Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22618 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22935-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FARNESINA 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO D’AMATO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PONTE DEL TREMIO SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante p.t. D.C.B., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 19, presso lo studio dell’avvocato ITALICO

PERLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAETANO CAPPUCCI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3114/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato FABIO D’AMATO;

udito l’Avvocato ITALICO PERLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Frosinone ha accolto la domanda proposta da P.A. per la pronuncia della risoluzione, per inadempimento della controparte, del contratto di affitto d’azienda concluso con la Ponte del Tremio s.r.l. (quale concedente), con la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno.

2. Sull’appello principale della Ponte del Tremio s.r.l. e su quello incidentale del P., la Corte d’appello di Roma, rilevato che il P. aveva modificato, nel corso del giudizio di primo grado, la domanda di adempimento contrattuale originariamente proposta, in quella di risoluzione, e preso atto dell’intervenuta scadenza del rapporto contrattuale nelle more del giudizio (ma in epoca anteriore alla modificazione della domanda), in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di risoluzione del P., nonchè la stessa domanda di risarcimento dei danni, atteso che, secondo i termini degli accordi intercorsi tra le parti, l’affittuario non avesse concretamente sofferto alcun pregiudizio, conseguentemente rigettando anche l’appello incidentale sullo stesso punto proposto dal medesimo P..

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione P.A. sulla base di tre motivi d’impugnazione.

4. Ha depositato controricorso la Ponte del Tremio s.r.l., concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè degli artt. 1373, 1453, 1455 e 1458 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento della società concedente in ragione dell’intercorsa scadenza (per avvenuta disdetta) del contratto d’affitto concluso tra le parti, in contrasto col principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che impone il riferimento dell’inadempimento contrattuale (e la valutazione della relativa rilevanza ai fini risolutori) al momento del medesimo inadempimento, a prescindere dall’eventuale successiva scadenza del rapporto.

5.1. Il motivo dev’essere disatteso per difetto di decisività.

Dev’essere preliminarmente rilevato come del tutto correttamente il ricorrente abbia censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’avvenuta scadenza del contratto (per la disdetta del concedente) in epoca anteriore alla proposizione, da parte del P., della domanda di risoluzione per inadempimento della società concedente, valesse a precludere la rilevanza dell’accertamento di detto inadempimento.

Al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (al quale questo collegio ritiene di dover dare continuità anche in relazione alla materia del contratto di affitto d’azienda), ai sensi del quale la sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata, per recesso unilaterale di una parte o per il diniego di rinnovazione alla scadenza, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, della sentenza di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi, la cui domanda ha contenuto e presupposti diversi; tale ultima pronuncia, sebbene di carattere costitutivo, avendo efficacia retroattiva al momento dell’inadempimento (art. 1458 c.c.), prevale infatti rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale, per la priorità nel tempo dell’operatività dei suoi effetti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16110 del 09/07/2009, Rv. 608801).

Ciò posto, tuttavia, la corte territoriale – sia pure allo scopo di procedere alla determinazione della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese del giudizio – ha in ogni caso proceduto all’esame nel merito dei rapporti contrattuali tra le parti, pervenendo alla conclusione dell’insussistenza di alcun inadempimento della società concedente e, conseguentemente, di alcun fondato diritto dell’affittuario a rivendicare il risarcimento dei danni asseritamente sofferti per i pretesi inadempimenti di controparte.

Ad avviso del collegio, dette argomentazioni valgono a sostenere in modo autonomo la decisione della corte territoriale (sanzionata nel dispositivo della sentenza d’appello) di pervenire al rigetto delle domande originariamente proposte dal P., esprimendosi, in dette argomentazioni, i termini di una valutazione adeguata e sufficiente, in fatto e in diritto, a rispondere in modo esauriente alle domande dell’appellante.

Lo stesso tenore dell’odierno ricorso, del resto, pare confermare detta conclusione, nella parte in cui avverte la necessità di sottoporre, dette argomentazioni decisorie della corte territoriale, a una serrata critica giuridica, affidata al secondo e al terzo motivo d’impugnazione.

6. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè degli artt. 1175, 1373, 1375, 1453, 1455 e 1458 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale (nel decidere sulla soccombenza virtuale, ai fini delle spese del giudizio) erroneamente disatteso la domanda di risoluzione avanzata dal P., in contrasto con il complesso degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, obiettivamente idonei ad attestare la gravità del comportamento contrattuale tenuto dalla controparte nel corso del rapporto, in violazione dei principi di correttezza e buona fede imposti dalla legge.

7. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè degli artt. 1175, 1373, 1375, 1453, 1455 e 1458 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l’appello incidentale proposto dal P., in relazione alla determinazione del danno effettivamente subito e alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in contrasto con le obiettive risultanze documentali acquisite nel corso del giudizio.

8. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Con i motivi in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto del complessivo compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio, in relazione al riconoscimento della contrarietà del comportamento contrattuale della società concedente ai canoni della buona fede e della correttezza contrattuale, nonchè in relazione all’accertamento dell’entità effettiva dei danno sofferti.

Si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 91 85 del 21/04/2011, Rv. 616892).

9. Le argomentazioni che precedono, nel confermare l’insussistenza dei vizi denunciati dal ricorrente a carico della sentenza impugnata, impongono la pronuncia del rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità il favore della società controricorrente, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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