Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22614 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17018/2014 proposto da:

ORSA SRL A SOCIO UNICO, (OMISSIS), in persona dell’A.D. e legale

rappresentante Ing. B.A.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SANTA TERESA, 23 TRAVERSA CORSO D’ITALIA,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO HAZAN, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO TAURINI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MOPLAST IMMOBILIARE SAS DI R.M. E C, in persona del socio

accomandatario e legale rappresentante pro tempore sig.

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

278, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIOVE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO RADAELLI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1033/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MAURIZIO HAZAN;

udito l’Avvocato STEFANO GIOVE;

udito l’Avvocato PAOLO RADAELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’esposizione dello svolgimento del processo sarà limitata ai soli fatti ancora rilevanti in questa sede.

La società Moplast Immobiliare di R.M. & C. s.a.s. (d’ora innanzi, per brevità, “la Moplast”), nel (OMISSIS) intimò alla società Orsa s.r.l. sfratto per morosità, citandola dinanzi al Tribunale di Como, sezione di Cantù, ed esponendo che:

-) nel (OMISSIS) concesse in locazione alla società Orizzonti s.r.l. un immobile ad uso non abitativo sito ad (OMISSIS);

-) contestualmente alla stipula della locazione, la locatrice Moplast stipulò con la Orsa s.r.l. (socia controllante al 49% della conduttrice) un accordo separato, in virtù del quale la Orsa si obbligava a “subentrare” nel contratto di locazione nel caso di inadempimento della conduttrice;

-) dal (OMISSIS) la Orizzonti era inadempiente all’obbligo di pagamento del canone;

-) gli effetti della mora della conduttrice erano stati parzialmente elisi dall’escussione della fideiussione prestata a favore della Moplast;

-) esaurito il massimale garantito dal fideiussore, la mora della Orizzonti era proseguita;

-) tale circostanza era stata comunicata alla Orsa il 26.1.2010;

-) di conseguenza a partire dal 1.2.2010 la Orsa doveva ritenersi subentrata nel contratto di locazione;

-) cionondimeno, la Orsa non aveva adempiuto le obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione.

Concluse pertanto chiedendo dichiararsi risolta la locazione per inadempimento della Orsa, e la condanna di questa al pagamento dei canoni insoluti ed al risarcimento del danno.

2. La Orsa si costituì eccependo, tra l’altro:

-) che l’accordo stipulato con la Moplast subordinava il subentro della Orsa alla Orizzonti, nella qualità di conduttore, alla condizione che l’inadempimento della Orizzonti le fosse segnalato entro il termine di 40 giorni dalla sua verificazione, termine che la Moplast non aveva rispettato;

-) di conseguenza non poteva ritenersi avverata la condizione sospensiva cui quel contratto aveva subordinato l’efficacia della “sostituzione” nella persona del conduttore;

-) che quel termine doveva farsi decorrere dalla scadenza del termine di pagamento del canone, e non dalla scadenza del periodo nel quale i canoni erano stati pagati dal fideiussore.

3. Il Tribunale di Como, con sentenza 14.3.2011 n. 57, rigettò la domanda. La Corte d’appello di Milano, adita dalla soccombente, con sentenza 3.4.2014 n. 1033 accolse il gravame, dichiarò risolto il contratto per inadempimento della Orsa e condannò quest’ultima al pagamento dei canoni dovuti ed insoluti, quantificati in Euro 237.122.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Orsa s.r.l., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito la Moplast, con controricorso anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.p.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Il motivo, al di là della sua intitolazione formale, contiene in sostanza due articolate censure.

1.2. Con la prima censura si lamenta il vizio di omessa pronuncia.

Si sostiene che la Corte d’appello non ha esaminato l’eccezione con la quale la Orsa aveva sostenuto che la condizione sospensiva, cui era subordinato il suo subentro nel contratto di locazione, non si era mai avverata. E non si era avverata perchè la Moplast non le aveva comunicato l’inadempimento della Orizzonti entro 40 giorni dal giorno in cui l’inadempimento si era verificato.

1.2.1. Tale censura è infondata.

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda od eccezione ricorre non già per il solo fatto che il giudice abbia trascurato di prenderla in esame, ma solo quando quella domanda o quella eccezione sia rimasta completamente irrisolta.

Non ricorre, quindi, quel vizio quando la decisione sia implicitamente o logicamente incompatibile con la deduzione difensiva che si assume non esaminata. Si parla, in questo caso, di “rigetto implicito”.

Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha affatto omesso di provvedere sulla eccezione con la quale la Orsa negava che si fosse avverata la condizione sospensiva cui il contratto subordinava il suo subingresso nel rapporto locatizio.

Ha, più semplicemente, mostrato di ritenere che il contratto non subordinasse affatto il subentro di Orsa ad Orizzonti nella veste di conduttore ad una tempestiva comunicazione da parte di Moplast (così a p. 7, secondo capoverso, della sentenza impugnata). Con questa statuizione dunque la Corte d’appello ha implicitamente rigettato l’eccezione di mancato avveramento della condizione sospensiva sollevata dalla Orsa.

