Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22614 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. II, 25/09/2018, (ud. 06/03/2018, dep. 25/09/2018), n.22614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1078/2014 proposto da:

C.G., C.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. APPIA NUOVA 543, presso lo studio dell’avvocato RITA

RUSCITTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI SALVAGGIO;

– ricorrenti –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1229/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/03/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.R. citava in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento il coniuge C.A. ed il figlio C.C. chiedendo l’annullamento dell’atto di compravendita del 16.2.1982, con il quale la medesima unitamente al coniuge C.A. trasferivano al figlio C. un fondo rustico in (OMISSIS), deducendo che l’atto fosse viziato, avendo ella subito violenze morali e psicologiche dal coniuge e dal figlio; inoltre deduceva che il prezzo di Lire 110.000.000 non era mai stato versato.

Si costituivano i convenuti e resistevano alla domanda.

Nel corso del giudizio di primo grado decedeva M.A. e, a seguito di dichiarazione di interruzione, il giudizio veniva riassunto dagli eredi C.M. e G..

Il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

Proposto appello da C.M. e G., nella contumacia di C.C., la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 2-30.7.2013 dichiarava inammissibile l’appello.

Rilevava la Corte che, a seguito del decesso di C.A. all’udienza del 14.11.2011 era stato assegnato un termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi ma gli appellanti non avevano adempiuto all’ordine sul presupposto che gli unici eredi fossero le parti, già costituite in giudizio.

La corte territoriale rilevava altresì l’irregolarità della notifica a C.C. poichè l’appello era stato notificato alla parte personalmente e non al domicilio eletto, poichè il procuratore costituito era deceduto prima della notifica dell’atto d’appello.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso C.M. e G. sulla base di due motivi di ricorso; è rimasto intimato C.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

All’udienza del 6.3.2016, in cui nessuna delle parti è comparsa, il collegio ha rilevato l’assenza della cartolina di ritorno del ricorso, notificato a C.C. a mezzo posta, nonchè l’omessa notifica agli eredi di C.A..

Pur emergendo l’allegazione della ricevuta di spedizione dell’avviso ai sensi dell’art. 140 c.p.c., a mezzo posta, non è stata prodotta entro il termine ultimo possibile la cartolina di ricevimento da parte del suddetto intimato (che, non avendo formalizzato alcuna costituzione, non ha determinato alcun effetto sanante) ovvero la prova del perfezionamento dell’iter notificatorio.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cassazione civile, sez. un., 14/01/2008, n. 627seguita da numerose altre, tra cui Cass. n. 9453/2011 e Cass. n. 14780/2014), in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è da dichiararsi inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 6 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

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