Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22618 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16974-2019 proposto da:

A.M., A.R., A.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio

dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRAZIA PIRISI CAMERLENGO;

– ricorrenti –

Contro

AN.FA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PAMPHILI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO COLANTONE LECIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2022/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 02022 del 20/03/2019, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha ritenuto (naturalmente) oneroso un contratto di mandato conferito da A.R., A.F. e A.M. al cugino An.Fa., anch’egli titolare di una quota sociale, finalizzato alla vendita delle quote di una società proprietaria di un albergo in Sardegna e ha condannato i mandanti al pagamento in favore del mandatario del compenso, in misura di circa quindicimila Euro ciascuno, in proporzione alla quota sociale di cui ciascuno era titolare, pari al 16 per cento, determinata equitativamente tenuto conto del prezzo di realizzo di ogni quota.

Avverso la sentenza di appello ricorrono A.R., A.F. e A.M. con atto affidato a tre motivi, di cui uno per art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., il secondo per n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c. ed il terzo per nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 1362 e 1709 c.c.

Resiste con controricorso An.Fa..

La proposta del Consigliere relatore di definizione in adunanza camerale non partecipata è stata ritualmente comunicata alle parti.

La sola parte ricorrente ha depositato memoria.

A prescindere da profili di compiuta esposizione, soprattutto in punto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, i tre motivi appaiono manifestamente infondati e comunque manifestamente inammissibili.

Il primo, primo, in quanto il capo di sentenza relativo all’accertamento di un rapporto di mandato, ulteriore rispetto a quello di amministratore, che era l’incarico originario conferito a An.Fa., è passato in giudicato.

Il relativo capo della sentenza della Corte territoriale non è utilmente inciso dai motivi del ricorso, in quanto il primo mezzo afferma che i mandanti ritenevano che il compenso fissato per l’ An.Fa. quale amministratore fosse comprensivo anche della retribuzione per l’incarico a vendere.

La Corte territoriale motiva ampiamente sulle ragioni per le quali non può ritenersi superata la presunzione di onerosità del mandato, ivi compresa la circostanza che il fatto che esso fosse in rem propriam non comporta venire meno della presunzione di onerosità.

Il secondo mezzo è inammissibile, in quanto non è pertinente il richiamo all’art. 2697 c.c., posto che la violazione o la falsa applicazione di questo precetto è configurabile soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata, non anche quando, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie ritenuta incongrua, si deduca avere il giudice errato nel ritenere che la parte onerata non abbia assolto tale onere, in questo caso prospettandosi soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova (da ultimo, v. Sez. U n. 11383 del 31 maggio 2016; ma in precedenza, tra le altre, v.: Cass. n. 19064 del 05/09/2006; n. 15107 del 17/06/2013; n. 26110 del 30/12/2015).

Il mezzo è altresì, infondato, in quanto la Corte territoriale ha evidenziato specifiche attività, ulteriori rispetto a quelle di amministrazione, svolte da An.Fa. al fine di addivenire alla vendita delle quote sociali della compagine societaria proprietaria dell’albergo, tutte attività ritenute di non poco momento e necessitanti di uno specifico compenso.

Il terzo motivo è inammissibile quanto al dedotto profilo di omesso esame, in quanto il mezzo censura la valutazione delle circostanze di fatto compiuta dal giudice dell’impugnazione territoriale secondo il suo proprio apprezzamento; e, quindi, tende a rimettere in discussione il risultato di detta valutazione, in violazione dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il mezzo è, altresì, inammissibile laddove non evidenzia dove e quando la circostanza che An.Fa. avrebbe ammesso, implicitamente, che l’incarico di amministratore era comprensivo dell’incarico a vendere, e quindi gratuito (poichè l’affidamento a terzi sarebbe stato oneroso), è stata portata all’esame dei giudici di merito.

Il mezzo è, infine, inammissibile per difetto di specificità laddove deduce violazione del canone interpretativo, risultando infondato nella parte in cui evidenzia la mancata considerazione del comportamento delle parti anche successivo alla conclusione, giacchè la Corte territoriale ha affermato, con motivazione esaustiva, logica e coerente, che la circostanza che la richiesta di compenso fosse stata inviata da An.Fa. dopo un anno e mezzo dalla vendita delle quote sociali era dovuta alla necessità di documentazione delle attività, necessarie alla vendita, espletate.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04).

PQM

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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