Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22615 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22615

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22745-2011 proposto da:

C.L. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CERCACI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO

MITTONI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 387/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/05/2011 R.G.N. 1250/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.5.2011, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la statuizione di primo grado che aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta da C.L. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di taluni lavoratori ritenuti suoi dipendenti; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C.L., deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che le censure proposte in appello avverso l’inadempienza rubricata alla voce n. 503 della cartella fossero nuove, siccome rivolgentisi nei confronti del presupposto dell’obbligazione contributiva (e cioè la dissimulazione di n. 17 rapporti di lavoro subordinato dietro lo schermo di altrettanti rapporti di associazione in partecipazione) laddove in primo grado la contestazione aveva riguardato soltanto la correttezza dei calcoli operati dall’INPS per l’individuazione del suo ammontare;

che, con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che il motivo di appello di cui al motivo precedente fosse non soltanto nuovo, ma altresì generico;

che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione delle modalità di esposizione delle censure rivolte all’impugnata sentenza;

che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di specificità, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (cfr. da ult. Cass. nn. 19410 del 2015 e 11738 del 2016), mentre tanto non è dato riscontrare nell’odierno ricorso per cassazione, dal momento che gli atti rilevanti per giudicare della fondatezza o meno delle censure, ossia il ricorso introduttivo di primo grado, le note difensive depositate l’11.11.2006 e il 27.9.2007 e l’atto di appello, non figurano trascritti nelle loro parti rilevanti nè si è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essi sarebbero rinvenibili; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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