Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22606 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10679/2012 R.G. proposto da:

R.P. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Francesco De Santis, elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Roma, viale Cortina d’Ampezzo 269;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (C.F.), in persona del curatore pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3531/2011 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 18 novembre 2011.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 18 novembre 2011, respinse il gravame proposto da R.P. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nola, con la quale era stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., tesa ad ottenere l’insinuazione di taluni crediti, per attività di assistenza professionale stragiudiziale, maturati nei confronti della società quando era ancora in bonis.

Ritenne la corte d’appello che tutta la documentazione concernente le prestazioni rese dall’appellante fosse priva di data certa opponibile al fallimento appellato; soggiunse il giudice di merito che l’istruttoria orale espletata in primo grado non consentiva di ritenere dimostrata l’attività professionale concretamente espletata dall’avvocato.

R.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. non ha articolato difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo R.P. deduce violazione degli artt. 2230 e 2704 c.c., avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto che la mancanza di data certa dei documenti prodotti non consentisse di dimostrare comunque l’anteriorità del rapporto professionale rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte di merito in maniera contraddittoria, prima, riconosciuto che era stata svolta attività professionale in favore della società fallita e poi affermato che non era stata dimostrata l’attività in concreto espletata; e ancora, avendo omesso di considerare il contenuto integrale delle dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria innanzi al tribunale.

Con il terzo motivo assume violazione dell’art. 2230 c.c., per avere la corte d’appello affermato che il professionista non aveva sottoscritto atti diretti a terzi, essendo pacifico che l’incarico professionale non richiede la forma scritta, potendo il suo contenuto essere provato anche per testimoni.

Con il quarto motivo deduce violazione della L. Fall., artt. 98 e 99, nonchè ulteriore vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè i giudici dell’appello pure avendo accertato l’esecuzione di talune prestazioni professionali, non hanno ammesso al concorso i compensi spettanti almeno in relazione a tali attività.

2. Il primo e il terzo motivo del ricorso, connessi per il comune oggetto, sono infondati.

E’ vero che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il mandato professionale per l’espletamento di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam ovvero ad probationem, poichè può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicchè il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. 05/02/2016, n. 2319; Cass. 25/02/2011, n. 4705).

Nella vicenda all’esame, tuttavia, la corte d’appello non ha affatto affermato che il mandato professionale conferito al R. dalla società fallita, dovesse essere provato per iscritto, nè che fosse inammissibile la prova per testi, limitandosi al contrario ad rilevare – senza che il ricorrente abbia mosso censure di sorta al riguardo – che tutti i documenti prodotti in giudizio fossero privi di data certa e, come tali, restavano inopponibili alla massa.

Peraltro, il giudice di merito ha soggiunto che dall’esame proprio dei detti documenti pure privi di data certa, emergeva chiaramente come nessuno di tali atti fosse stato sottoscritto dal R., il quale non ne risultava neppure destinatario, palesandosi in definitiva la sostanziale irrilevanza di tutti gli scritti al fine di dimostrare l’attività professionale effettivamente espletata dal difensore.

3. Il secondo e il quarto motivo, meritevoli di esame congiunto, sono parimenti inammissibili.

Com’è noto, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 02/08/2016, n. 16056).

La corte d’appello, anzitutto, ha esaminato le prove orali assunte nel giudizio di primo grado e le ha valutate come “estremamente generiche”, soffermandosi poi compiutamente sul contenuto delle dichiarazioni rese dai vari testi escussi e così dando motivazione sufficiente in ordine alla valutazione – in termini di inidoneità probatoria – dell’istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.

Quanto alla denunciata contraddittorietà della motivazione resa dal giudice di merito, è sufficiente osservare che la frase ivi riportata, a tenore della quale “l’avv. R. ha svolto delle attività nell’interesse della (OMISSIS)”, non vale certo quale affermazione della formazione di un convincimento del giudice in ordine alla prova delle prestazioni professionali oggetto della domanda di insinuazione al passivo, come esattamente descritte nella parcella prodotta dall’istante.

In realtà, la corte d’appello ha decisamente escluso coerentemente all’esito dell’istruttoria orale espletata in primo grado – che fosse stata raggiunta alcuna prova delle suddette prestazioni professionali “di natura stragiudiziale”, restando allora del tutto irrilevante che una qualsiasi “altra” attività il professionista avesse poi in concreto svolto per conto della società poi fallita.

4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva del fallimento intimato.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA