Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22610 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/09/2017, (ud. 11/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17147-2015 proposto da:

R.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato RENATO AMATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SABINO ANTONINO SARNO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli

avvocati CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, RENATO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3847/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/06/2015 R.G.N. 7170/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato ANTONIO RENATO per delega verbale Avvocato SABINO

ANTONINO SARNO;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega Avvocato RENATO

SCOGNAMIGLIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3847 in data 6 maggio/15 giugno 2015 la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto il 14 novembre 2013 da R.R. contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., avverso la pronuncia in data 17 settembre 2013, con la quale il locale giudice del lavoro aveva rigettato le domande proposte dalla medesima R. per l’accertamento d’invalidità del licenziamento intimatole il 21 gennaio 2010 e conseguenti istanze, a seguito di contestazione disciplinare comunicata il 12 ottobre 2009, relativa alla percezione, da dicembre 2004 ad aprile 2009, di una serie di emolumenti non dovuti in relazione a missioni mai eseguite e a relativi indebiti rimborsi spese per un ammontare di 83.925,55 Euro, la stessa attrice era stata condannata al pagamento della somma di Euro 80.180,43 al netto delle ritenute di legge in accoglimento della domanda riconvenzionale, spiegata dalla convenuta società.

Secondo la Corte partenopea, con i motivi di appello non risultavano riproposte tutte le eccezioni, già espressamente rigettate in prime cure, riguardanti l’asserita coercizione subita dalla lavoratrice in ordine alla sottoscrizione delle dichiarazioni datate 14, 15 e 27 maggio 2009, che sarebbero state rese sotto minaccia di una denuncia penale nei suoi confronti, comprovanti la responsabilità dell’incolpata per gli addebiti contestati. Di conseguenza, mancando appositi motivi di impugnazione sul punto, la genuinità e la volontarietà delle anzidette dichiarazioni non potevano più essere messe in discussione.

Infatti, i motivi di gravame riguardavano esclusivamente l’ammissibilità della produzione documentale ordinata dal giudice di primo grado ed il valore confessorio da attribuire alle suddette dichiarazioni. A tale ultimo riguardo, secondo la Corte territoriale, il verificarsi di preclusioni o decadenze non impediva l’ammissione di ufficio delle prove, trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie ritualmente acquisite. Di conseguenza, essendo la prova nuova disposta d’ufficio in funzione del solo indispensabile approfondimento degli elementi, già obiettivamente presenti, non si poneva una questione di preclusione o di decadenza a carico di parte convenuta. Nel caso di specie i succitati documenti erano stati già correttamente allegati, sia nella loro esistenza che nel loro contenuto da entrambe le parti, ancorchè non prodotti. Di conseguenza, alla stregua dei menzionati principi di diritto, rientrava pienamente nei poteri del giudice ordinarne l’esibizione in giudizio.

Per altro verso, premesso che in ordine alla volontarietà della sottoscrizione e quindi al relativo animus non vi era motivo di dubitare, risultava del tutto corretta l’attribuzione alle anzidette dichiarazioni del valore di cui agli artt. 2724 e 2725 c.c.. Il loro contenuto consentiva il riconoscimento di un valore di piena confessione, sia con riguardo alla storicità del fatto, sia con riferimento alle modalità, confermando altresì che la R. era perfettamente a conoscenza del disvalore della propria condotta. Per giunta, i testi esaminati, della cui attendibilità non vi era dubbio e non essendo essi in alcun modo incapaci in quanto privi di un concreto interesse alla partecipazione al giudizio – essendo dei semplici dirigenti, avevano confermato che la lavoratrice durante il periodo considerato non aveva svolto alcuna missione con diritto al rimborso, invece ricevuto sulle buste paga. Peraltro, già in prime cure era stata evidenziata la mancata risposta della ricorrente in occasione del libero interrogatorio, allorchè la stessa aveva dichiarato di non ricordare alcuna delle missioni de quibus dal 2005 al 2006. Inoltre, la Corte di Appello giudicava del tutto infondata la doglianza relativa alla dedotta intempestività del licenziamento e della lettera di contestazione. Nella specie doveva escludersi la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ed inoltre occorreva un lungo lasso di tempo per il definitivo accertamento degli ammanchi, vista l’entità della somma ed attesa la loro risalenza nel tempo e frequenza, tenuto altresì conto delle notevolissime dimensioni aziendali e delle altre circostanze all’uopo evidenziare.

