Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22610 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4580-2015 proposto da:

D.D.M., K.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA

MAZZA RICCI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARINA KRAUSS

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO

7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI,

rappresentata e difesa da se medesima;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1274/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;

udito l’Avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2009 D.D.M. propose opposizione al precetto notificatogli su istanza di C.V..

A fondamento dell’opposizione dedusse, tra altri motivi, che il precetto intimava il pagamento delle somme ivi indicate allo “Studio legale avvocati cassazionisti D.D.M. e K.M.”, e che tuttavia era stato a lui notificato personalmente.

Chiedeva quindi che fosse dichiarato nullo.

L’opposta chiese in via riconvenzionale subordinata la condanna dell’opponente al pagamento del credito azionato col precetto.

Col medesimo atto l’opponente convenne altresì in giudizio K.M., sul presupposto che le pretese della creditrice sembravano rivolte anche nei confronti di quest’ultima.

2. Il Tribunale di Milano con sentenza 29.1.2014 n. 15842 dichiarò inammissibile l’opposizione. Ritenne il Tribunale che, contenendo il precetto una intimazione a soggetto diverso dall’opponente (lo “Studio legale associato”), quest’ultimo non avesse nè titolo nè interesse ad opporvisi.

3. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza D.D.M. e K.M., con ricorso fondato su quattro motivi.

C.V. ha resistito con controricorso.

4. Con istanza ritualmente depositata, i ricorrenti hanno dichiarato di avere transatto la lite e di non avere interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia è stata ritualmente accettata da C.V. con atto del 19.9.2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato stinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Non è luogo a provvedere sulle spese, come richiesto dalle parti.

PQM

La Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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