Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22608 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25795-2018 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 18673/2017 del TRIBUNALE di CATANIA,

depositato il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Catania, con il decreto depositato il 10/7/2018 in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da I.S., proveniente dalla Nigeria. Questi ha proposto ricorso per cassazione il 7/8/2018 con tre mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, concernenti i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente e l’onere di acquisizione di informazioni circa i fatti pertinenti il Paese di origine, invocando anche l’applicazione del principio dell’onere della prova attenuato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in ragione del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, e con il terzo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 in ragione del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Giova osservare che nel caso in esame il Tribunale ha ripercorso il racconto del ricorrente, che aveva riferito di essere stato costretto a rapporti sessuali con una ragazza di etnia diversa dalla sua e di avere perciò subito delle minacce dai giovani del villaggio e dai genitori della ragazza, minorenne, che era deceduta a seguito di un tentativo di aborto, evidenziandone la lacunosità e la contraddittorietà, laddove riferiva di essere stato costretto ai rapporti sessuali, oltre che il fatto che riguardasse vicende private e personali per le quali avrebbe potuto rivolgersi alle autorità statali per ottenere tutela. Ha inoltre rimarcato che la zona di provenienza del richiedente non è connotata da casi di violenza indiscriminata,

Innanzi tutto, va rilevato che detti motivi, quantunque prospettino una violazione di legge, hanno rilevanza meramente fattuale in quanto sono intesi a promuovere una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, nell’auspicio che una nuova interpretazione dei dati salienti della vicenda possa condurre ad un esito conclusivo del giudizio più favorevole di quello fatto segnare dal Tribunale, senza nemmeno puntualmente contestare quanto accertato in fatto dal giudice del merito.

A ciò va aggiunto che il ricorrente vanamente invoca l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente la protezione, desumibile dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, comma 5 in particolare, avendo l’interessato pur sempre l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (art. 3, comma 5, lett. a), solo nel quale caso (e in presenza delle ulteriori condizioni poste dalla norma) è possibile considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, che integra la ratio decidendi della sentenza impugnata, costituisce un apprezzamento di fatto che è riservato al giudice di merito, al quale compete di valutare se le dichiarazioni del richiedente la protezione siano coerenti e plausibili (lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cass. n. 27503 del 30/10/2018) e che è censurabile in cassazione esclusivamente sul piano motivazionale (Cass. n. 3340 del 5/2/2019).

La sentenza impugnata ha accertato, inoltre, l’insussistenza di condizioni di insicurezza nella zona della Nigeria di provenienza del richiedente, idonee ad integrare le fattispecie legali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riguardo sia al pericolo di atti persecutori nei suoi confronti, sia alla violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sia implicitamente al rischio di subire la violazione dei diritti fondamentali. Si tratta, anche in tal caso, di un apprezzamento di fatto, con il quale è stato esclusa la sussistenza delle condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione richiesta, che impropriamente il ricorrente vorrebbe sovvertire.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, in disparte dagli effetti del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal Tribunale trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso.

Resta da aggiungere che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari e di ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a base della richiesta di altre forme di protezione non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese di giudizio stante l’assenza di attività difensiva della controparte.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non essendo stata documentata la effettiva ammissione al richiesto patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2019

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