Parimenti, secondo la Corte d’Appello, era infondato il gravame relativo al contestato accoglimento della domanda riconvenzionale, per il fatto che la documentazione in proposito era stata prodotta in modo confuso e senza un vero indice analitico.

Invero, ad avviso della Corte distrettuale, la fondatezza della domanda di restituzione, quanto meno nell’an, discendeva dalla stessa declaratoria di legittimità del licenziamento intimato sulla base dei medesimi fatti. Circa il quantum, poi, era condivisibile, tra l’altro, l’osservazione del primo giudicante, secondo il quale la percezione delle somme indicate nelle buste paga come missioni e rimborsi non era stata mai contestata dalla R., che anzi nello stesso ricorso ne aveva allegato alla legittimità. Avverso tale punto di motivazione non era stata sollevata alcuna censura da parte appellante, sicchè “la statuizione” doveva “ritenersi passata in giudicato”, tenuto conto che l’appello non ha effetto pienamente devolutivo, di modo che il giudice investitone può conoscere della controversia soltanto in base alle specifiche censure mosse dalla parte interessata, attraverso la cui formulazione si consuma il diritto di impugnazione. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione R.R. con atto in data 1 luglio 2015 affidato a tre motivi, cui ha resistito la Banca Monte dei Paschi di Siena mediante controricorso in data cinque – 7 agosto 2015.

Le parti hanno, quindi, depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione art. 7 dello Statuto dei lavoratori, del principio di immediatezza, di buona fede correttezza, nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 6 e 13 CEDU – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – tanto in ordine alla differenza dei fatti contestati con la missiva del 12 ottobre 2009, in relazione alla addebitata percezione di competenze non dovute per gli anni tra il dicembre 2000 e 4 aprile 2009, tenuto conto di quanto dichiarato dall’interessata per iscritto in data 14 e 15 maggio 2009. Diversamente da quanto affermato nella impugnata sentenza, il controllo eseguito da parte datoriale nel maggio 2009 non aveva riguardato – secondo correttezza e buona fede – un periodo a ridosso dello stesso e limitato nel tempo, ma un arco temporale di oltre cinque anni a partire dal dicembre 2004. Era stato, quindi, così del tutto pregiudicato l’interesse della lavoratrice a poter tempestivamente fornire valide spiegazioni in ordine ai fatti contestati.

Con il secondo profilo, è stata dedotta, in via gradata, la dilatazione dei tempi di comunicazione della contestazione disciplinare rispetto al momento di conoscenza dei fatti. Nel caso in questione l’impugnata sentenza aveva ritenuto che le dichiarazioni rese nel maggio 2009 avessero natura confessoria, di modo che non si comprendeva come potesse giustificarsi il lasso di tempo trascorso da allora sino al 12 ottobre 2009, data della missiva di contestazione disciplinare.

Le argomentazioni sul punto contenute nell’impugnata sentenza erano inconferenti, atteso che il controllo aveva riguardato un ampio arco temporale con inammissibile dilatazione dei tempi del procedimento disciplinare.

Come terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 434,342 e 346 c.p.c. – errores in procedendo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, tanto con riferimento alla domanda riconvenzionale accolta sia nel primo che nel secondo grado. Al riguardo la ricorrente ha inteso censurare il capo della motivazione della pronuncia poichè non rispettoso delle anzidette disposizioni di legge. Affermare che la mancata contestazione della percezione di somme indicate in busta paga precludesse la possibilità di confutare il quantum della pretesa restituzione appariva come evidente forzatura. Infatti, la ricorrente aveva contestato di aver posto in essere le condotte ascrittele, affermando di aver richiesto il rimborso unicamente di trasferte e missioni realmente eseguite, ma di non essere in grado, dato il lungo tempo trascorso, di ricordarle con precisione.

Peraltro, in appello la R. aveva lamentato come al giudice di primo grado fosse sfuggito che ella aveva tempestivamente disconosciuto, con la memoria di risposta alla riconvenzionale, ex art. 214 c.p.c. e artt. 2712 e ss. c.p.c., i documenti prodotti ex adverso, poichè esibiti in copia fotostatica non conforme all’originale. Aveva, altresì, disconosciuto l’autenticità della firma attribuitale, apposta sugli stessi documenti. A fronte di tale disconoscimento la convenuta non aveva depositato l’originale delle buste paga, richieste di rimborso. Pertanto, non si comprendeva come il tribunale avesse potuto considerare l’anzidetta documentazione, senza neppure provvedere alla prevista procedura di verificazione. Inoltre, i documenti genericamente indicati dalla società non potevano avere il rilevante valore probatorio riconosciuto, perchè erano stati formati dalla stessa parte che se ne intendeva valere in giudizio.

