Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22618 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 10/09/2019), n.22618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25863-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, via Cslavia 12, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO BADO’, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SMARTCOM SPA, TILELEASING SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2207/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere PICARONI ELISA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 13638 del 2011, aveva accolto parzialmente la domanda proposta da Smartcom s.p.a nei confronti di Telecom Italia s.p.a. e di Teleleasing s.p.a., e per l’effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo e dell’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., aveva condannato Smartcom al pagamento di Euro 19.281,50 oltre accessori, e Telecom a restituire a Smartcom la maggior somma ricevuta, compensando in parte le spese di lite.

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 21 maggio 2015, ha confermato la decisione rigettando sia il gravame principale proposto da Telecom Italia spa, sia quello incidentale proposto da Smartcom spa.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia spa, sulla base di due motivi anche illustrati da memoria. Non hanno svolto difese le società Smartcom e Teleleasing in liquidazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità del ricorso per limiti strutturali.

1.1. Il ricorso riproduce l’intero contenuto degli atti processuali, e quindi non soddisfa la necessità della “sintetica esposizione dei fatti”, codificata all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Come affermato da questa Corte Suprema con orientamento consolidato (ex multis, Cass. Sez. U 11/04/2012, n. 5698; Cass. 02/05/2013, n. 10244; Cass. 22/02/2016, n. 3385) costituisce onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso. La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali risulta, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata e, per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto si risolve nell’affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in mancanza di sattività difensiva delle parti intimate. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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