Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22613 del 05/11/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 22613 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DORONZO ADRIANA

SENTENZA

sul ricorso 4849-2014 proposto da:
BOGAZZI ALESSANDRA C.F. BGZLSN68M67B832B, in qualità
di genitore esercente la potestà sul minore DESTE
THOMAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
MARTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli
2015
2965

avvocati VANNI CECCHINELLI, MONICA BRIGNOLE giusta
delega in atti;
– ricorrente inonche Icontro

– I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 05/11/2015

SOCIALE C.F.

80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso lAvvocatura
Centrale dellIstituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI ed EMANUELA

– resistente avverso l’ordinanza n. 20741/2013 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/09/2013 R.G.
N. 29072/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/06/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO;
udito l’Avvocato CLAUDIO MARTINO;
udito 1?avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale
CLEMENTINA PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

oP.

CAPANNOLO giusta delega in atti;

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 375 c.p.c. in data 10 settembre
2013 questa Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Inps
contro la sentenza resa dalla Corte d’appello di Genova e, per l’effetto,
in riforma della sentenza e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda
gAA
di Alessandra Bogazzi, quale genitrice esercente la potest aymmore Deste
Thomas, avente ad oggetto la condanna dell’Inps al pagamento, in suo
favore, della 13» mensilità dell’indennità di frequenza già riconosciuta al
predetto minore. Ha poi compensato le spese dei giudizi di merito e
posto quelle del giudizio di cassazione a carico della parte soccombente.
2. Contro la sentenza la Bogazzi, nell’anzidetta qualità, propone ricorso
per revocazione, fondato su un unico motivo. L’INPS non svolge attività
difensiva.
3. Con l’unico motivo la parte censura l’ordinanza ex art. 375 c.p.c. nella
parte in cui l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, senza considerare che nel controricorso del 19/12/2011,
notificato il 22/12/2011, ella aveva formulato la dichiarazione di esonero
dal pagamento delle spese processuali, come previsto dall’art.152 disp.
att. c.p.c., modificato dall’art. 42, comma 11 0, del d.l. 30/9/2003, n. 269,
convertito in legge 24/11/2003, n. 326, ed aveva depositato una
dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale per l’anno 2010. Ha
precisato che anche nei precedenti gradi del giudizio, tanto con il ricorso
di primo grado quanto con la memoria di costituzione in appello, aveva
formulato analoga dichiarazione e depositato l’autocertificazione.
Sostiene pertanto che non poteva essere disposta la sua condanna alle
spese ed insiste per la revocazione della sentenza.
4 11 motivo è fondato.
Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 391 bis, comma 1°, c.p.c., è
consentita la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione o delle
ordinanze emesse ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 4 e 5, solo se
affette da errore di fatto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 stesso codice; tale
errore ricorre, come la norma precisa, quando la decisione è fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,
oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita, e purché il fatto non abbia costituito un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; la revocazione
delle sentenze della Corte di Cassazione – è stato precisato da Cass. n.
12283 del 2004 – comporta l’accertamento di un errore che deve
riguardare gli atti interni al relativo giudizio (ossia quelli che la Corte
può e deve esaminare direttamente con la propria indagine di fatto
1

Udienza 24 giugno 2015
Presidente Roselli
Relatore Doronzo
R.G. n. 4849/14
Bogazzi e/ INPS

all’interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla
sentenza di cassazione (Cass., 28 giugno 2005, n. 13915; Cass., 14 aprile
2010, n. 8907).
Questi presupposti sussistono nel caso in esame. La ricorrente, tanto nel
ricorso di primo grado quanto nella memoria di costituzione in appello,
ha formulato la dichiarazione di esenzione dalle spese del processo ai
sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. Tale dichiarazione è stata puntualmente
riportata nel controricorso per cassazione, sicché risulta assolto il dovere
di autosufficienza imposto dagli artt. 366 e 369 c.p.c.
Ora, nel pronunciare la condanna alle spese la Corte è incorsa in un
errore nell’esame dei documenti di causa, avendo ritenuto insussistenti i
presupposti per l’esenzione dal pagamento delle spese processuali, che
invece sussistono, e che non hanno comunque costituito un punto
controverso su cui la Corte ha pronunciato.
L’ordinanza deve essere dunque revocata in parte qua, con la
conseguenza che devono dichiararsi non dovute dalla ricorrente per
cassazione le spese del relativo giudizio. Restano invece confermate le
restanti statuizioni.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, liquidate come da
dispositivo, devono essere poste a carico della parte intimata in
applicazione del criterio della soccombenza.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e revoca l’ordinanza impugnata in punto
spese processuali; condanna l’intimato al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in C 100,00 per esborsi e C 1.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge. Pronunciando in
rescissorio, dichiara non dovute le spese processuali in ordine al ricorso
R.G.N. 29072/2011.
Roma, 24 giugno 2015
Il Presidente
Dott. Federico RosYelli

Udienza 24 giugno 2015
Presidente Roselli
Relatore Doronzo
R.G. a 4849/14
Bogazzi e/ INPS

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