Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22611 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26045-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA

ROMAGNA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERANGELO GALMOZZI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/10/2010 R.G.N. 121/2010.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza del 23.9.2010 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona nella parte in cui accogliendo la domanda di G.M., ha accertato l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane spa ai sensi dell’arti del D.Lgs. n. 368 del 2001, con causale relativa a “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio di recapito presso la regione Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 1.2.2005 al 31.3.2005”.

Che la Corte ha ritenuto illegittimo il termine sia per genericità della causale, sia per non avere Poste Italiane spa fornito la prova della sussistenza della ragione sostitutiva, essendo stato il lavoratore utilizzato per coprire posti resisi vacanti, come era emerso dalle testimonianze raccolte in primo grado.

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso affidato a tre motivi, poi depositando anche memoria, ex art. 378 c.p.c..

che la G. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, degli artt. 1362 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di appello erroneamente affermato che il contratto stipulato tra le parti sarebbe illegittimo per genericità della clausola, in ragione della mancanza del nominativo del lavoratore sostituito, ciò ricavandosi secondo i giudici di merito dal quanto statuito dalla sentenza n. 214/2009 della Corte Costituzionale. Secondo la società ricorrente, premessa la non vincolatività della motivazione della citata sentenza, di rigetto, della Corte Costituzionale, tale elemento non sarebbe necessario atteso che la lettera di assunzione conterrebbe tutti gli elementi necessari per la concreta verifica delle ragioni sostitutive indicate nella causale, anche con riferimento alla sede in cui il lavoratore avrebbe operato e quanto alle posizioni di lavoro ricoperte, avuto conto della possibilità del cd “scorrimento”;

2)l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere la corte tenuto conto che il G. aveva di fatto lavorato dal 1 2.2005 sino al 3.3.2005 e poi dal 13.3.2005, avendo usufruito di ferie dal 4 al 12.

3) la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto necessario che Poste dimostrasse la temporaneità delle ragioni per la stipula del contratto a termine, prova non necessaria, alla luce della nuova disciplina della materia.

4) la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che Poste spa non avesse provato la sussistenza delle esigenze sostitutive poste a fondamento dell’assunzione, non avendo considerato il giudice di merito che dalle testimonianze raccolte sarebbe emerso che G. aveva sostituto una dipendente dimissionaria ed solo assente nel periodo di preavviso.

5)la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 cod. civ.. Secondo la ricorrente le retribuzioni non potevano che decorrere dal momento in cui vi era stata l’effettiva ripresa del servizio stante la natura sinallagmatica delle prestazioni.

6) In subordine Poste spa ha chiesto l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 6 e che in applicazione dello jus superveniens il risarcimento del danno sia contenuto nei limiti previsti dalla citata norma.

7) Il primo motivo di ricorso è fondato. Come più volte ha rilevato questa Corte, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato per ragioni sostitutive, nelle situazioni aziendali complesse l’onere di specificazione della causale è rispettato non solo dalla enunciazione dell’esigenza sostitutiva, ma anche dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11 quanto della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C-98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. (Così Cass. n. 1246/2016). Tale orientamento conferma quello precedente di cui alle sentenze Cass. n. 1576/2010 e n. 1577/2010, che avevano posto in evidenza, alla luce della sentenza della Corte Cost. n.214/2009, l’esigenza di garantire la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto, evidenziando come tale finalità, nelle situazioni aziendali complesse, dove la sostituzione non può essere riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, è garantita mediante l’indicazione in causale della necessità di sostituire personale assente, senza una individuazione nominativa del personale sostituito, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

Nel caso in esame, come si evince dalla lettera di assunzione trascritta nel ricorso di Poste spa, il requisito della specificità, non ritenuto sussistente dalla sentenza impugnata in assenza del nominativo del personale sostituito e per l’eccessivo ampio riferimento territoriale nella causale individuato nella Regione Lombardia, è stato rispettato.

La lettera infatti contiene la precisa indicazione delle mansioni relative all’attività di recapito, del luogo di adibizione – filiale di Cremona, a cui appartengono gli uffici ove il G. ha operato -, dell’inquadramento – area operativa – del periodo di durata della sostituzione.

In ragione dell’accoglimento del primo motivo, rimanendo assorbiti gli altri, la sentenza va cassata, con rinvio alla corte territoriale bresciana in diversa composizione, che alla luce del principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la causale del contratto a tempo determinato è specifica ove, nelle realtà aziendali complesse quali quelle della odierna ricorrente, siano richiamati nella lettera di assunzione gli elementi prima ricordati, verificherà in fatto se fossero sussistenti o meno le esigenze sostitutive dedotte da Poste, decidendo altresì sulle spese dei vari gradi di giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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