Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2261 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22634/2007 proposto da:

SIPLA SIGNS SRL, in persona dell’amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato

VANNICELLI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBOL

LUIGI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato BONOTTO MARCELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CANNIZZARO SEBASTIANO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 657/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

20/02/07, depositata il 06/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 20.2.2007 e depositata il 6.3.2007 in materia di opposizione agli atti esecutivi.

La Corte d’Appello, qualificata l’azione promossa da F. S. nei confronti della Sipla Signs srl come opposizione agli atti esecutivi, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da quest’ultima nei confronti della sentenza emessa dal tribunale – di accoglimento dell’opposizione proposta dal F. all’esecuzione promossa nei suoi confronti dall’odierna ricorrente, con la declaratoria di nullità del precetto – trattandosi di sentenza impugnabile esclusivamente con il ricorso per cassazione.

Il ricorso è fondato.

La Corte di merito, invero, – diversamente da quel che sembra avere ritenuto il primo giudice – ha qualificato l’opposizione a precetto proposta, quale opposizione agli atti esecutivi; di qui la declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Ma, al fine di stabilire quale sia il mezzo di impugnazione della sentenza in materia esecutiva, non rileva tanto che il giudice abbia affermato, non a fini decisori, ma soltanto descrittivi, che è stata proposta un’opposizione all’esecuzione; rilevante è che tale qualificazione sia stata adottata a fini decisori; vale a dire rilevante è il rapporto fra decisione presa e questioni che, al fine appunto di emettere la decisione, vanno esaminate.

La costante giurisprudenza della Corte è, infatti, nel senso che il regime dell’impugnazione della sentenza in materia esecutiva dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla; ciò che vale anche agli effetti dei termini e dei modi in cui tali sentenze possono essere impugnate (v. Cass. 30 novembre 2005 n. 26096; cass. 17.5.2007 n. 11455; cass. 14.12.2007 n. 26294; cass. 18.9.2008 n. 23847).

Ora, a questo fine – come rileva anche l’attuale ricorrente – quale opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione in oggetto, sarebbe stata inammissibile per tardività.

L’opposizione proposta dal F., infatti, era stata notificata oltre il termine di gg. 5 di cui all’art. 617 c.p.c.(ratione temporis applicabile); nella specie, 19 giorni dopo la notificazione del precetto (23.4.2003).

Alla data di tale notificazione, pertanto, l’opponente era decaduto dalla facoltà di proporre un’opposizione agli atti esecutivi, e poteva agire esclusivamente attraverso un’opposizione all’esecuzione.

Nel caso in esame, pertanto, il fatto che il giudice di merito abbia esaminato tale opposizione nel merito – che, come detto, quale opposizione agli atti esecutivi sarebbe stata inammissibile – non può che significare, valutando in termini oggettivi la circostanza, che l’opposizione è stata esaminata, a fini decisori, come proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e non art. 617 c.p.c..

Ne consegue la piena ammissibilità del mezzo di impugnazione proposto.

La sentenza sul punto, va, pertanto, cassata.

Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può pronunciarsi nel merito, rinvenendosi negli accertamenti di fatto compiuti dai giudici delle pregresse fasi (come ricostruiti in sentenza), la base per la definizione del processo (v. anche Cass. 13.6.2008 n. 15986).

Infatti, la nullità della notificazione dell’atto di opposizione a precetto come avvenuta – posto che, secondo la nota sentenza della Corte costituzionale 29.12.2005 n. 480, la notificazione dell’atto di opposizione deve essere fatta al domicilio eletto nel precetto (che nella specie è quello di Milano) e non presso la cancelleria del giudice adito (come avvenuto) – non è stata fatta valere nel giudizio di appello, con la conseguente rinuncia della parte a farla valere in quella sede.

Ma l’opposizione proposta dal F. non è fondata.

Il precetto sottoscritto da un difensore, pur non munito di procura, infatti, non è radicalmente nullo – come affermato dal primo giudice – perchè – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v.

anche Cass. 8.5.2006 n. 10497; cass. 14.12.2007 n. 26296) – la procura, che non sia stata conferita in precedenza, può essere data e depositata fino all’udienza di comparizione nel giudizio di opposizione.

Inoltre, la giurisprudenza (v. per tutte Cass. 14.12.2007 n. 26296) intende l’art. 83 c.p.c., u.c. nel senso che, se la procura non è limitata espressamente al giudizio di cognizione, si deve intendere che sia stata conferita anche al fine di perseguire lo scopo finale di conseguire il dovuto e, quindi, autorizza anche ad iniziare il processo esecutivo.

Peraltro, nella specie – come risulta dalla sentenza impugnata – nel giudizio di appello, l’attuale ricorrente -contumace involontaria nel primo giudizio – produceva la comparsa di costituzione del 14.12.99, effettuata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla quale risultava che la procura era stata conferita all’avv. Robol n anche nei processi esecutivi conseguenti”; da ciò derivava che il difensore era abilitato a sottoscrivere il precetto e che, quindi, questo non era affetto dalla nullità invocata e riconosciuta.

Di qui l’infondatezza dell’opposizione.

Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, con pronuncia nel merito, l’opposizione proposta dal F. va rigettata.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e, pronunciando nel merito, l’opposizione all’esecuzione proposta da F.S. va rigettata.

Le spese dell’intero processo seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del F..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e, pronunciando nel merito, rigetta l’opposizione all’esecuzione proposta da F. S.. Condanna il F. al pagamento delle spese che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 2.500,00; per il giudizio di secondo grado, in complessivi Euro 2.250,00, di cui Euro 750,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari; e per il giudizio di cassazione, in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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