Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22606 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26040/2013 proposto da:

S.L. (OMISSIS), P.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA AMBRUOSI, rappresentati e difesi dall’avvocato

UMBERTO CONTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

N.G.;

– intimato –

Nonchè da:

N.G.O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO giusta

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

S.L. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1529/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato MICHELA NOCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I coniugi S.L. ed P.E. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, l’avv. N.G., chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da loro sofferti in conseguenza di una serie di sue negligenze professionali.

A sostegno della domanda esposero che, essendosi trovati in difficoltà economiche nella gestione della propria attività a causa di inadempimenti di altri soggetti con i quali avevano stipulato due contratti di leasing, si erano rivolti al suddetto professionista il quale li aveva assistiti in una serie di procedimenti giudiziari nei quali, però, aveva agito in modo negligente.

Si costituì in giudizio l’avv. N., chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivati alla sua immagine professionale a causa del giudizio promosso, con richiesta di condanna degli attori per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Il Tribunale rigettò entrambe le domande e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata in via principale dagli attori e in via incidentale dall’avv. N. e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 28 dicembre 2012, ha rigettato entrambe le impugnazioni, compensando anche le ulteriori spese del grado.

2.1. Nella complessa ed articolata motivazione la Corte territoriale ha innanzitutto osservato che, in relazione al problema preliminare del decorso della prescrizione, i vari incarichi professionali affidati dagli appellanti principali all’avv. N. dovevano essere considerati separatamente, trattandosi di rapporti autonomi.

Tanto premesso, la Corte barese ha confermato che, poichè il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla lettera raccomandata inviata dai coniugi P. il 13 marzo 2001, calcolando all’indietro il decennio, erano da ritenere prescritte le pretese risarcitorie relative alla mancata opposizione al precetto notificato in data 17 febbraio 1990 ed al conseguente procedimento di esecuzione forzata attuato col pignoramento dell’automezzo di proprietà degli attori, avvenuto in data (OMISSIS). Allo stesso modo, era da ritenere prescritta l’azione risarcitoria promossa nei confronti del professionista a seguito della mancata opposizione, da parte sua, al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma emesso in data 17 dicembre 1990, avente ad oggetto il pagamento del saldo dei canoni e la riconsegna dei macchinari concessi in leasing; poichè, infatti, i termini per l’opposizione erano scaduti il 14 febbraio 1991, l’azione risarcitoria avrebbe potuto da quel momento essere utilmente proposta. Nè poteva avere alcun valore, al fine dello spostamento in avanti del decennio della prescrizione, il fatto che, secondo i coniugi P., fossero proponibili le azioni di nullità e di garanzia per i vizi in relazione ai citati contratti di leasing, posto che entrambe risultavano precluse dalla sopravvenuta irrevocabilità del decreto ingiuntivo non opposto.

Doveva, poi, ritenersi prescritta ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell’avv. N. anche in riferimento alla lamentata difesa di P.E. in sede di processo penale all’udienza del 14 maggio 1993; nella suindicata lettera raccomandata del 13 marzo 2001, infatti, non veniva fatto alcun cenno a tale inadempienza.

2.2. Ciò posto in relazione al problema della prescrizione, la Corte barese è passata ad analizzare il fondamento delle domande risarcitorie avanzate nei confronti dell’avv. N. per le presunte negligenze professionali non coperte dalla prescrizione.

A questo proposito, la Corte d’appello ha osservato che era infondato l’addebito di negligenza conseguente alla mancata presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento nell’ambito della procedura esecutiva già menzionata cominciata con la notifica del precetto in data 17 febbraio 1990; la doglianza, infatti, si scontrava con il dato obiettivo della mancanza di sufficienti mezzi finanziari in capo ai coniugi P., per cui doveva ritenersi che la S., ove pure consigliata in tal senso, non avrebbe avuto la possibilità di fare fronte alla suddetta conversione la quale, tra l’altro, non avrebbe comunque consentito l’immediata liberazione del bene pignorato (ossia il veicolo indispensabile per l’attività imprenditoriale).

