Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22616 del 08/11/2016
Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22616
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4917-2015 proposto da:
R.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA URBANA 90,
presso lo studio dell’avvocato MARIA LETIZIA MARINELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO LUCIANI giusta procura
speciale giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e
difesa dagli avvocati CARLO CORRADI, IDA CORRADI giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonchè contro
C.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1090/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 24/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/09/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’estinzione del giudizio per
rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel (OMISSIS) G.T. concesse in locazione per uso non abitativo un proprio immobile alla Associazione dei Democratici di Sinistra (DS), ente non riconosciuto, che stipulò il contratto per il tramite di R.B..
Nel (OMISSIS) G.T. convenne dinanzi al Tribunale di Pescara, sezione di Penne, l’associazione DS e R.B., chiedendone la condanna:
– al rilascio dell’immobile, che assumeva ancora nella detenzione del conduttore;
– al pagamento dell’indennità di occupazione;
– al risarcimento dei danni causati all’immobile.
2. Con sentenza 19.4.2013 n. 35 il Tribunale di Pescara accertò la mancata restituzione dei locali e condannò i convenuti al pagamento di una indennità di 500 euro mensili fino al rilascio effettivo.
3. La sentenza venne appellata da R.B. e la Corte d’appello de L’Aquila rigettò il gravame, ritenendo non provata l’avvenuta restituzione dell’immobile.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da R.B., con ricorso fondato su tre motivi.
Ha resistito A.R., erede di G.T..
5. Con istanza ritualmente depositata, la ricorrente ha dichiarato di avere transatto la lite e di non avere interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia è stata ritualmente accettata da A.R. con atto datata 4.5.2015.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Non è luogo a provvedere sulle spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016