Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2261 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31609-2006 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI

RIENZO 162 presso la Sig.ra PIERATTINI LAURA, rappresentato e difeso

dall’avvocato VERDIANELLI RENZO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 62/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 07/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VERDIANELLI RENZO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI NICOLA, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Autorizzata ad accedere presso il domicilio di G.S., nel novembre 1997 la polizia tributaria vi rinvenne utensili, macchinari e documentazione che lasciavano presumere l’esercizio di una impresa di falegnameria e restauro mobili. Sulla scorta del p.v.c., gli uffici finanziari contestarono, per gli anni 1991/1997, la mancata presentazione delle dichiarazioni Iva e la omessa denuncia di ricavi, accertando in specie per l’anno 1996 una maggiore imposta Irpef per L. 12.853.000 e SSN per L. 2.455.000=. Il ricorso del contribuente avverso quest’ultimo accertamento fu accolto in primo grado ma respinto in appello. Il G. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana.

L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si sostiene che le pretese fiscali per irpef ed ilor concernenti le annualità 1991, 1992 e 1997, fondate sugli stessi elementi di fatto posti a base dell’accertamento qui impugnato, di cui al p.v.c. 11.11.1997, sono state respinte con le sentenze passate in giudicato 276 e 277/1999 e 132/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno. E che sono passate in cosa giudicata anche le sentenze della stessa Commissione provinciale 448/1998 e 278/1999, concernenti gli accertamenti Iva 1991 e 1992, fondati anch’essi sugli stessi dati di fatto. Sarebbe pertanto coperta da giudicato (ed avrebbe violato la legge la sentenza impugnata, che ha affermato il contrario) la questione che il ricorrente esercitasse nella sua abitazione l’attività di falegnameria. Essendo ciò stato escluso (in specie per l’anno 1997, le cui risultanze erano state estese per via presuntiva agli anni precedenti) non potrebbe proporsi una diversa soluzione per l’anno 1996 in contestazione in questo processo.

Col secondo motivo si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, insufficienza e contraddittorietà della motivazione impugnata in relazione a diverse emergenze processuali e rilievi difensivi, concernenti il consumo di energia elettrica (che sarebbe stato inadeguato ad una attività d’impresa), il materiale di legno rinvenuto in sede di accesso (che sarebbe stato incongruamente definito “scorte di materia prime”), le movimentazioni bancarie contestate (delle quali sarebbe stata fornita ampia giustificazione, non considerata dalla CTR).

I motivi sono infondati.

La tesi del giudicato è sviluppata in termini affatto generici, che non consentono a questa corte di verificarne il fondamento.

L’esercizio di attività di impresa non costituisce una condizione personale o una qualità giuridica permanente, suscettibile di essere accertata una volta per tutte. Che essa sia stata negata per gli anni 1991, 1992 e 1997 non esclude che possa essere riconosciuta esistente per l’anno 1996. Il giudizio discende da una valutazione complessa, fondata su diversi elementi rilevanti specifici di ciascun periodo di imposta. In specie, la sentenza impugnata ha fondato la decisione sul rinvenimento, presso l’abitazione del contribuente, oltrechè di attrezzi professionali e scorte di materie prime, di documenti (disegni tecnici, preventivi, notazioni di pagamenti e rilevazioni bancarie) verosimilmente datati, e quindi riferibili ad uno piuttosto che ad un altro dei periodi di imposta oggetto dei diversi accertamenti impugnati (per ciascuno dei quali è stato determinato un diverso imponibile evaso). Ciò stante, la tesi della preclusione da giudicato avrebbe dovuto suffragarsi con la enunciazione dei passi delle sentenze divenute definitive che ne chiarissero le motivazioni rilevanti, e l’incompatibilità con i presupposti della decisione qui impugnata (in quanto non specifici degli accertamenti annullati con quelle pronunce, ma riferibili anche all’anno di imposta 1996, ed idonei ad escludere la esistenza o la rilevanza degli elementi di convincimento utilizzati in questo giudizio).

Il vizio di motivazione contraddittoria e/o insufficiente è del resto sostenuto con argomenti (concernenti la pretesa inadeguatezza dei consumi di energia elettrica rilevati ad un uso professionale dei macchinari rinvenuti in sede di sopralluogo, o la qualificazione come di “scorte di materia prime” dei materiali rinvenuti) che criticano piuttosto l’esito che non il percorso logico delle valutazioni di fatto espresse dalla CTR (motivate con considerazioni altrettanto plausibili e quindi insindacabili in punto di legittimità). Mentre la tesi che le risultanze bancarie poste a base dell’accertamento fossero state in giudizio ampiamente giustificate come indipendenti da ricavi d’impresa è affermata senza alcuna indicazione di quali sarebbero state queste giustificazioni e come sarebbero state documentate in causa (come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).

Va dunque respinto il ricorso.

Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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