Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22605 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36249-2018 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE PAGLIUCA;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 147/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 903/2007 il Tribunale di Potenza accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da C.D. avverso il decreto ingiuntivo n. 137/2005 con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di G.P., titolare dell’omonima ditta individuale, di Euro8.034,20 oltre interessi, quale quota di accollo spesa, Iva sui lavori e Iva sulle competenze tecniche connesse ai lavori eseguiti nel Condominio (OMISSIS), come da contratto di appalto del 310-1990 tra il suddetto Condominio, di cui era condomina la C., e l’A.T.I. costituita tra le imprese edili individuali G.P., capogruppo e mandataria, e Ca.Fi.. Il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva di G.P., in quanto aveva agito in proprio, quale titolare dell’omonima ditta individuale, e non quale mandatario dell’A.T.I., e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

2. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 147/2018 depositata il 19-3-2018, ha rigettato l’appello proposto da G.P., quale titolare dell’omonima ditta, avverso la citata sentenza del Tribunale di Potenza.

2. Avverso detta sentenza G.P. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo nei confronti di C.D., che è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 22, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 23, comma 9, degli artt. 116 e 163 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Deduce che la Corte d’appello non ha esaminato le sue difese su un punto decisivo della controversia, in particolare non ha tenuto conto che in tema di A.T.I. il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all’impresa mandataria o capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, e non anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto. Rileva che la Corte territoriale ha omesso di considerare il tenore complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, nel quale si dava atto che l’impresa G., pur essendo, quale capogruppo A.T.I., l’unica interlocutrice del Condominio appaltante (OMISSIS), era legittimata ad agire anche in proprio nei confronti della C., condomino debitore per lavori eseguiti in accollo di spesa sulla sua proprietà esclusiva, avendo la C. assunto un’obbligazione pecuniaria nei confronti della sua impresa, e deduce di “avere titolo idoneo ad azionare il credito nei confronti del singolo e non del condominio”.

4. Il motivo è manifestamente infondato.

4.1. Assume il ricorrente che l’intimata C. sia da considerarsi terzo estraneo al rapporto di appalto intercorso con il condominio, in quanto la C. è condomino debitore per lavori eseguiti in accollo di spese sulla sua proprietà esclusiva.

In disparte ogni considerazione, ai fini dell’ammissibilità della censura, circa la mancata menzione di detta argomentazione difensiva nella sentenza impugnata e nelle parti dell’atto di appello che il ricorrente trascrive nel ricorso per cassazione (pag. 6 e 7 ricorso; cfr. Cass. n. 32804/2019), è dirimente rimarcare che, ai sensi dell’art. 1131 c.c., il potere di rappresentanza volontaria dell’amministratore del condominio, che agisca nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni dell’assemblea, è quello di un comune mandatario e le obbligazioni così assunte dall’amministratore in nome e per conto del condominio sono immediatamente riferibili ai singoli condomini.

Applicando detti pacifici principi al caso di specie, la C. non può affatto considerarsi terzo estraneo al contratto di appalto stipulato tra I’A.T.I. e il Condominio appaltante (OMISSIS), nè è posto minimamente in discussione dal ricorrente il potere rappresentativo dell’amministratore di condominio nella fattispecie concreta.

Pertanto, è del tutto infondato l’assunto su cui sono basate le doglianze espresse in ricorso, ossia l’estraneità della C. all’appalto, da cui, ad avviso di parte ricorrente, conseguirebbe la legittimazione attiva, esclusa dai giudici di merito, della ditta individuale G. ad agire in luogo dell’A.T.I. per un credito di quest’ultima.

Le ulteriori argomentazioni svolte in ricorso mediante richiamo alla giurisprudenza di questa Corte e alla natura giuridica dell’A.T.I. si risolvono in una generica critica, priva di attinenza al decisum. Le violazioni di legge sono, inoltre, denunciate senza specifica e puntuale illustrazione inerente alla fattispecie concreta, ma mediante mera riproposizione dei motivi d’appello ed in modo non del tutto lineare e coerente, ad esempio con riferimento alla deduzione secondo cui la ditta individuale G. avrebbe “titolo idoneo ad azionare il credito nei confronti del singolo e non del condominio”. Detta deduzione non solo non è stata in alcun modo precisata, ma si pone anche in contrasto con la prospettazione, in fatto ed in diritto, effettuata dal ricorrente circa la pretesa creditoria azionata, la cui fonte negoziale viene da egli stesso indicata nel contratto di appalto del 1990 di cui si è detto.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione della C..

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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