Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22608 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. I, 16/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15866/2016 proposto da:

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS AG, e CREDIT SUISSE ITALY S.P.A.,

elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio degli avvocati

Luca Zitiello, e Benedetta Musco Carbonaro, che le rappresentano e

difendono giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Cinzia De Micheli, che lo rappresenta e difende in uno

con gli avvocati Roberto Scheda, Paolo Codegoni, e Paolo Comoglio

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza 606/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO

depositata il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Credit Suisse Life & Pensions AG e Credit Suisse Italy s.p.a. impugnano la sentenza in esergo con la quale la Corte d’Appello di Torino, respingendone il gravame, ha confermato la decisione di prima istanza che su ricorso di R.F. aveva condannato entrambe le appellanti in solido a ristorare il medesimo del danno patito in conseguenza dell’acquisto avvenuto mediante la sottoscrizione di proposta contrattuale in data 9.6.2008, per il tramite della banca, di una polizza Unit Linked emessa dalla compagnia, operazione conclusa da costoro in conflitto di interessi ed in violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF e dalla normativa di secondo livello.

Nel motivare il pronunciato rigetto il giudice distrettuale, disattesa previamente l’eccepita inammissibilità dell’appello per conflitto di interesse dei difensori, ha ribadito i convincimenti già esternati dal giudice di prime cure. Sussistendo nella specie un’incontestata situazione di conflitto d’interessi era, perciò, dovere dell’intermediario, alla stregua degli obblighi informativi gravanti sul medesimo a mente dell’art. 21, comma 1-bis TUF e dell’art. 23, comma 3, Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29.10.2007 nei testi vigenti all’epoca, astenersi dal dare corso all’operazione ove non avesse informato di ciò il cliente (“l’intermediario ha… l’obbligo di informare il cliente del conflitto; se non lo fa si deve astenere, obbligo che discende dall’interpretazione del dato testuale che richiede la necessaria informazione ai fini della decisione informata”); e, poichè nella specie detta segnalazione era intervenuta dopo la conclusione del contratto (“è documentata la tardività di tale segnalazione 24.6.2008 – perchè intervenuta quando il contratto di polizza ormai perfezionatosi era in esecuzione – proposta del 9.6.2008, pagamento del premio in data 16.6.2008 ed accettazione da parte di CSLP in data 24.6.2008 -“), ciò rendeva corretta la condanna di entrambe le convenute (“corretta è poi la statuizione del giudice di prime cure circa la titolarità di CSI e CSLP in relazione alla domanda risarcitoria derivante da violazione degli obblighi informativi, comprensivo di quello relativo al conflitto di interessi, in virtù del precetto contenuto nell’art. 25-bis TUF che testualmente al comma 1 recita “gli artt. 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione””), al risarcimento decretato in primo grado, sussistendo altresì il nesso causale (“la S.C. ha stabilito che nella fattispecie del conflitto di interessi deve considerarsi irrilevante l’indagine sul nesso causale tra condotta e inadempimento”), nella misura ivi riconosciuta pari alla differenza tra il capitale investito e quello riscosso (“il risarcimento del danno non deve essere limitato al c.d. “interesse negativo”,… ma si deve estendere alla totalità dei danni, valutati nel loro complesso, che risultino collegati da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto: rilevano in sostanza sia il danno emergente che il lucro cessante”).

Per la cassazione di detta sentenza le soccombenti si valgono cumulativamente di quattro motivi di ricorso, a cui la compagnia ne aggiunge un quinto, motivi a cui replica con il controricorso il R..

Memoria delle ricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il collegio, in esito alla discussione, reputa opportuno rimettere la trattazione della controversia all’udienza pubblica segnatamente in relazione alla questione sollevata con il terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla I Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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