Dunque, lavoratrice aveva così inficiato in radice la quantificazione del credito vantato dalla Banca.

Con il terzo motivo di appello, inoltre, la ricorrente aveva evidenziato l’ingiustizia dell’accusa di reticenza, rivoltale, sfidando chiunque a ricordare con esattezza missioni, trasferte e chilometraggio percorsi sei anni prima dell’interrogatorio. Nel caso di specie il considerevole lasso di tempo trascorso non poteva certamente comportare un ricordo analitico ed una conseguente contestazione dettagliata dei fatti, peraltro genericamente ed irritualmente allegati dalla società convenuta.

Orbene, tutte le anzidette doglianze vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni, dovendosi in generale osservare come parte ricorrente mediante le asserite violazioni di legge tende in effetti, ma inammissibilmente in questa sede di legittimità, a ricostruire i fatti di causa diversamente da quanto, invece, concordemente, in primo ed in secondo grado, accertato ed apprezzato dai giudici di merito, sicchè tali ragioni, con conseguenti distinte valutazioni, costituiscono mere opinioni divergenti, come tali processualmente qui del tutto irrilevanti.

Del resto, le censure de quibus sono state mosse unicamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in ordine alle pretese violazioni, mentre i fatti come già detto debbono ritenersi ormai definitivamente acclarati in sede di merito, soprattutto alla stregua della dettagliata e motivatissima sentenza di appello, tanto più che non è stato nemmeno formalmente dedotto un eventuale vizio rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5, infatti nella specie assolutamente inammissibile, trattandosi di doppia conforme (sentenza di primo grado 17 settembre 2013, appello del 14 novembre 2013, completo rigetto dello stesso in data maggio giugno 2015), sicchè ratione temporis è applicabile l’art. 348 ter codice di rito, u.c.. Dunque, ogni questione sulla motivazione e sull’accertamento dei fatti di causa risulta preclusa.

Per il resto, quanto alle doglianze relative alla contestazione disciplinare, di cui ai primi due motivi di ricorso, che data la loro evidente connessione ben possono essere esaminati congiuntamente, appaiono del tutto corrette ed esaurienti le argomentazioni in proposito svolte dalla Corte di merito circa la ritenuta congruità e legittimità del tempo trascorso fino al momento della formalizzazione degli addebiti, perciò insindacabilmente.

Ed invero, alla luce della giurisprudenza di questa S.C., il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poichè si deve tener conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale (la valutazione in proposito è riservata al giudice di merito: cfr., per tutte e tra le più recenti Cass. lav. n. 1248 del 25/01/2016, nonchè n. 281 del 12/01/2016).

Nel caso di specie, le ammissioni rese dalla lavoratrice al datore di lavoro hanno la natura giuridica, siccome accompagnate dall’animus confitendi, di confessione stragiudiziale resa alla parte datoriale o a chi per essa rappresentava (e, infatti, proprio di confessione parla la Corte territoriale nel caso in esame), confessione equiparata a quella giudiziale (art. 2735 c.c., comma 1), ma pur sempre revocabile per errore di fatto o violenza (ex art. 2732 c.c.. Cfr., tra le altre, Cass. 2 civ. n. 26985 del 2/12/2013, secondo cui a norma del citato art. 2732 la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare l’inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza; ne deriva quindi che è irrilevante che il confitente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l’onere di dimostrare anche l’errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria. In senso analogo v. pure Cass. lav. n. 15618 – 11/08/2004).

