Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22618 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. I, 31/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 31/10/2011), n.22618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24139-2009 proposto da:

D.M.O. (c.f. (OMISSIS)), B.F.

(c.f. (OMISSIS)), BA.AN.MA. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO 133, presso l’avvocato GIULIANI ANGELO, che le rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

04/09/2008, dal n. 55094 al n. 55101/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Le sigg.re D.M.O., Ba.An.Ma., B. F. (nonchè altre cinque parti) con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio e poi dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento di una particolare indennità. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il giorno 4 settembre 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto. Liquidava le spese nella misura di Euro 1.760,00 per onorari, Euro 2.700,00 per diritti, Euro 557,50 per spese, oltre spese generali e accessorie, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. Le sigg.re D.M. O., Ba.An.Ma., B.F. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 29 ottobre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando un unico motivo. La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si dia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda, ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Il motivo è accompagnato dal prescritto quesito.

2. Il motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

Dovendo il decreto essere cassato limitatamente alle parti che lo hanno impugnato ed essendo state le spese liquidate nel decreto unitariamente “pro quota” in favore delle otto parti attrici, essendo tre le parti ricorrenti a questa Corte la cassazione travolge anche per tre ottavi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede per tale parte, sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendo alle parti ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio, nei sensi e nella misura appresso indicati.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta delle ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine; e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi nei confronti delle parti ricorrenti D.M.O., Ba.An.Ma., B.F. e per tre ottavi con riferimento alle spese in esso liquidate. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degl’interessi legali dalla data della domanda giudiziale sulla somma di Euro 5.000,00 liquidata dalla Corte d’appello a ciascuna delle parti ricorrenti. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 500,00 per onorari, 480,00 per diritti, 210,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 500,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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