Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22613 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7026-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO URICCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3297/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Lombardia, di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente G.P. avverso una sentenza della CTP di Milano, che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria, ritenendo non prescritti i crediti erariali portati da una cartella di pagamento e da due avvisi di accertamento esecutivi, sulla cui base era stato emesso l’impugnato avviso di iscrizione ipotecaria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto per i tributi erariali trovava applicazione l’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., anche a seguito della notifica e della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi; invero la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016) non aveva affermato che la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo determinasse la riduzione ad anni cinque del termine di prescrizione originariamente decennale previsto per i crediti erariali portati da detta cartella o da detto avviso di accertamento esecutivo, dovendosi al contrario ritenere che per i crediti tributari erariali vigeva in ogni caso l’ordinario termine prescrizionale decennale previsto dall’art. 2946 c.c.;

che il contribuente non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16713 del 2016; Cass. n. 24322 del 2014; Cass. n. 22977 del 2010) è ferma nel ritenere che i crediti erariali per la riscossione di imposte, a seguito di accertamenti divenuti definitive, sono soggetti non già al termine prescrizionale quinquennale, previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria è caratterizzata dall’autonomia ed infungibilità dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni; essa cioè non può considerarsi una prescrizione periodica, in quanto l’obbligazione tributaria è caratterizzata, anno per anno, da una specifica ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi;

che la nota sentenza delle SS.UU. di questa Corte (n. 23397 del 2016) non ha assolutamente innovato in ordine all’individuazione dei termini prescrizionali dei tributi erariali, avendo avuto essa ad oggetto una diversa questione, se cioè le cartelle di pagamento non impugnate nei termini potessero o meno equipararsi a pronunce definitive ed assimilarsi pertanto alle sentenze, si da potersi applicare ad esse il termine prescrizionale decennale, previsto dall’art. 2953 c.c.; e detta sentenza ha chiarito che una cartella non impugnata nei termini rimane in ogni caso un atto amministrativo e non è certo equiparabile ad una sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che, ai crediti fatti valere con dette cartelle, continuano ad applicarsi i termini prescrizionali in precedenza vigenti;

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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