Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22605 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22605

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6288/2016 R.G. proposto da:

P.A.M., rappresentato e difeso dall’avv. Valerio

Papi con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della

Giuliana n. 37 giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa

dall’av. F.M., con domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, via A. Friggeri n. 82 giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4800/2015

depositata il 10 agosto 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da P.A.M. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva a sua volta respinto le sue domande aventi per oggetto la richiesta di annullamento dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari argentini e di condanna della banca intermediaria Antonveneta e della Consob alla restituzione degli importi investiti e al risarcimento dei conseguenti danni.

2. Il giudice di appello, per quanto ancora rileva, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario. La Corte distrettuale ha ritenuto che, seppure l’originario acquisto dei titoli in questione non fosse stato preceduto da alcuna informazione al cliente sulle loro caratteristiche e sul grado di rischiosità, tuttavia le informazioni sarebbero state fornite in un momento successivo, allorquando, a fronte delle proteste del cliente, tra le parti sarebbe avvenuto un incontro chiarificatore all’esito del quale il P.A. avrebbe affermato anche per iscritto di approvare la composizione del suo portafoglio titoli, dichiarandosi soddisfatto delle spiegazioni ricevute e di non avere più alcuna contestazione da muovere con riguardo al contenuto del suo dossier titoli, come anche confermato dalla circostanza che fino al default della Repubblica argentina egli avrebbe continuato a percepire i proventi delle cedole medio tempore maturate.

3. Avverso tale sentenza P.A.M. ricorre con tre motivi resistiti da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

2. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a) e b); art. 28, commi 1 e 2 del Regolamento Consob 11522/1998; art. 29, commi 1 e 3 del Regolamento Consob 11522” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto che l’acquisizione del profilo di rischio dell’investitore e la messa a disposizione delle dovute informazioni sulla tipologia dell’acquisto proposto siano possibili anche in un momento successivo all’acquisto dei titoli e non solo preventivamente.

3. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, D.Lg. n. 58 del 1998, art. 23, u.c., per inosservanza del principio dell’onere della prova a carico dell’intermediario; violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, art. 167 c.p.c. e art. 2967 c.c. per sovvertimento dell’onere della prova a carico dell’intermediario e/o rectius per attribuzione allo stesso di una inammissibile relevatio ab onere probandi. Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, u.c., per inosservanza del principio dell’onere della prova a carico dell’intermediario degli artt. 2730 e 2735 c.c., sul valore confessorio delle affermazione del ricorrente riportate per esteso in sentenza” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto possibile invertire l’onere della prova in tema di obblighi informativi, addebitando al ricorrente le conseguenze del mancato disconoscimento delle missive a propria firma depositate in atti da cui è stata dedotta l’avvenuta informazione successiva all’acquisto, allorquando l’art. 23 del tuf non consentirebbe tale operazione, imponendo sempre e comunque all’intermediario di fornire rigorosa prova dell’assolvimento preventivo degli obblighi informativi su di esso gravanti; da ultimo il ricorrente contesta anche il preteso valore confessorio delle affermazioni trascritte nella sentenza impugnata, che in alcun modo si riferirebbero all’acquisto delle obbligazioni argentine e non avrebbero comunque oggettivamente valore di riconoscimento di fatti a sè pregiudizievoli.

4. Terzo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, artt. 2727,2729 c.c. e art. 116 c.p.c., per avere il giudice a quo ritenuto che a seguito della presunta informativa ricevuta il ricorrente avesse scelto deliberatamente di rimanere nell’investimento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.”.

5. Il ricorso va respinto.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati. Questa Corte ha più volte affermato che l’intermediario finanziario è obbligato a fornire all’investitore adeguata e specifica informazione sulle caratteristiche del prodotto finanziario proposto per l’acquisto, rispondendo in caso contrario a titolo di responsabilità contrattuale del relativo inadempimento. E’ stato all’uopo precisato che l’onere della prova dell’assolvimento dell’obbligo informativo è a carico dell’intermediario e che esso non può consistere nella mera assenza di negligenza, ma deve concretizzarsi nella prova positiva della diligenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012); che l’intermediario è tenuto a fornire al cliente informazioni sull’andamento del titolo anche dopo il suo acquisto nella misura in cui ciò corrisponda al generale principio di correttezza e buona fede nel comportamento della parti in pendenza dell’esecuzione del contratto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21890 del 27/10/2015); che non vale a elidere o attenuare la responsabilità il comportamento dell’intermediario che, dopo l’acquisto dei titoli, suggerisca all’investitore di disinvestire o di diversificare l’investimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17333 del 31/08/2015); che la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell’investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d’investitore, pur non costituendo dichiarazione confessoria (in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo), può comprovare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull’intermediario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4620 del 06/03/2015).

Da tale panoramica può quindi dirsi che l’obbligo di fornire le informazioni incombe sull’intermediario prima dell’investimento e consiste nel fornire al cliente in concreto ogni possibile elemento per consentirgli di svolgere la scelta dell’investimento in maniera cosciente e meditata.

Tuttavia è rilevante anche il comportamento tenuto dalle parti in costanza di rapporto, ovvero dopo l’acquisto.

Ed invero sull’intermediario può incombere un obbligo informativo anche successivo all’acquisto, pur non in presenza di un contratto di gestione di portafoglio, che può essere valutato come fonte di aggravamento del rischio; così come la proposta dell’intermediario, successiva all’esecuzione dell’ordine di acquisto, di diversificare l’investimento, ove non accolta, non costituisce attenuazione della responsabilità da omessa informazione.

Che rilevi il comportamento delle parti in costanza di rapporto contrattuale lo si deduce anche dalla giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto possibile la risoluzione anche di un solo ordine di acquisto e non già di tutti quelli esecutivi del medesimo contratto quadro di intermediazione, laddove il criterio di distinzione è stato identificato proprio nella collocazione temporale dell’inadempimento prima o dopo la stipula del contratto quadro, in relazione alla tipologia dei prodotti proposti in esecuzione dello stesso nei singoli ordini di acquisto di esso esecutivi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 09/08/2016).

Ciò che del resto corrisponde all’analisi della normativa applicabile alla fattispecie. Se la legislazione speciale del D.Lgs. n. 58 del 1998, si preoccupa di stabilire particolari requisiti di forma ai fini della validità del contratto quadro di investimento e specifici obblighi gravanti sull’intermediario (artt. 21 e 23), gli effetti dell’inadempimento restano invece affidati alla disciplina di diritto comune prevista nel codice civile. E così deve ritenersi che sia applicabile alla fattispecie l’art. 1453 c.c., tanto nella parte in cui (comma 1) fa salva in ogni caso la possibilità per la parte non inadempiente di proporre domanda di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento della controparte (come nella fattispecie ha fatto anche l’odierno ricorrente), sia anche tuttavia nella parte in cui fissa come termine ultimo per adempiere la data della proposizione della domanda giudiziale da parte dell’adempiente (comma 3).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha rilevato il sicuro inadempimento contrattuale della banca per non avere fornito all’investitore alcuna informazione prima dell’acquisto delle obbligazioni argentine; ha tuttavia esaminato il comportamento delle parti successivo all’effettuazione dell’ordine di acquisto; ha rilevato in fatto che, in esito a un incontro tra banca e investitore, quest’ultimo si è dichiarato pienamente soddisfatto delle informazioni ricevute e della coeva composizione del suo dossier titoli, nel quale figuravano anche i titoli argentini.

Nel far ciò il giudice di appello ha correttamente operato, posto che nessuna norma impone che la carenza di preventivo obbligo informativo non possa essere sanata dal comportamento successivo delle parti che, dopo l’acquisto, rimedino all’inadempimento di una di esse, convenendo di nuovo le condizioni di acquisto e sanando pertanto le conseguenze dell’originario inadempimento di una di esse.

E l’accertamento in fatto della sussistenza di siffatto comportamento è insindacabile da questa Corte, in quanto riservato al giudice del merito, in presenza come nella specie di una motivazione congrua e scevra da vizi logici che la rendano irriconoscibile come tale o meramente apparente o perplessa. Dalla circostanza che l’adempimento della banca ai doveri informativi è avvenuto prima della proposizione della domanda di risarcimento del danno da inadempimento la Corte distrettuale ha quindi coerentemente dedotto l’infondatezza della domanda attorea, in ciò coerentemente applicando l’art. 1453 c.c., comma 3.

Le doglianze del ricorrente inerenti la pretesa erroneità del giudizio di fatto compiuto dalla corte territoriale sul contenuto delle lettere sottoscritte dal P.A. sono inammissibili in questa sede, poichè tendono a far compiere a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

7. La soccombenza regola le spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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