Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22612 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26690-2014 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

NICOLAI 16/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ZELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5037/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato CARLO DE PORCELLINIS;

udito l’Avvocato MARCO ZELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del motivo

primo, assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato il 4 dicembre 2008 B.M. intimava a C.M.L. davanti al Tribunale di Roma sfratto per morosità concernente un immobile sito in Roma a lei locato. La conduttrice si costituiva opponendosi e proponendo domanda riconvenzionale. Con sentenza del 27 aprile 2010, il Tribunale dichiarava risolto per morosità il contratto locatizio e rigettava la domanda riconvenzionale della C.. Quest’ultima ha proposto appello, nel cui grado controparte è rimasta contumace. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 26 settembre-6 novembre 2013, accogliendo l’appello, ha dichiarato risolto il contratto di locazione del (OMISSIS) e il contratto di cessione d’azienda del (OMISSIS), entrambi stipulati tra Busia e C., condannando l’appellata a restituire all’appellante la somma di Euro 26.300, di cui Euro 25.000 quale prezzo di cessione dell’azienda e Euro 1300 quale cauzione del contratto di locazione.

2. Ha presentato ricorso B.M. sulla base di due motivi, da cui si difende con controricorso C.M.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1 Premesso che l’eccezione di inammissibilità di entrambi i motivi mossa dalla controricorrente non è fondata, in quanto ciascuno dei due, al di là della formale presentazione in rubrica, nel suo contenuto propone chiaramente una specifica censura di rito, per cui non è sostenibile che in essi vi siano ambiguità e accumulo di elementi eterogenei, si osserva che il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 418 c.p.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo la ricorrente che nella fase sommaria del procedimento di sfratto la controparte si sarebbe costituita proponendo domanda riconvenzionale senza chiedere, peraltro, lo spostamento di udienza ex art. 418 c.p.c.: ma nonostante ciò la corte territoriale ha accolto la domanda riconvenzionale senza rilevare d’ufficio tale vizio che la renderebbe inammissibile.

Il motivo non ha pregio, dal momento che l’art. 418 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 416 c.p.c., comma 2, disciplina la proposizione di domanda riconvenzionale nell’ambito di un giudizio governato dal rito del lavoro. Ciò non ricorre nella fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto (o di licenza), che confluisce nel rito del lavoro, seppure con le peculiari caratteristiche ex art. 447 bis c.p.c. – per cui è in effetti definito “rito speciale” dallo stesso art. 667 c.p.c. -, esclusivamente dopo la sua consumazione, ai sensi dell’art. 667 c.p.c. in correlazione con l’art. 426 c.p.c., ovvero quando la cognizione diventa piena (cfr. p. es. Cass. sez. 3, 9 marzo 2012 n. 3696, che precisa come nel caso, invece, in cui la domanda riconvenzionale sia introdotta nella memoria integrativa depositata all’esito del mutamento del rito e quindi al passaggio alla piena cognizione, in tale memoria dovrà anche essere proposta istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ex art. 418 c.p.c.). Trattandosi, allora, nella fattispecie in esame, di proposizione di domanda riconvenzionale nella comparsa di costituzione della fase sommaria l’art. 418 c.p.c. non è applicabile.

3.2 Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c.

Adduce la ricorrente che controparte in appello avrebbe inammissibilmente cambiato le conclusioni che aveva proposto in primo grado: in fase sommaria avrebbe presentato domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di locazione e di condanna della ricorrente a pagare una somma di Euro 16.300, composta di Euro 1300 per deposito di cauzione e di Euro 15.000 per risarcimento di danni, domande confermate pure nella memoria ex art. 426 c.p.c.; nel ricorso in appello, invece, avrebbe chiesto l’accoglimento delle conclusioni di primo grado ma anche la risoluzione e/o l’annullamento dei due contratti di locazione (del quale era già stata chiesta la risoluzione in primo grado) e di cessione di azienda, nonchè la condanna della B. a pagarle la somma di Euro 41.300. Sarebbe stato quindi violato l’art. 437 c.p.c. per cui i nova in appello sono inammissibili.

