Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2261 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2261 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 5720-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3452

IANNAZZO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato
GIRARDI MARIO, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 03/02/2014

avverso la sentenza n. 76/2009 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 23/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maria Rosaria Iannazzo ha chiesto il rimborso
dell’imposta proporzionale versata in sede di registrazione della

sussistenza dei requisiti per poter accedere ai benefici fiscali c.d.
prima casa. Il ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza è
stato accolto in primo grado e la decisione è stata confermata
dalla CTR della Campania, con sentenza n. 76/15/09, depositata
il 23.3.2009, secondo cui la richiesta di riconoscimento
dell’agevolazione era stata avanzata in un lasso di tempo
ragionevole, non essendo stato eccepito dall’Ufficio il decorso di
alcun termine perentorio.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la
cassazione della sentenza. La contribuente ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il proposto ricorso, la ricorrente deduce, in
riferimento all’art 360, 1° co, n. 3 cpc, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 della 1 n. 168 del 1982 e della nota II bis
della tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, e sottopone il
seguente quesito di diritto: “dica la Corte se è vero che, nel caso
di trasferimento di un immobile in base ad una sentenza avente
natura costitutiva ex art 2932 cc, la richiesta delle agevolazioni
fiscali prima casa previste dalla nota II bis Tariffa Parte I
allegata al dPR n. 131/1986, debba essere richiesta dal

i

sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cc, deducendo la

contribuente al momento della registrazione della sentenza e che,
pertanto, ha errato la CTR nel ritenere nel caso de quo che la
domanda presentata il 26.7.2005, oltre un anno dalla data di

considerarsi presentata in un lasso di tempo ragionevole”.
2. Il ricorso è fondato. 3. Il godimento dei benefici fiscali
connessi all’acquisto della prima casa presuppone, tra l’altro, che
il contribuente manifesti kvolontà di fruirne nell’atto di acquisto
dell’immobile, dichiarando espressamente, a pena
d’inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel
Comune dove si trova l’immobile; b) di non esser titolare
esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su
immobili siti nello stesso comune; c) di non avere già fruito dei
medesimi benefici, secondo quanto prescritto nelle
corrispondenti lettere dalla Nota II bis della Tariffa allegata al
dPR 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo vigente ratione temporis;
Cass. n. 3449 del 2009). 4. La necessità della collaborazione
del contribuente per il godimento dell’agevolazione, dovuta alla
formulazione delle corrispondenti dichiarazioni da rendersi in
seno all’atto di acquisto, ha indotto questa Corte (Cass. n. 14117
del 2010; Ord. 23588 del 2011) a ritenere, in modo condivisibile,
che il caso in esame costituisca un’eccezione -unitamente alle
ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di
un’istanza- al principio generale, desumibile dall’art. 77 del dPR
n. 131 del 1986, secondo cui un’agevolazione non richiesta al

2

registrazione della sentenza avvenuta il 23.6.2004, deve

momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia
pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea
imposizione (così Cass. n 10354 del 2007 e 14117 del 2010 cit.)

punto 3., vanno dunque rese, attenendo ai presupposti
dell’agevolazione, anche, quando il contribuente intenda far
valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici
rendendosi acquirente in sede di domanda ex art 2932 cc; in tal
caso le anzidette dichiarazioni dovranno essere rese prima della
registrazione della sentenza sostitutiva del contratto non
concluso, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia
traslativa della proprietà del bene.
6. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta al suddetto
principio, va, in conseguenza, cassata e, non ravvisandosi la
necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, ex art 384 cpc, col rigetto del ricorso
introduttivo, essendo incontroverso che la richiesta è stata
avanzata, nei termini indicati in seno al quesito, dopo la
registrazione della sentenza.
7. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le
parti, in considerazione della novità delle questioni affrontate.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa,
interamente, tra le parti le spese del giudizio.

3

5. Le prescritte manifestazioni di volontà, menzionate al

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.

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