Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22609 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10376/2012 proposto da:

MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., non in proprio ma esclusivamente

in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 82, presso lo studio

dell’avvocato Bonoli Federico, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Grelli Enzo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. uni personale, in persona del curatore

Dott. M.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ceresio

n. 85 presso lo studio dell’avvocato Richichi Aurelio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Malcangio Michele,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il

22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che la Corte

accolga il ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con decreto depositato il 22/3/2012, il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da MPS Gestione Crediti in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, per la mancata ammissione al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. del credito di Euro 142.663,47, derivante da due rapporti di conto corrente bancario e di anticipazione su effetti, per la ritenuta insufficienza del credito.

Il Giudice del merito ha richiamato il proprio orientamento, conforme a quello di legittimità, ed ha ritenuto l’opponente tenuto a produrre i documenti pur già allegati alla domanda di insinuazione tempestiva, restando escluso che il Tribunale possa in difetto provvedere d’ufficio o su istanza della parte stessa, nè poteva la parte dolersi del mancato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., inammissibile per avere ad oggetto i documenti che la parte avrebbe di sua iniziativa produrre in giudizio.

Ricorre MPS Gestione Crediti Banca spa in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.

Si difende il Fallimento con controricorso, illustrato con memoria.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il motivo del ricorso è fondato, in forza del principio espresso nelle pronunce 12548/2017 e 12549/2017, secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

Dette pronunce, ampiamente argomentate nella consapevolezza della rimeditazione di alcuni precedenti della sezione inducono a ritenere non necessaria la rimessione alle Sezioni unite, come richiesta ex art. 376 c.p.c., comma 2, dal Fallimento.

E, come affermato nelle pronunce 8016/2012 e 12962/2016, l’istanza di rimessione del ricorso alle sezioni unite, formulata ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2 e dell’art. 139 disp. att. c.p.c., rappresenta una mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza.

Accolto il ricorso, va conseguentemente cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Treviso in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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