Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22616 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 10/09/2019), n.22616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6778-2015 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dagli Avvocati MARCO

TERENGHI, CLAUDIO BELLOTTI e DANILO PASSONI, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del’Avv. Francesca Crimi in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 2;

– ricorrenti –

contro

F.G., rappresentato e difeso dagli Avvocati MARCO ASCOLI

e RICCARDO CHILOSI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in ROMA, PIAZZA MARTIRI di BELFIORE 2;

– controricorrente –

e

S.G. e ALEN SERVIZI IMMOBILIARI s.r.l. in liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 262/2014 della CORTE di APPELLO di MILANO,

pubblicata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 6-13:11.2007, l’ing. F.G. citava in giudizio innanzi al Tribunale di Milano B.G. e S.G., entrambi in proprio e nella qualità rispettiva di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere di Amministrazione della ALEN SERVIZI IMMOBILIARI s.r.l., nonchè la ALEN stessa, per sentirli condannare in solido al pagamento della sua opera professionale, consistita nella redazione del progetto di ristrutturazione nonchè del computo metrico relativo ai predetti lavori.

Si costituivano in giudizio con un unico difensore entrambi i convenuti, i quali eccepivano, in via pregiudiziale, il loro difetto di legittimazione passiva per non aver commissionato all’attore la suddetta opera professionale e assumendo che, comunque, tale opera sarebbe stata eseguita in favore della società. I convenuti chiedevano, quindi, il rigetto della domanda.

Espletata l’istruttoria, con sentenza n. 11422/2011, depositata in data 28.9.2011, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda attorea, condannando i due convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di Euro 7.378,00, oltre IVA e CPA e interessi, nonchè alle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appello il B. con atto di citazione notificato in data 9.11.2012.

Si costituiva in giudizio S.G. con appello incidentale adesivo a quello dell’appellante principale.

Si costituiva il F. chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni derivanti dalla proposizione di lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

La Alen Servizi Immobiliari s.r.l., nonostante ritualmente citata, rimaneva contumace.

Con sentenza n. 262/2014, depositata in data 22.1.2014, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza di primo grado e condannando gli appellanti in solido alle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione B.G. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; resiste F.G. con controricorso; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e insufficiente motivazione sul punto”, poichè sia nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, sia nell’atto di citazione in appello, il B. aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’ing. F., avendo questo prestato l’opera professionale per la quale è causa “quale contitolare dello Studio INPRO di Varese”, soggetto diverso dal F., inteso come professionista singolo. Da ciò, il ricorrente opina il difetto di legittimazione attiva del F., rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.

1.1. – Il motivo è inammissibile, là dove denuncia il vizio di insufficiente motivazione, con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. sez. un. 8053 del 2014).

1.1.1. – Per il resto il motivo è infondato.

1.2. – E’ ben vero che questa Corte ha affermato che lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l’art. 36 c.c. (Cass. n. 8768 del 2018; conf. Cass. n. 8853 del 2007).

Tuttavia, si è del pari chiarito che i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all’associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d’opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicchè non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale (Cass. n. 6944 del 2007) e sez. 2 Sentenza n. 1405/1989.

Nella specie, la Corte distrettuale ha,. correttamente affermato – con apprezzamento di fatto insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivato in coerenza con siffatti principi – come il rapporto professionale d’opera de quo fosse intercorso direttamente fra gli appellanti e l’ing. F.; sicchè l’avere questo prestato detta opera professionale “quale contitolare dello Studio INPRO di Varese” risulta essere affermazione inidonea di per sè a trasferire all’associazione professionale la titolarità del rapporto, che permaneva tra professionista e proprio cliente.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1388 c.c. e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, malgoverno ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”, sottolineando di avere eccepito la sua carenza di legittimazione passiva negli atti difensivi dei giudizi di merito. Tale eccezione era stata però disattesa dalla Corte d’Appello con motivazione insufficiente ed errata applicazione del disposto di cui all’art. 1388 c.c.. In particolare, il B. rilevava che il F. avesse errato nel convenirlo in giudizio quale persona fisica, in quanto i lavori sarebbero stati commissionati per un immobile di proprietà della Alen Servizi Immobiliari, per cui, al massimo, B. e S. avrebbero commissionato i lavori nella loro qualità rispettivamente di Presidente e Consigliere del CdA della società.

2.1. – Il motivo è inammissibile, nella parte in cui censura la motivazione (v. sopra sub 1.1).

2.1.1. – Per il resto il motivo è infondato.

2.2. – La Corte di merito ha osservato come correttamente il Tribunale avesse ritenuto provato il conferimento dell’incarico professionale in questione in nome proprio e non invece in nome della società immobiliare, di cui entrambi i convenuti non avevano fatto menzione al momento della stipula orale del contratto d’opera, non risultando dalle dichiarazioni, rese da un unico teste, che l’incarico fosse avvenuto con spendita del nome della società.

2.3. – Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purchè il comportamento del rappresentante sia tale, per univocità e concludenza, da portare a conoscenza dell’altro contraente là circostanza chè egli agisce per’ un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. L’accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è, poi, compito devoluto al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto (Cass. n. 15235 del 2001; conf. Cass. sez. un. 22234 del 2009; Cass. n. 13978 del 2005).

Nei contratti a forma libera, al fine di manifestare il potere rappresentativo non è necessario che il rappresentante usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale sì da poter presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l’attività è espletata nella qualità di rappresentante di altro soggetto (Cass. n. 23131 del 2010. La contemplatio domini non esige, dunque, l’impiego di formule solenni o l’osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente (Cass. n. 13978 del 2005; Cass. n. 22333 del 2007).

2.4. – Orbene, nella specie, la valutazione della Corte di merito risulta del tutto sbilanciata esclusivamente sulla motivazione dell’assunto della mancata prova della spendita del nomè della società Alen Servizi Immobiliari da parte. del Presidente e del Consigliere di amministrazione della stessa (nel silenzio del teste al riguardo: v. pagina 5). Viceversa, la Corte ha omesso di verificare la sussistenza dell’ulteriore congruente profilo (direttamente desumibile dai suddetti principi) della configurabilità (o meno) di un comportamento dei rappresentanti tale, per univocità e concludenza (anche rispetto alla dedotta esistenza di pregressa prassi negoziale tra le stesse parti), da portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza di agire per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto fossero destinati a prodursi direttamente. Ed al riguardo, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare la proprietà dell’immobile oggetto dei lavori, le modalità di fatturazione della prestazione, i luoghi in cui avvenivano gli incontri (elementi, questi, emergenti dagli atti ed evidenziati nel ricorso).

Si impone, pertanto la cassazione della sentenza, in parte qua.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, erronea valutazione delle risultanze istruttorie e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”. Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo.

4. – Il primo motivo di ricorso va rigettato. Viceversa va accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo. Conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano, altra sezione, che provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo, con assorbimento del terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA