Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22618 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9779/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23

SC. B INT 8, presso lo studio dell’avvocato LORENZO DI BACCO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2489/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2011 R.G.N. 1531/2007.

udita la relazione della causa, svolta, nella Camera di consiglio non

partecipata del 17 maggio 2017, dal Consigliere relatore Dott.

Cristiano Valle.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di appello di Roma, sezione lavoro, con sentenza del 16.3 – 11.4.2011, ha rigettato, con condanna alle spese, l’impugnazione proposta da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del tribunale di Roma, di accoglimento della domanda di S.M., dipendente della detta società, con riconoscimento al predetto della retribuzione di cui alla preesistente quinta categoria di operatore specializzato di esercizio, condannandola alla corresponsione, in favore dello stesso, delle differenze retributive rapportate, sin dal 15 giugno 1998, all’area operativa, fascia stipendiale di operatore specializzato di esercizio di quinta (5^) categoria, oltre accessori;

Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia, deducendo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 41 Cost. ed all’art. 1362 c.c., nonchè vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 11 preleggi;

S.M. ha proposto controricorso, deducendo che i giudici di merito gli avevano correttamente riconosciuto le spettanze retributive relative alla ex quinta categoria dell’ordinamento dell’amministrazione delle poste e telecomunicazioni e concludeva, quindi, per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN FATTO

che:

i motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati stante la loro stretta connessione;

essi sono infondati, in quanto, come esattamente rilevato dalla sentenza gravata, S.M. è stato assunto da Poste italiane s.p.a. in esecuzione di sentenza del giudice amministrativo (sentenza del Tar del Lazio, n. 212 del 1998), essendo irrilevante che l’ente si sia determinato – diversamente da quando statuito nella detta pronuncia del Tar Lazio, che aveva accolto la domanda solo relativamente ad alcuni ricorrenti – ad assumere (o, meglio, a formulare proposte di assunzione in favore di) tutti coloro che avevano proposto ricorso alla giurisdizione amministrativa, tra cui lo S. (il quale ha comunque accettato la detta proposta), a prescindere dalla loro effettiva posizione in graduatoria e senza distinguere tra concorrenti idonei collocati nell’una o nell’altra graduatoria (in quanto lo S. rientrava in quella per i lavoratori cd. precari);

con particolare riguardo all’inquadramento, che lo S. aveva partecipato al concorso indetto con decreto ministeriale del 5 ottobre 1983, per la copertura di 30 posti di operatore specializzato di esercizio ufficio postale, categoria 5^ dell’ordinamento dell'(allora) amministrazione postale, regolata secondo schemi pubblicistici;

la circostanza che, successivamente all’espletamento del concorso, le tre categorie 4^, 5^ e 6^ siano confluite nell’area operativa non può privare il partecipante alla procedura concorsuale, che sia stato successivamente assunto (ed indipendentemente dalle ragioni dell’assunzione), dell’inquadramento che gli sarebbe spettato sulla base della disciplina vigente al momento dell’emanazione del bando di concorso (avendo il bando fatto ad essa espresso riferimento: si veda sul punto Cass. Sez. U. n. 8595 del 1998, resa nei confronti di Ente Poste Italiane, seppure con riferimento alla diversa tematica della decorrenza dell’inquadramento per i vincitori di concorso interno, bandito nella vigenza della disciplina pubblicistica);

risulta incontestato che Poste italiane s.p.a. nel procedere all’assunzione dello S. lo abbia indicato come “A.O. (ex 5^)” (si veda l’affermazione di cui alla pag. 2 del controricorso, rimasta priva di specifica contestazione da parte della difesa di Poste italiane s.p.a.) e lo abbia, quindi, considerato come appartenente alla ex quinta categoria;

nell’area operativa di cui al c.c.n.l. per il personale dipendente dall’Ente Poste Italiane in vigore dal 26 novembre 1994 (data della stipula) erano (si veda sul punto Cass. n. 9170 del 2003, n. 10625 del 2002) comunque distinguibili tre diverse posizioni retributive differenziate, corrispondenti sostanzialmente alle 4^, 5^ e 6^ categorie di cui al previgente ordinamento dell’amministrazione postale (che venivano riconosciute dal detto c.c.n.l. al personale già impiegato sulla base della categoria di provenienza), cosicchè non appare illogico che allo S., che, come detto, aveva partecipato al concorso per l’assunzione nella ex (5^) quinta categoria quale operatore specializzato di esercizio, sia stata riconosciuta, dalla sentenza impugnata, la corrispondente, secondo la previsione contrattualcollettiva del 1994, posizione retributiva e tenuto conto che comunque lo stesso datore di lavoro lo aveva individuato quale ex 5^ categoria;

che la sentenza impugnata ha, quindi, adeguatamente motivato le ragioni del riconoscimento allo S. dell’inquadramento e delle relative voci stipendiali, sulla base della ex quinta categoria dell’ordinamento dell’amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

conclusivamente, che il ricorso debba essere rigettato, con regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna Poste italiane s.p.a. al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Lavoro, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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