Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22607 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27656/2013 proposto da:

G.A., (OMISSIS), C.E. (OMISSIS),

CA.EM. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 26, presso lo studio dell’avvocato GAETANO TASCA, che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA già SAI – SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE, 44, presso lo studio

dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale notarile;

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dott. C.A.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CR.PA., S.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3863/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato LARA LUNARI per delega;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato CARLA SILVESTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.E., G.A. ed Ca.Em. rispettivamente padre, madre e fratello del defunto C.F. – convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, Co.Da., Cr.Pa., S.M. e le rispettive società di assicurazione (Fondiaria ed Allianz) chiedendo il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale nel quale era morto C.F., mentre era alla guida di un motociclo, a causa dei comportamenti colposi dei due conducenti S. e Co..

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò che l’incidente era da ricondurre a responsabilità esclusiva dei due conducenti suindicati che condannò, in solido con le rispettive assicurazioni, al risarcimento dei danni liquidati nella misura di Euro 188.962,53 per C.E., Euro 102.500 per Ca.Em. ed Euro 200.000 per G.A., nonchè al pagamento della somma di Euro 20.468,47 a titolo di spese funebri e di sepoltura, con detrazione dell’acconto di Lire 200 milioni già versato in precedenza e con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata in via principale dai familiari e in via incidentale da S.M., dalla s.p.a. Fondiaria, da Cr.Pa. e dalla società Allianz.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 30 novembre 2012, in parziale accoglimento degli appelli, per quanto di interesse in questa sede ha condannato i danneggianti al pagamento degli interessi compensativi sulle somme già liquidate dal Tribunale, rigettando però la domanda dei familiari di applicazione del tasso free risk in riferimento al rendimento dei buoni annuali del tesoro; ha rilevato la sentenza, al riguardo, che difettava la prova dell’impiego di tali somme in quell’investimento e che, comunque, il tasso legale degli interessi era idoneo a ristorare i congiunti del danno derivante dalla perdita del loro caro.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano ricorrono C.E., G.A. ed Ca.Em. con unico atto affidato ad un motivo.

Resistono la Fondiaria Assicurazioni s.p.a. e l’Allianz s.p.a., con separati controricorsi affiancati da memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 2697 e 2727 c.c., in relazione al computo degli interessi.

I ricorrenti premettono di aver chiesto in grado di appello che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno venissero corrisposti gli interessi compensativi “nella misura del tasso free risk del rendimento dei buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni”; ciò sulla base della presunzione secondo la quale le somme, se liquidate nei termini, sarebbero state impiegate in investimenti idonei a garantire “una rimuneratività maggiore del tasso legale di interesse”. Richiamando la sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione – i cui principi, benchè enunciati per i debiti di valuta, dovrebbero applicarsi anche per quelli di valore i ricorrenti rilevano che la più comune forma di investimento del denaro (free risk) dovrebbe avere una redditività maggiore rispetto al tasso di interesse legale, risultandone altrimenti incoraggiato l’inadempimento del debitore. La necessità di indurre il debitore a pagare tempestivamente, d’altronde, sussiste anche se l’obbligazione pecuniaria deriva da fatto illecito. Il criterio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali – non tiene conto del fatto che, al momento attuale, “il divario tra il rendimento dei titoli di Stato pari o inferiore a dodici mesi è pari o inferiore agli interessi legali”. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che “nel calcolare in via presuntiva il maggior danno, il termine di paragone non può essere costituito dal rendimento dei titoli di Stato di durata inferiore a dodici mesi, ma dal rendimento dei titoli di Stato/buoni poliennali del Tesoro con scadenza a dieci anni”. Tale criterio, da applicare in via presuntiva anche in considerazione della giovane età della vittima, sarebbe l’unico in grado di evitare che per il debitore l’inadempimento si traduca in un vantaggio e dovrebbe essere applicato a prescindere dalla prova e dall’appartenenza del creditore a determinate categorie (risparmiatori o investitori).

