Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22610 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/08/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 10/08/2021), n.22610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14257-2020 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FILIPPO BERSANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.J., proveniente dalla terra del Ghana, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Milano, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, come pure della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 1 febbraio 2020, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso.

2.- Osservato che “il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il pericolo di essere perseguitato per il proprio intendimento sessuale”, la pronuncia ha rilevato che, in effetti, la “legge penale ghanese criminalizza gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso (reato per cui è prevista la reclusione da cinque a venticinque anni)”, ma che, tuttavia, il ricorrente “ha fornito dichiarazioni poco dettagliate rispetto alla percezione di sé come omossessuale e all’unica relazione avuta con un uomo”.

Esclusa la credibilità del narrato dal ricorrente, il decreto ha inoltre rilevato che le più fonti di informazione consultate evidenziano che in Ghana – “seppure in presenza di elementi di criticità legati alla corruzione da parte delle forze di polizia e al mancato rispetto dei diritti umani (con particolare riferimento alle dure e pericolose condizioni carcerarie, alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento del lavoro minorile)” – “le autorità civile mantengono un efficace controllo sulle forze di sicurezza”.

In relazione alla protezione umanitaria, poi, il Tribunale ha ritenuto che “non sussistono elementi che possano prospettare per il ricorrente, qualora fosse costretto a tornare al proprio Paese di origine, il rischio di vedere compromesse in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto a un’esistenza libera e dignitosa”.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre O.J., sviluppando tre motivi di cassazione.

L’intimato Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso rimprovera al Tribunale di Milano: (i) col primo motivo, la “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e artt. 7 e 8”; (ii) col secondo motivo, la “violazione e falsa applicazione della disposizione di legge D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 14,15 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; (iii) col terzo motivo, la “violazione e falsa applicazione della disposizione di legge T.U.I. ex art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c..

5.1.- Nei suoi contenuti, il primo motivo di ricorso risulta concentrato sulla valutazione di “non credibilità”, che è stata effettuata dal Tribunale milanese. Per rilevare che simile giudizio non è stato nel concreto formulato in “modo coerente” e si manifesta, anzi, “contraddittorio”, comunque non espressivo di una “valutazione obiettiva, completa, imparziale dei fatti”.

In particolare, il motivo viene a rilevare che i giudici del merito, “pur riconoscendo la mancanza completa di scolarizzazione e il modo essenziale di esprimersi su tutti gli argomenti esposti del signor O.”, tuttavia lo ritengono “credibile in merito ad alcune parti del suo racconto, ma non lo ritengono credibile sugli orientamenti sessuali e sul rapporto con l’amico del padre, “adducendo le medesime argomentazioni linguistiche ed espositive per le quali, al contrario, hanno ritenuto credibile O. in merito all’indicazione del luogo di origine”.

Non si comprende – così ancora si aggiunge – come “una persona senza alcuna scolarizzazione, che non riesce a fornire alcun dettaglio o ricordo evocativo del proprio luogo di provenienza, seppure abbia sempre ivi lavorato nei campi, possa avere la consapevolezza psicologica e l’abilità linguistica di articolare un discorso approfondito sui propri orientamenti sessuali, per di più non tradizionali, e di fronte a una autorità straniera”.

5.2.- Il motivo è fondato, secondo i termini che si vengono ad illustrare.

5.3.- In proposito, appare opportuno rimarcare, prima di tutto, la centrale rilevanza che la valutazione di non credibilità, che è stata effettuata dal giudizio del merito, possiede rispetto all’intero arco delle domande – di protezione internazionale e di protezione umanitaria – presentate dall’attuale ricorrente.

La stessa decisione impugnata segnala, infatti, che nel Ghana, Paese di provenienza del ricorrente, la condizione di omosessualità è perseguita penalmente, con prescrizioni di pene detentive di dimensione assai elevata, quando non proprio praticamente “smisurata” (potendo essere erogate pene detentive anche di un quarto di secolo).

Come pure la pronuncia sottolinea che, nell’attuale situazione del Ghana, le “condizioni carcerarie” risultano “dure e pericolose” (il rilievo “basico”, ovvero di “primo livello di riscontro”, che la sussistenza del “reato di omosessualità” in un dato Paese riveste ai fini del riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria, è rilevato, tra le altre, da Cass., 18 marzo 2020, n. 7438; ciò non toglie, naturalmente, che non assuma rilevanza, di fini delle protezioni, pure il semplice “riflesso sociale” che, in termini di discredito o di emarginazione o comunque di disvalore, l’omosessualità – o anche la mera appartenenza a un gruppo sociale connotato da un dato orientamento sessuale – possa nel concreto venire a manifestare: cfr. Cass., 23 aprile 2019, n. 11176; Cass. 3 marzo 2021, n. 5829, nonché, per l’ultimo degli aspetti richiamati, Cass., 30 luglio 2020, n. 16401).

5.4.- Ciò posto, deve rilevarsi che la valutazione della credibilità del richiedente, secondo il paradigma fissato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, deve essere saldamente ancorata alla vicenda narrata. Nella specie, il Tribunale ha disposto l’audizione del cittadino straniero e nel corpus del provvedimento impugnato è riprodotto il testo delle domande e delle risposte. Non risultano, tuttavia, formulate specifiche domande volte a colmare i deficit di puntualità posti a base del giudizio di vaghezza e genericità che ha condotto a rilevare il difetto di credibilità. Ne consegue che tale valutazione negativa si è fondata esclusivamente sulla capacità soggettiva del richiedente di esprimere in modo adeguato quando e come vi sia stata la consapevolezza dell’orientamento sessuale assunto come proprio, senza considerare che tale specifico aspetto, fortemente condizionato dal modello socioculturale del parametro assunto, può assumere un rilievo integrativo ma non esaurire interamente la valutazione della credibilità della narrazione, omettendo il giudizio sugli episodi che evidenziano, quanto meno in astratto, la riconducibilità ad ipotesi di protezione internazionale (Cass. 10532 del 2021). Peraltro, come ripetutamente affermato da questa Corte, “la valutazione del giudice di merito in ordine alla credibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente deve rispondere ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, pur considerando l’innegabile margine di discrezionalità che la connota, non può essere motivata mediante il richiamo a giudizi che riflettono le mere opinioni del giudice o che siano il frutto di sue impressioni o suggestioni” (cfr., particolare, Cass., 29 ottobre 2021, n. 23891; Cass., 6 luglio 2020, n. 13944; Cass., n. 5829/2021). Deve aggiungersi che il giudizio di vaghezza, nella specie, non tocca la parte della vicenda, di maggiore rilievo probatorio, relativa al rischio di arresto e sottoposizione a regime sanzionatorio discriminante ed inumano, pur avendo il Tribunale proceduto ad una valutazione di credibilità “frazionata” come emerge nelle argomentazioni esposte nell’ultimo capoverso di pag. 5.

Entro i limiti esposti il primo motivo merita accoglimento.

5.5.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportamento assorbimento degli altri motivi.

6.- Va dunque cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo motivo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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