Analogamente, la Corte ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria collegata al mancato espletamento del giudizio di nullità del contratto di leasing in conseguenza della mancata indicazione dei numeri di matricola delle macchine concesse in leasing; si trattava, infatti, di profilo estraneo al rapporto contrattuale tra la S., il fornitore e il locatore finanziario e poi, comunque, l’assenza del numero di matricola non aveva alcun peso in ordine al perfezionamento del contratto in questione. Altrettanto priva di fondamento era la tesi della esperibilità dell’azione di garanzia per i vizi dei beni concessi in leasing, in quanto essa non era esercitabile nei confronti della società locatrice per espressa previsione del contratto e nei confronti dei fornitori dei macchinari per decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c..

La Corte d’appello ha poi ritenuto priva di fondamento anche la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell’avv. N. per aver omesso di sporgere denuncia per truffa in conseguenza dei vizi dei macchinari consegnati. Si trattava, infatti, di un reato coperto dall’amnistia, per cui “difficilmente” l’Autorità giudiziaria avrebbe potuto disporre il sequestro dei macchinari, sicchè non era dato ipotizzare quale vantaggio i coniugi P. avrebbero potuto trarre da quella iniziativa penale.

In ultimo, la Corte barese è passata a vagliare la fondatezza della domanda risarcitoria relativa al giudizio di risoluzione del contratto di leasing promosso dall’avv. N. prima davanti al Tribunale di Bari e poi, dichiarata da questo l’incompetenza per territorio, davanti al Tribunale di Roma. Al riguardo, la sentenza in esame ha osservato che non poteva ritenersi del tutto inattendibile la scelta del difensore di incardinare il giudizio davanti al Tribunale di Bari, stante le incertezze all’epoca ravvisabili in giurisprudenza in ordine alla determinazione della competenza per territorio. Quanto alla successiva estinzione dichiarata dal Tribunale di Roma per tardività della notifica della comparsa di riassunzione, la Corte territoriale ha rilevato che la pretesa risarcitoria era infondata, in quanto l’estinzione non avrebbe dovuto essere dichiarata, alla luce della evoluzione giurisprudenziale che in materia andava già all’epoca delineandosi; e comunque, ove i coniugi P. avessero deciso di appellare la sentenza declaratoria dell’estinzione, come suggerito dall’avv. N., l’appello avrebbe avuto probabilmente esito favorevole, sicchè non poteva riconoscersi la responsabilità del professionista in relazione alla riassunzione del processo da Bari a Roma.

2.3. Quanto all’appello incidentale dell’avv. N., la Corte barese l’ha ritenuto infondato sotto tutti i profili. Mancava, infatti, ogni prova della presunta temerarietà della lite promossa dai coniugi P., presupposto indefettibile per la condanna aggravata. In relazione alla compensazione delle spese, l’appello era pure infondato, poichè la soccombenza reciproca giustificava integralmente la decisione assunta.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propongono ricorso principale S.L. ed P.E., con unico atto affidato a sei motivi.

Resiste l’avv. N.G. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2229, 2230, 2236, 2935, 1175, 1218, 1223, 1226, 1337, 2059, 2697 e 2730 c.c., nonchè degli artt. 116, 132, 183 e 356 c.p.c..

Il motivo riguarda l’inquadramento del problema della prescrizione. Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello non avrebbe considerato in modo adeguato che vi erano ragioni in fatto idonee a spostare in avanti il decorso della prescrizione rispetto alla lettera interruttiva del 13 aprile 2001. Richiamando l’atto di citazione di primo grado e quello di appello, i ricorrenti ricordano che due erano i contratti di leasing in questione e che l’avv. N. decise di proporre domanda di risoluzione solo in relazione al secondo (stipulato il (OMISSIS)), assicurando i clienti che la domanda risarcitoria avanzata in quella sede comprendeva anche i danni relativi al primo contratto (stipulato il (OMISSIS)). Se fosse stata ammessa la prova orale, anche per interrogatorio formale, su tutte queste circostanze, la Corte di merito avrebbe dovuto correttamente riconoscere che solo con il passaggio in giudicato della sentenza di estinzione emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di risoluzione del contratto si era concretizzato il danno per i ricorrenti, con conseguente inizio da quella data del decorso della prescrizione (si indica la data del 17 gennaio 2000).

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha dato ampio conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere separatamente per i singoli incarichi professionali ed ha anche spiegato per quale motivo era da considerare decorso il decennio in relazione ai casi ivi esaminati, assumendo come primo atto interruttivo della prescrizione l’invio della lettera raccomandata del 13 aprile 2001. Quanto alla mancata opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 16426/1990 emesso dal Tribunale di Roma, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che la scadenza del termine per la proposizione dell’opposizione identificava con certezza l’inizio del decennio entro il quale la domanda di risarcimento nei confronti del professionista avrebbe dovuto essere proposta.

Il motivo chiede a questa Corte di rimettere in discussione una serie di fatti che attengono al merito e non sono più sindacabili in questa sede. Del resto, è stato già affermato che la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito ai fini della decisione sulla sussistenza o meno della responsabilità professionale dell’avvocato è una decisione di merito, non più sindacabile in sede di legittimità (sentenza 13 febbraio 2014, n. 3355).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2229, 2230, 2236, 1218, 1223, 1226, 1337, 2059, 2697, 2699, 2702 e 2719 c.c., del codice di procedura nonchè degli artt. 116, 132 e 495 c.p.c..

Ricordano i ricorrenti di aver chiesto la condanna dell’avv. N. non solo per non aver proposto opposizione al precetto loro notificato in data 17 febbraio 1990, ma anche per non aver richiesto in sede esecutiva la conversione del pignoramento. Il pignoramento, infatti, aveva ad oggetto l’automezzo indispensabile per lo svolgimento dell’attività di impresa e la mancata presentazione dell’istanza di conversione determinò la vendita dello stesso ad un prezzo vile e, in aggiunta, la notifica di un nuovo atto di precetto a causa dell’incapienza della vendita forzata. La Corte d’appello avrebbe dovuto valutare queste circostanze al fine di considerare la capacità reddituale dei ricorrenti, che comunque sussisteva “per importi contenuti”. Errata sarebbe anche la valutazione giuridica, perchè la conversione del pignoramento avrebbe determinato, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., vigente all’epoca, l’immediata liberazione del bene pignorato.

2.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello, infatti, nel respingere la domanda risarcitoria riguardante la mancata presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento, ha spiegato il perchè non abbia attribuito rilievo a siffatta omissione, rilevando che vi era “carenza di prova in ordine alla disponibilità di sufficienti mezzi economici e finanziari per far fronte alla debitoria”.

A fronte di tale motivazione, la contestazione contenuta nel motivo in esame è del tutto generica, limitandosi i ricorrenti a sostenere che la capacità economica “sussisteva per importi contenuti”, il che costituisce un’affermazione evidentemente tesa ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. Ciò rende del tutto irrilevante la questione giuridica relativa al se, in considerazione del testo dell’art. 495 c.p.c., vigente ratione temporis, sussistesse o meno un automatismo della conversione del pignoramento in caso di versamento della somma prevista da tale norma.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421, 1345, 1346, 2229, 2230, 2236, 1218, 1223, 1226, 1337, 2059 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115, 116, 132 e 183 c.p.c..

I ricorrenti censurano con questo motivo il fatto che la Corte d’appello non abbia valutato, ai fini della nullità del contratto di leasing del (OMISSIS), la circostanza per cui le macchine oggetto di quel contratto furono consegnate senza i numeri di matricola, in tal modo nascondendo la circostanza che si trattava di macchine non nuove, com’era stato invece garantito contrattualmente. L’assenza dei numeri di matricola rendeva evidente che vi poteva essere una truffa tra la società di leasing ed il venditore. La Corte d’appello, perciò, avrebbe errato nel ritenere irrilevante la circostanza dell’omessa indicazione, che comportava nullità del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.. Ai fini del giudizio di responsabilità professionale, i ricorrenti rilevano che, poichè la domanda di nullità del contratto di leasing non era stata mai proposta, “la valutazione sull’esito di quell’eventuale giudizio deve rimanere probabilistica e non può diventare assolutistica”, come sarebbe quella della Corte d’appello.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2229, 2230, 2236, 1494, 1495, 1497, 1218, 1223, 1226, 1337, 1346 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115, 116, 132, 183 e 244 c.p.c..