1.1. La questione che il ricorso odierno pone consiste nello stabilire se, in presenza di un debito di valore, possano trovare applicazione i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella citata sentenza n. 19499 del 2008 a proposito delle obbligazioni di valuta; in particolare, i ricorrenti sostengono che il sistema di calcolo degli interessi legali applicato dalla Corte d’appello non garantirebbe un adeguato ristoro del danno, attesa la certezza di impiego delle somme in investimenti più redditizi.

1.2. Il motivo non è fondato.

Occorre innanzitutto osservare che la Corte d’appello di Milano, correggendo sul punto la decisione del Tribunale, ha giustamente affermato che la semplice rivalutazione delle somme liquidate a titolo di danno morale e di danno biologico non era di per sè sufficiente, dovendosi aggiungere anche la liquidazione dei c.d. interessi compensativi, che vengono così definiti proprio perchè compensano il fatto che il creditore abbia avuto la disponibilità della somma solo dopo un lasso di tempo più o meno lungo rispetto al momento in cui il fatto dannoso si è verificato. Il criterio utilizzato dalla Corte milanese – che è modellato, pur senza indicarlo esplicitamente, sulla nota sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712, delle Sezioni Unite di questa Corte – è un criterio corretto, perchè soddisfa l’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma equivalente a quella del danno a suo tempo subito (rivalutazione) e, nel contempo, di ristorare il creditore della mancata disponibilità di quella somma nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione; il tutto evitando che gli interessi vengano calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata (così la sentenza del 1995).

1.3. Tanto premesso, il Collegio rileva che i ricorrenti compiono un richiamo non conferente alla sentenza n. 19499 del 2008 delle Sezioni Unite. Quella pronuncia, infatti, avente ad oggetto i debiti di valuta, è incentrata prevalentemente sul problema della prova del maggior danno da parte del creditore ed ha riconosciuto la possibilità di valersi anche della prova presuntiva ai fini della dimostrazione richiesta dall’art. 1224 c.c., comma 2. E’ evidente, però, che la questione della prova mantiene la sua centralità ed è una questione di merito; stabilire, infatti, se il creditore abbia dimostrato o meno che avrebbe impiegato il denaro in operazioni finanziarie più redditizie rispetto al tasso degli interessi legali è, essenzialmente, una questione di fatto, come tale devoluta alla decisione del giudice di merito.

Nella specie, la Corte d’appello di Milano, sia pure con una motivazione stringata, ha affrontato la questione ed ha rilevato che difettava la prova circa l’impiego delle somme liquidate agli odierni ricorrenti a titolo di risarcimento del danno. A fronte di siffatta motivazione, i ricorrenti nulla dicono circa la prova da loro fornita, pretendendo quasi che venga riconosciuto un automatismo risarcitorio “indipendentemente dalla prova fornita”, quasi come se si trattasse di una presunzione iuris et de iure; sicchè è palese che non sussiste alcuna violazione nè dell’art. 2697 c.c., nè dell’art. 2727 c.c., posto che la Corte di merito ha deciso la causa facendo applicazione delle regole sull’onere della prova.

A ciò si aggiunge che il ricorso, lungi dal limitarsi ad invocare l’estinzione del principio enunciato dalle Sezioni Unite a proposito dei debiti di valore sollecita l’introduzione di un criterio del tutto nuovo, cioè quello del tasso di interesse dei Buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni. Il ricorso, infatti, rileva che “i valori assunti dai rendimenti dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi non permettono un adeguato ristoro del ritardo del pagamento, essendo inferiori o uguali a quelli degli interessi legali”, così da non essere in grado “di disincentivare la proliferazione di inadempimenti”.

Nessuna violazione, infine, è prospettabile dell’art. 1224 c.c., posto che tale norma non trova applicazione nelle obbligazioni di valore.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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