Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22607 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10430/2012 R.G. proposto da:

S.D. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv.

Tommaso Manferoce, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma, piazza Vescovio 21;

– ricorrente –

contro

Compagnia Tirrenia di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta

amministrativa (C.F. (OMISSIS)), in persona del commissario

liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio

Caiafa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via

Alfredo Fusco 104;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1827/2011 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 22 aprile 2011.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 22 aprile 2011, respinse il gravame proposto da S.D. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma, che aveva rigettato la sua domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in relazione ai maggiori crediti vantati in prededuzione per l’attività professionale di consulente tecnico di parte resa in favore della liquidatela nel corso di un giudizio civile.

Ritenne la corte d’appello che, alla luce di quanto previsto dalla lettera di incarico professionale, le parti avevano inteso rimettere alla determinazione di un terzo – l’autorità di vigilanza sugli istituti assicurativi – la determinazione del compenso spettante, dovendosi comunque applicare “i minimi tariffari”.

S.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo S.D. deduce violazione dell’art. 1362 c.c., avendo il giudice di merito erroneamente posto a fondamento dell’interpretazione della lettera di incarico il tenore letterale delle sue clausole, anzichè indagare sulla comune volontà delle parti, come era imposto dalla oggettiva mancanza di chiarezza del testo.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d’appello omesso di indicare quali fossero i minimi tariffari che doveva applicare l’autorità di vigilanza, affermando poi contraddittoriamente che la medesima autorità si era limitata ad autorizzare il pagamento del compenso entro detti minimi tariffari.

2. Entrambi i motivi, connessi per il comune oggetto, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va invero ricordato che in tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465).

Orbene, nella vicenda che ci occupa, il giudice di appello aderendo alla ricostruzione ermeneutica operata dal giudice di primo grado, ha ritenuto, con motivazione congrua e coerente, che la clausola contenuta nella lettera di incarico trasmessa alla S., in forza della quale i compensi spettanti per l’attività di consulenza di parte andavano liquidati “ai minimi di tariffa secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza”, dovesse essere interpretata nel senso che le parti avevano inteso rimettere alla valutazione di un soggetto terzo (l’ISVAP, vale a dire l’istituto che vigila sulle assicurazioni private) la quantificazione del compenso spettante alla S..

E questo risultato ermeneutico non può inammissibilmente essere messo in dubbio dalla ricorrente, solo ricordando che le parti avevano prospettato davanti al tribunale una diversa – l’una opposta all’altra – comune volontà delle parti, non essendo di certo il giudice vincolato nella individuazione di siffatta comune volontà ad aderire ad una delle possibili opzioni interpretative pure formulate dai litiganti.

Va escluso poi il denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo la corte di merito in maniera chiara e logica affermato che l’ISVAP, autorizzando il pagamento del compenso indicato dal commissario liquidatore, da un lato, ha sostanzialmente operato quella “determinazione” del terzo, ex art. 1349 c.c., che era stata ad essa demandata e, dall’altro, si è attenuta ai “minimi di tariffa”, prendendo come parametro di riferimento la liquidazione giudiziale ottenuta dai consulenti tecnici nominati dal Giudice Istruttore nella causa in cui la S. aveva espletato il suo mandato professionale.

3. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso; assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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