1.3. Con una seconda censura la Orsa lamenta sia l’omesso esame d’un fatto controverso, sia la nullità della sentenza.

Sostiene che, se si interpretasse la sentenza nel senso che la Corte d’appello ha ritenuto avverata la condizione sospensiva per il solo fatto che Orsa aveva comunque acquisito la notizia dell’inadempimento di Orizzonti, la decisione d’appello sarebbe viziata perchè:

(a) la motivazione è oscura, in violazione dell’art. 132 c.p.c.;

(b) l’evento dedotto in condizione dalle parti era la comunicazione dell’inadempimento da parte del locatore alla Orsa, e il giudice non poteva sostituire un altro evento (la conoscenza dell’inadempimento) a quello dedotto in contratto;

(c) la conduttrice Orizzonti si era già resa inadempiente a luglio, e questo inadempimento era stato tollerato dal locatore, che aveva concesso una dilazione; ergo, quel primo inadempimento fu privo di conseguenze. Pertanto la Corte d’appello, nell’affermare che la Orsa ben sapesse di quel (primo) inadempimento, ha trascurato di considerare che da esso non potevano derivare effetti di sorta.

La Orsa conclude sostenendo che la sentenza per un verso è nulla perchè inintelligibile; e per altro verso ha omesso di considerare il “fatto decisivo” costituito dal mancato avverarsi dell’evento condizionante.

1.3.1. Nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza per incomprensibilità, il motivo è infondato.

Una sentenza può dirsi nulla non già per il solo fatto che la tecnica scrittoria adottata dal giudice non sia impeccabile, ma solo se sia imperscrutabile la ratio decidendi che la sottende.

Nel caso di specie la ratio decidendi adottata dalla Corte d’appello è chiara, ed è duplice:

(a) il contratto Moplast – Orsa non richiedeva nessun onere formale, a pena di decadenza, per le comunicazioni tra le parti;

(b) poichè la Orsa ben sapeva che la Orizzonti aveva smesso di pagare i canoni, non può dolersi del fatto che tale evento non le fosse stato formalmente comunicato.

Non sussiste, dunque, alcuna nullità per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

1.3.2. Nella parte in cui sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere avveratasi una condizione sospensiva in realtà mai venuta ad esistenza, male interpretando il contratto e le regole sulla condizione sospensiva, il motivo è infondato.

La società ricorrente muove dal presupposto interpretativo che il contratto da essa stipulato con la Moplast prevedesse una condizione sospensiva; che questa condizione sospensiva era costituita dalla tempestiva comunicazione, da parte di Moplast, di eventuali inadempimenti di Orizzonti; che nel caso di specie tale condizione sospensiva non si era verificata.

La decisione impugnata, tuttavia, non si fonda affatto su questo presupposto: di talchè le censure mosse dalla ricorrente appaiono non pertinenti rispetto alla ratio decidendi.

La Corte d’appello ha fondato la propria decisione sull’assunto che la Moplast avesse sì l’obbligo di informare la Orsa dell’inadempimento della Orizzonti, ma che tale obbligo non fosse soggetto ad alcuna “specifica forma o modalità”.

L’assunto che regge la decisione impugnata, implicito ma inequivocabile, è dunque che una ipotetica decadenza della Moplast dai diritti previsti dalla scrittura stipulata con la Orsa dovesse essere espressamente prevista, e nella specie tale previsione mancava. Con la conseguenza che eventuali ritardi da parte della Moplast nelle comunicazioni alla Orsa erano irrilevanti. Ad abundantiam, poi, la Corte d’appello ha soggiunto che in ogni caso la Orsa era già a conoscenza delle informazioni che assumeva tardivamente inviatele dalla Moplast.

1.3.3. Così ricostruito l’effettivo contenuto precettivo della sentenza impugnata, ne segue che:

(a) le doglianze con le quali si censura la violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., sono inammissibili, in quanto attraverso esse si vorrebbe sostituire l’interpretazione preferita dalla parte a quella adottata dal giudice: ma è noto che l’interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito non può essere sindacata in sede di legittimità, sol perchè il testo contrattuale consentiva astrattamente altre e pur non implausibili interpretazioni;

(b) le doglianze con le quali si lamenta che la Corte d’appello avrebbe sostituito l’evento condizionante prescelto dalla volontà delle parti (la comunicazione da Moplast ad Orsa dell’inadempimento di Orizzonti) con un altro evento scelto dal giudice (la conoscenza, in capo ad Orsa, dell’inadempimento di Orizzonti) è inammissibile per eterogeneità rispetto alla ratio decidendi: la Corte d’appello, infatti, per quanto già detto non ha affermato soltanto che la conoscenza, in capo ad Orsa, dell’inadempimento di Orizzonti surrogasse la comunicazione, ma ha ritenuto che il contratto non prevedesse decadenze di sorta a carico di Moplast, nel caso di tardiva comunicazione;

