Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22609 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.27/09/2017), n. 22609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10376/2012 proposto da:
MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., non in proprio ma esclusivamente
in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 82, presso lo studio
dell’avvocato Bonoli Federico, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Grelli Enzo, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. uni personale, in persona del curatore
Dott. M.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ceresio
n. 85 presso lo studio dell’avvocato Richichi Aurelio, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Malcangio Michele,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il
22/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/07/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che la Corte
accolga il ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con decreto depositato il 22/3/2012, il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da MPS Gestione Crediti in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, per la mancata ammissione al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. del credito di Euro 142.663,47, derivante da due rapporti di conto corrente bancario e di anticipazione su effetti, per la ritenuta insufficienza del credito.
Il Giudice del merito ha richiamato il proprio orientamento, conforme a quello di legittimità, ed ha ritenuto l’opponente tenuto a produrre i documenti pur già allegati alla domanda di insinuazione tempestiva, restando escluso che il Tribunale possa in difetto provvedere d’ufficio o su istanza della parte stessa, nè poteva la parte dolersi del mancato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., inammissibile per avere ad oggetto i documenti che la parte avrebbe di sua iniziativa produrre in giudizio.
Ricorre MPS Gestione Crediti Banca spa in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.
Si difende il Fallimento con controricorso, illustrato con memoria.
Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il motivo del ricorso è fondato, in forza del principio espresso nelle pronunce 12548/2017 e 12549/2017, secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.
Dette pronunce, ampiamente argomentate nella consapevolezza della rimeditazione di alcuni precedenti della sezione inducono a ritenere non necessaria la rimessione alle Sezioni unite, come richiesta ex art. 376 c.p.c., comma 2, dal Fallimento.
E, come affermato nelle pronunce 8016/2012 e 12962/2016, l’istanza di rimessione del ricorso alle sezioni unite, formulata ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2 e dell’art. 139 disp. att. c.p.c., rappresenta una mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza.
Accolto il ricorso, va conseguentemente cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Treviso in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017