Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22614 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 10/08/2021), n.22614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10821-2020 proposto da:

Y.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4809/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/11 /2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che Y.A.F., cittadino del Togo, propone ricorso per cassazione avverso decreto della Corte di Venezia del 5 novembre 2019, che aveva rigettato il gravame avverso il decreto reiettivo del suo ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva che la sua officina meccanica era stata distrutta da un incendio appiccato da persona di una etnia rivale perché era stato indicato per la carica di iman o perché l’aveva rifiutata);

che il tribunale ha giudicato la narrazione non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.

Diritto

CONSIDERATO

che non può tenersi conto dell’atto di rinuncia al ricorso depositato in data (17 febbraio 2021) successiva all’adunanza della Camera di Consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., quindi tardivamente ex art. 391 c.p.c., comma 1;

che il primo motivo è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare la valutazione, incensurabilmente compiuta dai giudici di merito, circa l’insussistenza di ragioni di vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria, né il motivo attacca la ratio decidendi con la quale nel decreto impugnato si evidenzia la mancata allegazione (già nella fase di merito) di elementi idonei a definire profili di esposizione a rischio;

che inammissibile è anche il secondo motivo che contiene critiche del tutto generiche alle valutazioni, corroborate dall’indicazione delle fonti informative sulla situazione del paese di origine del richiedente, incensurabilmente compiute dai giudici di merito in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;

che il ricorso è privo di specificità anche per l’ulteriore ragione che il ricorrente non ha indicato in quale sede e momento processuale avrebbe prodotto i documenti che si assume dimostrativi delle condizioni di insicurezza nel suo paese e quale sia il loro contenuto;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

 

 

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