(c) le doglianze con le quali si lamenta che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che la Moplast aveva tollerato il primo inadempimento di Orizzonti (luglio 2009), con la conseguenza che avrebbe dovuto effettuare una nuova comunicazione al manifestarsi dell’ulteriore inadempimento, diventano irrilevanti, una volta stabilito che la Corte d’appello ha accolto la domanda sul presupposto che il contratto non prevedesse decadenza, ed una volta escluso che tale statuizione sia stata validamente impugnata in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello ha ritenuto che, una volta avveratasi la condizione, l’Orsa fosse subentrata ipso facto nel contratto di locazione. Il contratto tuttavia non prevedeva affatto un subentro “automatico”, ma esigeva una manifestazione di volontà in tal senso da parte di Orsa, che non vi fu.

Così giudicando, conclude la ricorrente, la Corte d’appello ha omesso di prendere in esame la relativa eccezione sollevata da Orsa.

2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Anche, infatti, ad ammettere che il subentro della Orsa alla Orizzonti nel contratto di locazione non fosse automatico, la prima resterebbe comunque inadempiente agli obblighi assunti direttamente con la Moplast: essa aveva infatti l’obbligo di subentrare nel contratto di locazione, e per quanto detto in precedenza tale obbligo rimarrebbe inadempiuto. Pertanto, se fosse corretta la tesi sostenuta dalla Orsa col secondo motivo di ricorso, ne verrebbe che la Orsa sarebbe comunque tenuta al pagamento dei canoni scaduti, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del contratto collegato alla locazione.

Sicchè, in virtù del principio dolo petis quod mox restiturus es, l’Orsa non avrebbe alcun interesse a “scambiare” la responsabilità per inadempimento della locazione con quella per inadempimento del contratto ad essa collegato.

In ogni caso il vizio di omessa pronuncia è mal posto: la Corte d’appello, accogliendo la domanda, ha evidentemente ritenuto che il subentro fosse automatico; nè il motivo censura questa interpretazione del contratto.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2033 c.c.); sia da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Il motivo contiene due censure.

3.2. La prima censura lamenta l’omesso esame d’una eccezione.

Spiega che il contratto prevedeva che, in caso di subentro di Orsa a Orizzonti, la prima poteva recedere dal contratto con effetto dal 12^ mese successivo all’inizio del periodo locativo nel quale si era verificato l’inadempimento di Orizzonti.

Soggiunge che, nel nostro caso, il primo inadempimento di Orizzonti si era verificato nel terzo trimestre del 2009, con la conseguenza che Orsa, una volta subentrata nella locazione e subito volontariamente receduta dal contratto, avrebbe dovuto pagare i canoni per 12 mesi decorrenti dal 1.7.2009, e quindi sino al 30.6.2010. Invece la Corte d’appello l’aveva condannata a pagare i canoni fino a settembre 2010.

3.3. La seconda censura lamenta sia l’omessa pronuncia, sia la violazione di legge. Deduce che Orsa è stata condannata a pagare a Moplast anche i canoni che quest’ultima aveva invece ricevuto dal fideiussore del primo conduttore, nonostante la Orsa avesse tempestivamente eccepito, in grado di appello, di non essere tenuta a pagare le obbligazioni già soddisfatte dal fideiussore. Soggiunge che, in ogni caso, il creditore non potrebbe pretendere l’adempimento dell’obbligazione sia dal fideiussore, sia dal debitore o dal suo successore, perchè in tal modo realizzerebbe due volte il proprio credito.

3.4. Le due censure possono essere esaminate congiuntamente, e sono fondate.

Per un verso, infatti, è erronea l’affermazione compiuta dalla Corte d’appello, secondo cui gli importi domandati dalla Moplast (trascritti a pp. 2-3 della sentenza d’appello) sarebbero stati “pacifici e incontestati”. Il quantum della pretesa avanzata dalla Moplast era stato infatti contestato dalla Orsa nella comparsa di costituzione e risposta in grado d’appello (p. 10), e la Corte d’appello aveva dunque l’obbligo innanzitutto di stabilire se la contestazione fosse tempestiva, ed in caso affermativo di esaminarla nel merito.

Per altro verso, la Corte d’appello ha trascurato di considerare che il pagamento alla Moplast, da parte del fideiussore, dei canoni di locazione dovuti dalla Orizzonti ha avuto l’effetto di estinguere il credito che Moplast vantava verso il primo conduttore Orizzonti (art. 1180 c.c.) e se l’obbligazione era estinta, Orsa non poteva essere condannata all’adempimento di essa.

La sentenza va dunque, su questo punto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale avrà cura di:

(a) accertare in facto il dies a quo del periodo di 12 mesi cui le parti avevano subordinato l’efficacia del recesso della Orsa dal contratto di locazione in cui era subentrata;

(b) ritenere in iure non dovuti, dalla Orsa alla Moplast, i canoni di locazione da quest’ultima già ottenuti escutendo la garanzia fideiussoria.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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