Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22609 del 08/11/2016
Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23899-2013 proposto da:
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dell’amministratore
delegato e legale rappresentante Rag. G.R., elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO FRANCESCO GALANTINI giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA in persona del legale rappresentante pro – tempore
avv. MARIANNA VASAPOLLO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ROSA VERNA
giusta procura in calce al controricorso;
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (OMISSIS), in persona del Ministro
in carica p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 19654/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 18/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/09/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2008 la Equitalia Esatri (ora Equitalia Nord s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Equitalia”) notificò alla società Vittoria Assicurazioni s.p.a. una cartella di pagamento, intimandole il pagamento di circa 950.000 Euro, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.
La Vittoria propose opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo vari motivi tra cui l’inintelligibilità della cartella, l’oscurità dei riferimenti alfanumerici in essa contenuti, ed in definitiva l’imperscrutabilità della causa dell’intimazione.
Il Ministero, costituendosi, chiese in via principale il rigetto dell’opposizione, sul presupposto che la cartella fosse perfettamente comprensibile; ed in subordine la condanna in via riconvenzionale della Vittoria al pagamento di circa 572.000 Euro, dovuti quale garante di soggetto resosi moroso nella restituzione di sovvenzioni erogate dal Ministero.
2. Il Tribunale di Roma con sentenza 18.10.2012 qualificò il motivo di opposizione volto a far valere la inintelligibilità della cartella di pagamento come “opposizione agli atti esecutivi” ex art. 617 c.p.c., e dichiarò quest’ultima inammissibile perchè tardivamente proposta.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Vittoria s.p.a., con ricorso fondato su due motivi.
Hanno resistito con controricorso il Ministero dello Sviluppo Economico ed Equitalia Nord.
4. Con istanza ritualmente depositata il 20.9.2016, e sottoscritta per accettazione dai controricorrenti e dai loro avvocati, la parte ricorrente ha dichiarato di avere transatto la lite e di non avere interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione elle spese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato stinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Non è luogo a provvedere sulle spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016