Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22608 del 08/11/2016

Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5140/2014 proposto da:

F.R., P.T., considerati domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato FRANCESCO RIZZO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI, P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 214/2013 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE,

depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.T. e F.R. convennero in giudizio, davanti al Giudice di pace di Niscemi, P.G. e l’AXA Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale le due vetture di loro proprietà erano state investite da quella condotta dal P., mentre si trovavano ferme in sosta.

Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dagli attori in via principale e dalla società di assicurazione in via incidentale e il Tribunale di Caltagirone, con sentenza del 10 maggio 2013, ha rigettato entrambi gli appelli, confermando la sentenza del Giudice di pace e compensando le ulteriori spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che gli attori avevano modificato la causa petendi posta a fondamento della loro domanda già durante il giudizio di primo grado e poi in appello. Mentre negli atti introduttivi l’incidente veniva descritto come un investimento delle due auto ferme, a seguito della c.t.u. gli attori avevano modificato la versione dei fatti, sostenendo che il P. aveva parcheggiato la propria auto senza freno di stazionamento, di talchè la stessa, abbandonando il proprio stato di quiete, aveva iniziato una discesa lungo la strada in pendenza, finendo contro le due vetture ferme. Poichè vi era contraddizione tra la seconda versione e l’unica deposizione testimoniale, doveva ritenersi non raggiunta la prova nè in ordine al fatto dannoso nè alla sua dinamica.

Il Tribunale ha poi respinto anche l’appello incidentale in punto di spese.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Caltagirone propongono ricorso P.T. e F.R. con unico atto affidato ad un solo motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c..

Osservano i ricorrenti che la sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha affermato non essere chiara la causa del sinistro, perchè la società di assicurazione non aveva mai messo in discussione l’esistenza del fatto. La presenza o meno del conducente a bordo della vettura investitrice non farebbe venire meno la responsabilità del proprietario e della società assicuratrice.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

Si rileva innanzitutto che esso è redatto senza alcuna esposizione sommaria dei fatti di causa e che non contiene alcuna precisa censura, risolvendosi nella generica affermazione, smentita dal Tribunale, che non dovrebbe essere dubbia l’esistenza del sinistro, senza in effetti censurare in modo adeguato la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il ricorso, in sostanza, si limita a contestare genericamente la sentenza, chiedendo l’applicazione dell’art. 2054 c.c. e sollecitando in modo evidente questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del solo ricorrente F., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, versamento che va invece escluso quanto al ricorrente P., ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Caltagirone in data 5 dicembre 2013.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del solo ricorrente F., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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