Non è discutibile che in grado d’appello nel rito del lavoro l’art. 437 c.p.c. ponga una assoluta barriera all’introduzione di nuovi elementi nel thema decidendum (e non solo alle domande, ma anche alle eccezioni e contestazioni nuove: da ultimo, v. Cass. sez. L, 28 febbraio 2014 n. 4854). Nella species del rito del lavoro rappresentata dal rito locatizio, la cristallizzazione del thema decidendum si effettua mediante la combinazione degli atti della fase sommaria introduttiva e delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c. (Cass. sez. 3, 16 dicembre 2014 n. 26356; Cass. sez. 3, 20 maggio 2013 n. 12247). Nel caso in esame, il ricorso adduce specificamente la sequenza che si è concretizzata: nella comparsa di risposta relativa alla fase sommaria l’intimata concludeva chiedendo, oltre ovviamente alla trasformazione in rito di cognizione piena, il rigetto delle domande avverse e la dichiarazione della risoluzione del contratto locatizio con condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di Euro 16.300 o della somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata. In tutta la durata del primo grado C.M.L. manteneva la stessa posizione. Nell’atto d’appello concludeva nel senso che il giudice di secondo grado riformasse la sente impugnata con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art. 426 c.p.c. e nel verbale d’udienza di primo grado, chiedendo altresì, però, di “comunque rigettare le domande tutte articolate dalla Sig.ra B.M. nel giudizio di primo grado e accertare e dichiarare risolti per inadempimento e/o annullati i contratti di cessione di azienda e di locazione stipulati tra le parti con condanna della sig.ra B.M. al pagamento della somma complessiva di Euro 41.300,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio”.

La stessa controricorrente riconosce che con la comparsa di risposta di primo grado aveva eccepito l’inadempimento contrattuale di controparte “essendo il contratto di locazione…inscindibilmente collegato al contratto di cessione di azienda” (come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, B.M. sarebbe stata inadempiente riguardo alla voltura della licenza amministrativa per l’attività di lavanderia che era l’oggetto dell’azienda e sarebbe stata svolta nell’immobile locato), chiedendo “in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di locazione” e la condanna della intimante alla rifusione di Euro 1300 per deposito cauzionale oltre al risarcimento del danno quantificato in Euro 15.000 (controricorso, pagina 2); e riconosce altresì la sua “richiesta, avvenuta solo in appello, di accertamento della risoluzione di entrambi i contratti intercorsi tra le parti, sia quello di locazione sia quello di cessione di azienda” (controricorso, pagina 7). Adduce peraltro che l’inscindibilità del collegamento tra i due contratti che era stata negata dal primo giudice e riconosciuta invece dal giudice d’appello, in sostanza, escluderebbe l’introduzione di una inammissibile novità nel thema decidendum, al punto che pure “la richiesta di restituzione della somma di Euro 26.300,00 non possa essere qualificata nuova domanda in appello” (controricorso, pagina 8).

Il fatto che sussista collegamento, secondo la prospettazione della C., tra il contratto di locazione, che le parti avevano stipulato il (OMISSIS), e il contratto di cessione di azienda, che avevano stipulato il (OMISSIS), ictu oculi non può significare che la domanda di risoluzione del contratto di locazione includesse ab origine la domanda di risoluzione del contratto di cessione d’azienda e la conseguente domanda di restituzione del prezzo pagato per la cessione dell’azienda stessa. Il collegamento, infatti, non equivale alla identità: pertanto, pur le vicende dell’uno potendo esplicare effetti sulle vicende degli altri negozi, condizionandone la validità e l’efficacia, ciascuno di loro mantiene la sua individualità giuridica, che deve pertanto riflettersi, sul piano processuale, in specificità dell’attinente domanda (v. p. es. Cass. sez. 1, 1 ottobre 2014 n. 20726: “Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi, sicchè, pur determinandosi, tra loro, un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all’invalidità, all’inefficacia ed alla risoluzione dell’uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica”; e tra gli arresti più recenti cfr. pure Cass. sez. 1, 6 luglio 2015 n. 13888).

Deve pertanto concludersi che ha errato il giudice d’appello nel decidere nel merito sulle domande nuove, anzichè rilevarne la inammissibilità. Il motivo, pertanto, risulta fondato.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Roma, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Rigettato il primo motivo, in accoglimento del secondo cassa la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Roma, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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