Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2261 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 02/02/2021), n.2261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6609-2019 proposto da:

PARMALAT SPA, in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MAROCCO n. 18, presso lo studio dell’avvocato TRIVOLI &

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO TRIVOLI,

MARCO PASQUALI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la contribuente s.p.a. “PARMALAT”, quale assuntore nella procedura di amministrazione straordinaria della “PARMALAT NETHERLANDS BV”, propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Parma, che aveva accolto il ricorso della “PARMALAT NETHERLANDS BV” in a.s. avverso un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva chiesto il pagamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte I, art. 8, lett. c), su 8 sentenze, con cui il Tribunale di Parma, in sede di opposizione allo stato passivo, sciolta la riserva di produzione documentale, in precedenza emessa dal g.d. del Tribunale di Parma in ordine alle domande di ammissione al passivo chirografario della procedura di amministrazione straordinaria della “PARMALAT NETHERLANDS BV”, proposte da otto società di diritto americano, dato atto dell’avvenuta produzione della documentazione necessaria, aveva ammesso in chirografo al passivo della procedura anzidetta i crediti vantati da dette società;

che, secondo la CTP di Parma le otto sentenze da registrare non contenevano accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale, in quanto i provvedimenti che avevano deciso sull’esistenza dei diritti a contenuto patrimoniale erano stati i decreti del g.d. di ammissione con riserva al passivo dell’a.s. dei crediti insinuati, sì che le sentenze dovevano essere assoggettate all’imposta di registro in misura fissa;

che, al contrario, secondo la CTR dell’Emilia Romagna, le otto sentenze anzidette avevano definito una fase giurisdizionale, atteso che, con esse, era stata accertata la sussistenza di diritti a contenuto patrimoniale e la precedente ammissione con riserva, fatta dal g.d., costituiva una sorta di prenotazione, che non esimeva i creditori dal sottoporsi al controllo del Tribunale circa la regolarità della documentazione prodotta, con conseguente legittima applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata A, parte I, art. 8, lett. c).

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte I, art. 8, lett. c) e d); D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20; L. n. 267 del 1942, art. 95, nella versione applicabile ratione temporis; artt. 3,24 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea interpretazione dell’istituto fallimentare dell’ammissione al passivo con riserva di produzione documentale, di cui alla L. Fall., art. 98, nella versione anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 5 del 2006, con il quali la domanda di ammissione al passivo con riserva non era più sottoposta al vaglio del Tribunale, essendo stato lo stesso g.d. abilitato a modificare lo stato passivo con decreto, una volta verificatosi l’evento (produzione documentale), in vista del quale la domanda di insinuazione al passivo era stata accolta con riserva; ma, anche prima della modifica legislativa da ultimo citata, era da ritenere che il provvedimento che decideva la sussistenza di un diritto a contenuto patrimoniale era il decreto del g.d. che, dichiarando esecutivo lo stato passivo e, presupponendo l’esistenza di un documento non potuto produrre dalla parte e dal contenuto conforme a quanto dedotto, valutava positivamente la sussistenza del credito insinuato, sì che il successivo provvedimento emesso dal Tribunale a seguito d’impugnazione riguardava solo la revoca della riserva sulla base di un giudizio che aveva ad oggetto non il credito, ma l’accertamento dell’esistenza del documento e del suo contenuto; nel caso in esame invero il g.d. aveva ammesso al passivo della procedura di a.s. i crediti vantati dalle otto società istanti, presumendo che i documenti giustificativi sarebbero stati prodotti in seguito e quindi delibando in modo favorevole l’esistenza del credito, del quale era stata chiesta l’insinuazione al passivo; sul creditore gravava solo l’onere di proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 L. Fall., ed esibire i documenti nel giudizio che ne sarebbe seguito, si che detta opposizione aveva solo la funzione di conservare l’efficacia dell’ammissione al passivo, già fatta dal g.d.; pertanto le otto sentenze emesse dal Tribunale di Parma non avevano risolto alcuna contestazione in ordine alla quantità o qualità dei crediti, ma avevano solo disposto lo scioglimento della riserva concernente la produzione documentale; e poichè esse non avevano comportato il trasferimento, la condanna o l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, dovevano essere assoggettate all’imposta di registro in misura fissa;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che la società ricorrente ha presentato memoria illustrativa;

che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, sì che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c.;

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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