Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2261 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14853-2016 proposto da:

A.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, (OMISSIS), P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8613/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Gli avvocati Giorgio Colnago e Giancarlo Bevilacqua, in qualità di difensori degli attuali ricorrenti, hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. contro il M.A.E., per ottenere la correzione per errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 8613 del 2016;

3. il ricorso denuncia come errore materiale che la sentenza della Corte, nel far luogo alla condanna per le spese giudiziali a carico dell’amministrazione, ha omesso di disporre la distrazione a beneficio di entrambi i difensori che, nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione definito da detta sentenza, l’avevano richiesta;

4. l’amministrazione non ha svolto attività difensiva;

5. il ricorso per correzione di errore materiale deve qualificarsi come manifestamente fondato alla stregua della decisione delle Sezioni Unite della Corte che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (così Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037);

6. inoltre, come già messo in evidenza dalle Sezioni Unite, la dichiarazione del distrattario di anticipazione (non gravata dall’onere della prova) è vincolante per il giudice, al quale non spetta alcun margine di sindacato, neppure sulla corrispondenza al vero della stessa;

7. deve, pertanto, disporsi la richiesta correzione, con distrazione in favore degli avvocati Giorgio Colnago Giancarlo Bevilacqua;

8. nulla deve disporsi per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e corregge la sentenza di questa Corte, n. 8613 del 2016, disponendo la distrazione delle spese in favore degli avvocati Giorgio Colnago e Giancarlo Bevilacqua; nulla deve disporsi per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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