Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22616 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11309-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DON MINZONI 9,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/05/2011 R.G.N. 395/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 364/2011, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia n. 1179/2008 emessa dal Tribunale della stessa città con la quale era stato dichiarato illegittimo il rapporto di somministrazione dal 17.2.2006 al 30.4.2006, per “ragioni di carattere produttivo… con mansioni di portalettere”, perchè stipulato in violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, ed era stata affermata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra Poste Italiane spa e C.V., con condanna della società a riammettere il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni mensili dall’11.5.2006 fino alla data di effettiva riammissione in servizio;

che avverso tale decisione Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;

che C.V. ha resistito con controricorso;

che il P.G. ha formulato richieste scritte;

che le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., i sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale tenuto conto del fatto che le uniche contestazioni poste a fondamento della pretesa del lavoratore avevano ad oggetto il contratto di lavoro disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22 e dunque il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro; 2) l’omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè la violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 29.7.2004 e del 5.12.2005 per non avere la Corte di merito fornito una interpretazione delle deposizioni testimoniali in coerenza con la causale del contratto di somministrazione ed il contenuto degli accordi sopra richiamati in quanto contraddittoriamente era stata ritenuta la sussistenza di esigenze sostitutive e l’insussistenza delle ragioni organizzative; 3) l’omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dalla idoneità dei mezzi istruttori offerti e, in particolare, della documentazione prodotta al fine di dare conto del rapporto tra la causale del contratto e la sussistenza delle ragioni poste a fondamento dell’assunzione del C.; 4) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè erroneamente la Corte di appello aveva fatto discendere dalla irregolarità del contratto di somministrazione la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 27 quando, invece, l’effetto sanzionatorio previsto dalla legge erà solo quello della sostituzione di un soggetto ad un altro nel rapporto contrattuale; 5) la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7 per non essere stata ritenuta tale disposizione applicabile anche ai contratti di somministrazione e perchè era stato sottolineato che la società si era soltanto limitata a riproporre l’eccezione subordinata dell’aliunde perceptum;

che il primo motivo è infondato perchè, come è dato rilevare dalla lettura delle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, il lavoratore non si era affatto limitato a chiedere di verificare l’avvenuta stipula del contratto di somministrazione in violazione delle norme di legge e di contratto, ma aveva formulato, altresì, una specifica domanda direttamente nei confronti di Poste Italiane spa per l’accertamento della intervenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ordinario per cui i giudici del merito hanno semplicemente valutato, come era loro prerogativa, la natura giuridica della domanda pervenendo alla conclusione che non poteva ritenersi sufficiente l’indicazione del contratto di somministrazione delle ragioni del ricorso a tale forma di accordo, sussistendo l’obbligo effettivo della prestazione per la società utilizzatrice, convenuta in giudizio, di assicurare che la stessa fosse in concreto corrispondente alle ragioni previste, verificabili dal lavoratore e dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3;

che il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati perchè, anche a volere supporre l’astratta validità della causale, comunque essa non era stata provata, come correttamente notato dall’impugnata sentenza: infatti, in tema di somministrazione di manodopera, la mera astratta legittimità della causale, indicata nel relativo contratto, non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti (cfr. in termini Cass. 9.9.2013 n. 20598);

che le censure circa il mancato rispetto dell’onere di allegazione e prova da parte dell’utilizzatore nonchè del malgoverno delle risultanze probatorie da parte dei giudici del merito, a prescindere dall’improprio richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5, sono infondate perchè la Corte di merito ha affermato che la testimonianza assunta in primo grado aveva escluso che, nell’ufficio per il quale era stato assunto il lavoratore e al momento dell’inizio del rapporto, fosse ancora partito il progetto di cui all’accordo sindacale, risalente a due anni prima, che prevedeva l’assunzione di un certo numero di lavoratori per garantire i livelli occupazionali secondo il fabbisogno di personale stimato per ciascun territorio, mentre il C. era stato utilizzato al di fuori ed indipendentemente dal progetto, per sopperire ad assenza di personale dovute a cause svariate, e che difettava in atti il necessario documento contenente l’accordo invocato;

che le doglianze si risolvono, pertanto, in una rivisitazione del merito non consentita nella presente sede di legittimità ove è possibile solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza scegliendo quelle maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5802/1998);

che il quarto motivo è infondato perchè, se è vero che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21 prevede espressamente la sanzione della nullità in caso di difetto di forma scritta del contratto di somministrazione e che il successivo art. 27, comma 1 stabilisce che, quando la somministrazione di lavoro sia avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui ai precedenti art. 20 e art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere in via giudiziaria la costituzione di un rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione, nondimeno la sanzione della nullità anche per indicazione omessa o generica della causale della somministrazione è nella logica del sistema, oltre che nel rilievo che la lett. c), art. 21 cit., comma 1 si riferisce appunto all’indicazione della causale: d’altro canto, se non si versasse in ipotesi di nullità, non avrebbe senso il consentire al lavoratore l’azione per ottenere la costituzione del rapporto, ab origine, alle dipendenze dell’utilizzatore; inoltre, va rimarcato che gli elementi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) non sono derogabili dalle parti e, quindi, sono prescritti necessariamente a pena di nullità (cfr. Cass. 1.8.2014 n. 17540);

che il quinto motivo è, invece, fondato perchè, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 27.10.2016 n. 21691), ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile il giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente;

che, inoltre, con la stessa pronuncia è stato chiarito il concetto di “pendenza” ritenendo “pendenti” anche i giudizi in cui sia stato proposto, come sopra detto, appello contro la parte principale della decisione di primo grado dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno. Del resto, già con la pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. 2.3.2012 n. 3305) si era ritenuto che la sopravvenuta disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 si applicasse anche ai giudizi di legittimità e di appello;

che, infine, va sottolineato che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 come interpretato autenticamente dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13 concerne tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine (Cass. 21.3.2014 n. 6735) e tutte le ipotesi in cui vi sia stata conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (cfr. Cass. 1.8.2014 n. 17540);

che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte intimata ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr tra le altre Cass. n. 3062/2016).

PQM

 

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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