle questioni rimesse alla decisione del primo giudice, il tema relativo alla fondatezza dell’opposizione avanzata dagli attori originari avverso la cessione del contratto di locazione dalla (OMISSIS) s.r.l. alla Holiday Resort S.p.A. (L. n. 392 del 1978, ex art. 36); questione certamente pregiudiziale in relazione alla decisione relativa alla sussistenza dell’onere della preventiva costituzione in mora della società cessionaria (beneficium ordinis) ai fini del pagamento dei canoni insoluti scaduti successivamente alla cessione.

8. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale posto a fondamento del riconosciuto inadempimento della società cessionaria (rispetto al pagamento dei canoni scaduti successivamente alla cessione) circostanze di fatto prive dei necessari requisiti della gravità e della precisione.

9. Con il quinto motivo, la curatela ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di prendere in esame il fatto rappresentato dall’ammontare della cifra offerta in pagamento dalla società cessionaria, al fine di trarne la conclusione della relativa inadeguatezza nella prospettiva del riconosciuto inadempimento della stessa.

10. Il primo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.

Con i motivi in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dalla curatela ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale circa l’effettiva gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi utilizzati ai fini della decisione.

Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza 11.10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

11. Il terzo motivo dev’essere disatteso per l’irrilevanza delle censure sul punto sollevate dalla ricorrente.

Osserva al riguardo il collegio come la corte territoriale, indipendentemente dal tema relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e all’eventuale fondatezza dell’opposizione alla cessione della locazione da parte dei locatori ceduti, abbia espressamente attestato come l’inadempimento della società cessionaria, nel pagamento dei canoni successivi alla cessione del contratto di locazione, fosse testualmente emerso prima della proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte degli originari attori; inadempimento propriamente attestato dall’espresso riconoscimento sul punto intervenuto da parte della società cessionaria: circostanza, quest’ultima, idonea a escludere la necessità di un ulteriore costituzione in mora della società cedente, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 (cfr. Cass. n. 23557/2011).

Tale rilievo vale, pertanto, a ritenere del tutto irrilevanti le questioni sollevate con il presente motivo di ricorso, attesa l’evidente irrilevanza della fondatezza o meno dell’opposizione proposta ex art. 36 cit. dagli attori ai fini della facoltà dei locatori ceduti di richiedere direttamente alla società cedente (senza una previa costituzione in mora della stessa) l’adempimento delle obbligazioni per i canoni scaduti successivamente alla cessione, essendo comunque comprovato il corrispondente inadempimento della società cessionaria.

12. Il secondo e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili.

Sul punto, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato ex-tratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la negata congruità del complessivo risultato della valutazione operata dal giudice di appello della documentazione richiamata nei documenti in esame, che, viceversa, la corte d’appello risulta aver esaminato ed elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico – giuridica rilevanti in questa sede di legittimità: si tratta, dunque, non già di un omesso esame di fatti decisivi, bensì di una critica alla logicità dell’interpretazione di tali fatti, come tale inidonea a soddisfare i requisiti di cui al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

13. Le argomentazioni che precedono, nel confermare l’insussistenza dei vizi denunciati dalla curatela ricorrente a carico della sentenza impugnata, impongono la pronuncia del rigetto del ricorso e la conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità il favore dei controri – correnti, nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la curatela ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 13.000,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA