Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22615 del 10/08/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 10/08/2021), n.22615
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13341)-21)21) proposto da:
E.A.B.M., elettivamente domiciliato in
ROMA, CIRC.NE TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
PETRARCHINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA;
– intimati –
avverso il provvedimento 11215/2019 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositato il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che:
E.A.B.M., cittadino egiziano, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, in data 18 settembre 2019, che ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 31 gennaio 2019; il Questore di Roma, con provvedimento del 7 novembre 3118, gli aveva negato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
il ricorso è stato notificato al Questore e al Prefetto di Roma presso l’Avvocatura generale dello Stato, i quali non hanno svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorrente deduce che il Giudice di Pace, all’udienza del 30 maggio 2019, si era riservato sulla sua istanza di sospensione del decreto di espulsione, in attesa della pronuncia del Tar Lazio sulla istanza di sospensione del suindicato provvedimento del Questore; che, con provvedimento del 18 settembre 2019 non comunicatogli, il Giudice aveva sciolto la riserva, invitandolo a fornire documentazione a sostegno dell’istanza e, sciogliendo la riserva, aveva rigettato il suo ricorso senza che egli potesse produrre la documentazione richiesta e, in particolare, l’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’istanza cautelare nel giudizio amministrativo nel quale egli aveva impugnato il diniego del permesso di soggiorno;
ad avviso del Collegio, il ricorso e’, in parte, inammissibile per difetto di specificità, non riportando il contenuto dell’ordinanza richiamata del Consiglio di Stato, né del ricorso introduttivo (e dell’oggetto specifico) del giudizio amministrativo (sulla esigenza di specificità del ricorso per cassazione deducente “errores in procedendo”, come nel caso della censura in esame, cfr., tra le tante, Cass. n. 12664 del 2012, 4741 del 2005) e, in parte, è infondato;
ed infatti, il ricorso non si confronta con il principio secondo cui il provvedimento di espulsione dello straniero è a carattere vincolato: il giudice ordinario dinanzi al quale esso è impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, mentre gli è preclusa la valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione; ne consegue che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile (cfr. Cass. 18788 del 2020, 12976 del 2016);
il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021