Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22607 del 31/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22607
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MPS Media Promotion Service S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A.
Chinotto 1, presso l’avv. Prastaro Ermanno, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Avenati Fabrizio, giusta
delega a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 04^, n. 64/04/05 del 19 maggio 2005, depositata il 3
giugno 2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 13 ottobre 2011
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, che ha concluso per la cessazione della materia del
contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il Comune di Roma Ufficio contenzioso, con lettera del 13 aprile 2011 Prot. Generale n. 26582 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società MPS Media Promotion Service S.r.l., si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tributi comunali aboliti, sulla base della Delib. Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;
ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011