Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22613 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 10/08/2021), n.22613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12317-2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO

SABA, 84, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CAMPIONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO VITA;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1582/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 17 ottobre 2018, ha rigettato il gravame dell’architetto C.C. avverso la impugnata sentenza che aveva rigettato la sua istanza di ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) srl di un credito per prestazioni professionali. Ad avviso della Corte, l’appellante non aveva provato di avere ricevuto dalla società un incarico professionale e alla documentazione indicata non poteva attribuirsi valore di ricognizione di debito.

Avverso questa sentenza il C. propone ricorso per cassazione, cui resiste D.G., in qualità di proponente del concordato fallimentare relativo alla procedura di fallimento della (OMISSIS); il Fallimento non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2222 c.c. e omessa motivazione, per avere ritenuto non probante la copiosa documentazione prodotta a dimostrazione del conferimento e dello svolgimento dell’incarico professionale mediante molteplici attività compiute in settori diversi e per molti anni nell’interesse della società.

Il motivo è fondato nei seguenti termini.

Si deve premettere che il rapporto di prestazione d’opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore l’onere di dimostrarne l’avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, e compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza dame ragione, uno o più fattori aventi una oggettiva e decisiva portata indiziante (Cass. n. 1792 del 2017).

La corte territoriale, pur rilevando che la documentazione prodotta (relazioni, progetti industriali ecc.) non proveniva esclusivamente dall’interessato, ma “risulta(va) depositata presso pubbliche amministrazioni e corredata da provvedimenti di ammissione a contributi e finanziamenti”, ha incentrato la decisione sul duplice rilievo della mancanza di un incarico professionale espresso e di un atto di ricognizione di debito da parte della società

Il primo rilievo e’, tuttavia, distonico rispetto alla tipologia del credito, il cui sorgere non richiede necessariamente un incarico formale né espresso, potendo desumersi in via presuntiva anche dall’esecuzione delle prestazioni professionali (art. 2224 c.c.), come quelle in parte risultanti dalla documentazione prodotta dal C., come riferito dalla stessa Corte che non l’ha affatto esaminata, sul presupposto implicito ma erroneo che non potesse avere valore in mancanza di un incarico formale. Ne è conseguita una falsa applicazione del surriferito principio di diritto che avrebbe dovuto essere calato nella fattispecie concreta e trovare adeguata giustificazione nella motivazione che, nella specie, è stata omessa. Questa conclusione non è scalfita dall’ulteriore rilievo concernente la ricognizione di debito, la cui mancanza non esclude la possibilità (e il diritto della parte) di dimostrare il credito aliunde.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per un nuovo esame e per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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