Osservano i ricorrenti che sarebbe errata la tesi della Corte d’appello secondo cui anche un’eventuale azione di garanzia per i vizi in relazione al contratto di leasing non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo, a causa del decorso del termine di cui all’art. 1495 c.c.. Si rileva, al contrario, che i vizi non potevano essere scoperti immediatamente e che il termine di prescrizione cominciava a decorrere solo dalla scoperta; e comunque, dovendo la prescrizione essere eccepita dalla controparte, il debito che ne deriva costituisce sempre un’obbligazione naturale, per cui “la dinamica del processo proposto contro le giuste parti avrebbe potuto offrire elementi idonei a far giungere il giudicante ad altre conclusioni rispetto a quelle della Corte d’appello”.

5. Il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta correlazione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento.

Osserva il Collegio, innanzitutto, che essi sono formulati in modo generico ed ipotetico, come risulta dalla stessa prospettazione di cui alle pp. 36 e 39 – 40 del ricorso, ove la sussistenza della responsabilità professionale è collegata a valutazioni dubbie che “avrebbero potuto” essere diverse da quelle compiute in sentenza.

Ciò posto, si deve aggiungere che la Corte d’appello ha compiuto una completa ricostruzione in fatto dei contratti esistenti tra le parti ed ha illustrato le ragioni per le quali l’ipotizzata responsabilità professionale dell’avv. N. non era configurabile, nè in relazione all’azione di nullità nè a quella di risoluzione. I due motivi tendono in modo palese a riproporre in questa sede una serie di valutazioni di merito che sono state già compiute nella sede competente e che non sono più rivisitabili, anche perchè contengono affermazioni in fatto contestate dalla controparte e non più suscettibili di esame (quali l’inesistenza dei numeri di matricola sulle macchine e la possibilità di ipotizzare una truffa in danno dei ricorrenti odierni). In relazione, poi, al quarto motivo, la sentenza impugnata ha anche rilevato che l’azione di garanzia non era esercitabile “per espressa rinuncia prevista nel regolamento contrattuale”, affermazione questa che non viene adeguatamente contestata nella censura proposta.

6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2229, 2230, 2236, 1337, 2043 e 2947 c.c., artt. 115, 116, 132 e 183 c.p.c. e degli artt. 484 e 492 c.p.p.

Il motivo ha ad oggetto la mancata presentazione, da parte dell’avv. N., della denuncia per truffa in relazione alla consegna delle macchine oggetto dei contratti di leasing. Osservano i ricorrenti che la rilevanza attribuita dalla Corte d’appello alla circostanza che per quel reato era stata concessa amnistia non sarebbe decisiva, posto che la sussistenza di cause estintive del reato va compiuta dal giudice penale “dopo l’apertura del dibattimento e, quindi, dopo la costituzione di parte civile che può avvenire anche prima dell’udienza”. E comunque, la denuncia per truffa unita alla domanda di sequestro delle macchine avrebbe potuto ottenere comunque dei risultati; nè l’avv. N. ebbe cura di consigliare ai danneggiati la possibilità di rivolgersi ad un altro legale.

6.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha spiegato con ampiezza di argomenti le ragioni per le quali non era prospettabile alcuna responsabilità professionale in relazione alla mancata presentazione, da parte dell’avv. N., della denuncia per truffa in relazione alla consegna delle macchine oggetto dei contratti di leasing. Si tratta di considerazioni giuridicamente corrette e, comunque, connesse ad una valutazione di merito non più sindacabile in questa sede. Vale solo la pena di aggiungere che la Corte d’appello ha spiegato, come gli stessi ricorrenti riconoscono, come la denuncia per truffa fu poi effettivamente sporta, sia pure a mezzo di altro difensore, e che l’esito fu proprio quello dell’archiviazione per sopravvenuta amnistia.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2229, 2230, 2236, 1175, 1176, 1218, 1223, 1226, 1337, 2059 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 18, 19, 20, 149, 115, 116 e 132 c.p.c., nonchè degli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo.

