Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22609 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23899-2013 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante Rag. G.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO FRANCESCO GALANTINI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA in persona del legale rappresentante pro – tempore

avv. MARIANNA VASAPOLLO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ROSA VERNA

giusta procura in calce al controricorso;

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (OMISSIS), in persona del Ministro

in carica p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 19654/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 18/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2008 la Equitalia Esatri (ora Equitalia Nord s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Equitalia”) notificò alla società Vittoria Assicurazioni s.p.a. una cartella di pagamento, intimandole il pagamento di circa 950.000 Euro, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

La Vittoria propose opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo vari motivi tra cui l’inintelligibilità della cartella, l’oscurità dei riferimenti alfanumerici in essa contenuti, ed in definitiva l’imperscrutabilità della causa dell’intimazione.

Il Ministero, costituendosi, chiese in via principale il rigetto dell’opposizione, sul presupposto che la cartella fosse perfettamente comprensibile; ed in subordine la condanna in via riconvenzionale della Vittoria al pagamento di circa 572.000 Euro, dovuti quale garante di soggetto resosi moroso nella restituzione di sovvenzioni erogate dal Ministero.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza 18.10.2012 qualificò il motivo di opposizione volto a far valere la inintelligibilità della cartella di pagamento come “opposizione agli atti esecutivi” ex art. 617 c.p.c., e dichiarò quest’ultima inammissibile perchè tardivamente proposta.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Vittoria s.p.a., con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con controricorso il Ministero dello Sviluppo Economico ed Equitalia Nord.

4. Con istanza ritualmente depositata il 20.9.2016, e sottoscritta per accettazione dai controricorrenti e dai loro avvocati, la parte ricorrente ha dichiarato di avere transatto la lite e di non avere interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione elle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato stinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Non è luogo a provvedere sulle spese, come richiesto dalle parti.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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