Va peraltro evidenziato come a seguito delle anzidette dichiarazioni parte datoriale con missiva riservata del 18 maggio 2009 disponeva l’immediato allontanamento della R. dal servizio, ai sensi dell’art. 40 del c.c.n.l. di categoria, cui poi seguiva a sua volta la contestazione disciplinare di cui alla missiva in data 12-10-2009, sicchè proprio in base a tale sospensione cautelare la lavoratrice non poteva ragionevolmente riporre alcun affidamento sulla volontà della Banca MPS di non esercitare il suo potere disciplinare (v. infatti Cass. lav. n. 2580 del 02/02/2009: l’intervallo temporale fra l’intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore assume rilievo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all’esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, la ritenuta incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure cautelari – come la sospensione – adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacchè tali misure – specialmente se l’adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto – dimostrano la permanente volontà datoriale di irrogare, ancorchè eventualmente, la sanzione del licenziamento, con la precisazione che il requisito dell’immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. Conforme Cass. n. n. 16291 del 2004. In senso analogo, v. ancora, Cass. lav. n. 13955 del 19/06/2014, secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare, qualora sia disposta la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale, permane l’interesse del datore di lavoro ad accertare con sicurezza i fatti incompatibili con la prosecuzione del rapporto, dovendosi intendere l’immediatezza della contestazione in senso relativo e, dunque, compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, allorchè l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero la complessità della struttura organizzativa dell’impresa sia suscettibile di far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo).

Inoltre, la questione relativa alla pretesa illegittima dilatazione dei fatti contestatati, da dicembre 2004 all’aprile 2009, fermo quanto sul punto apprezzato dai competenti giudici di merito, non appare comunque dirimente ai fini della giusta causa ex art. 2119 c.c., atteso che, pur se l’addebito fosse stato limitato ad epoca più recente, la gravità della condotta molto probabilmente non sarebbe venuta meno, non avendo sul punto rilevanza significativa l’entità del danno patrimoniale arrecato. Per contro, la indispensabile decisività della censura sul punto non risulta debitamente allegata.

Pertanto, devono ritenersi del tutto legittimi gli apprezzamenti, per giunta alquanto motivati, compiuti dai giudici di merito circa i tempi dell’anzidetta formale contestazione disciplinare.

Del tutto inammissibile, infine, si appalesa il terzo ed ultimo motivo di ricorso, laddove si sostengono errores in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, senza comunque denunciare univocamente e precisamente la nullità della sentenza o del procedimento, contestati invece nel merito per aver accolto la spiegata domanda riconvenzionale (cfr. Cass. sez. un. civ. n. 17931 del 24/07/2013, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi: di conseguenza, pur non essendo indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa pretesa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge).

Ciò che ad ogni modo rileva nel caso di specie, anche quale autonoma ratio decidendi (come pur opportunamente rilevato dalla stessa Corte partenopea – cfr. il penultimo capoverso a pag. 9 della sentenza) è la sostanziale novità della doglianza, soprattutto in ordine al quantum deberatur, rilevata dalla Corte di Appello, secondo la quale nulla di specifico al riguardo era stato dedotto nel corso del giudizio di primo grado dalla R. in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta, nei termini ivi precisamente indicati, una volta peraltro accertata la piena legittimità del connesso intimato recesso, mancando altresì pertinenti e specifiche impugnazioni in proposito (la percezione delle some indicate nelle buste paga come missioni e rimborsi non era stata mai contestata dalla R., che anzi nello stesso ricorso introduttivo ne aveva evidenziato la legittimità. Avverso tale punto di motivazione non appariva sollevata alcuna censura… Anche nel rito del lavoro l’appello non aveva effetto pienamente devolutivo sicchè il giudice del gravame ai sensi degli artt. 434,342 e 346 c.p.c. può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l’esame delle specifiche censure mosse dall’appellante, citandosi al riguardo Cass. 3 civ. n. 1108 del 20/01/2006, secondo cui, per l’effetto, una volta consumato il diritto d’impugnazione non è possibile estendere l’indagine su punti della sentenza di primo grado che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna doglianza, per cui deve ritenersi formato il giudicato interno – rilevabile anche d’ufficio – in ordine alle circostanze poste dal giudice di primo grado alla base della sua decisione in relazione alle quali non siano stati formulati specifici motivi di appello.

Del resto, l’appello, come è noto, ha natura di revisio prioris instantiae, e non già di novum judicium – cfr. tra le altre Cass. sez. un. civ. n. 3033 – 08/02/2013 e n. 28498 del 23/12/2005; più recentemente v. ancora Cass. 3 civ. n. 11797 del 9/06/2016: nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata, assumendo l’appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello e con essa l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado).

Pertanto, va il ricorso va respinto, con conseguente condanna alle relative spese del soccombente, tenuto altresì come per legge al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano, a favore della società controricorrente, in Euro quattromila/00 per compensi professionali ed in Euro duecento/00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%,

i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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