Il motivo ha ad oggetto la responsabilità professionale dell’avv. N. per aver promosso il giudizio di risoluzione contrattuale davanti al Tribunale di Bari, poi dichiaratosi incompetente, e successivamente davanti al Tribunale di Roma, con riassunzione notificata dopo il decorso del termine di legge e conseguente declaratoria di estinzione del giudizio. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia considerato che, dopo dodici anni di causa durante i quali l’attività imprenditoriale della S. era cessata a causa del pignoramento dell’unico mezzo di trasporto disponibile, il danno subito dagli odierni ricorrenti non poteva comunque essere ritenuto inesistente. L’estinzione del giudizio fu una conseguenza della negligenza professionale del difensore, nè la possibilità di interporre appello avverso la sentenza declaratoria dell’estinzione potrebbe modificare i termini della vicenda; la proposizione dell’appello aveva comunque dei costi aggiuntivi che i coniugi P. non erano in condizioni di sostenere, tanto più che dal carteggio intercorso con l’avv. N. non emergerebbe in alcun modo che questi si sia attivato per sollecitare la proposizione dell’impugnazione.

7.1. Il motivo non è fondato.

Anche a questo proposito, il Collegio ribadisce in parte le argomentazioni già utilizzate a proposito dei motivi precedenti.

La Corte d’appello, infatti, con una valutazione giuridica che in questa sede non è più sindacabile in quanto, come si è detto, è una valutazione di merito, ha chiaramente motivato le ragioni della propria decisione, ponendo in luce che l’aver proposto la domanda di risoluzione davanti al Tribunale di Bari anzichè davanti a quello di Roma non può costituire fonte di responsabilità, posto che non era pacifico, all’epoca, quale fosse il criterio di competenza prevalente. Allo stesso modo, la sentenza ha spiegato che l’estinzione del giudizio dichiarata dal Tribunale di Roma per tardività della riassunzione – questione che attiene ad un fatto in astratto idoneo ad integrare responsabilità del difensore – non poteva nella specie generare una simile responsabilità, poichè la decisione assunta dal Tribunale non era conforme alla giurisprudenza all’epoca formatasi sulla questione. Ne consegue che, ove fosse stato coltivato l’appello contro la sentenza declaratoria dell’estinzione, “incontestatamente quanto inutilmente suggerito dall’avv. N. ai propri clienti, il giudizio di risoluzione promosso nel 1989 avrebbe avuto la possibilità di giungere alla sua conclusione nel merito”.

A fronte di tale valutazione, che resiste alle censure proposte, non resta che aggiungere come nel ricorso non vi sia alcuna indicazione sulle ragioni per le quali quella domanda di risoluzione dei due contratti di leasing avrebbe avuto, in astratto, ragionevoli possibilità di accoglimento (circostanza che, peraltro, il Tribunale aveva escluso, come la Corte d’appello chiarisce in sentenza alle pp. 1920, dove si riporta la motivazione della sentenza di primo grado).

Ne consegue l’evidente infondatezza del motivo.

Ricorso incidentale.

8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Rileva l’avv. N. di aver posto in sede di appello incidentale due domande, l’una di condanna degli appellanti principali per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e l’altra di risarcimento dei danni conseguenti alla lesione della sua immagine professionale derivante dalle accuse di negligenza mosse nei suoi confronti dai coniugi P., accuse che avevano avuto un’ampia divulgazione nel ristretto ambito locale del Comune di (OMISSIS), con evidente pregiudizio professionale. Su quest’ultima domanda la Corte d’appello non avrebbe offerto alcuna risposta, limitandosi a respingere la domanda di condanna per lite temeraria.

8.1. Il motivo non è fondato.

Nessun dubbio sussiste sul fatto che la Corte d’appello abbia risposto in ordine al rigetto della richiesta di condanna dei coniugi P. ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Quanto all’ulteriore domanda di risarcimento danni per lesione dell’immagine professionale dell’avv. N. nel ristretto ambito territoriale al cui interno la vicenda aveva avuto una sua diffusione, osserva il Collegio che il relativo rigetto è da ritenere implicito nella sentenza impugnata, la quale da un lato ha dichiarato che la pretesa risarcitoria era prescritta per alcune delle domande (senza, quindi, scrutinarle nel merito) e, dall’altro, ha rigettato le altre con una serie di argomentazioni giuridiche che di per sè dimostrano come il giudizio odierno non possa considerarsi fonte di risarcimento dei danni per lesione dell’immagine professionale.

9. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, con integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono peraltro le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, sia da parte dei ricorrenti principali che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, sia da parte dei ricorrenti principali che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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