Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22605 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24503-2018 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LIA MINACAPILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTIIZNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 17037/2017 del TRIBUNALE di CATANIA,

depositato il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

TRICONII LAURA.

Fatto

RITENUTO

Il Tribunale di Catania, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da N.A., proveniente dal Pakistan, il quale ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo, che denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 concernenti i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente e l’onere di acquisizione di informazioni circa i fatti pertinenti il Paese di origine, invocando anche l’applicazione del principio dell’onere della prova attenuato, è inammissibile e va disatteso perchè non coglie la ratio decidendi.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale ha dato credito al racconto, secondo il quale la decisione di lasciare il Paese era da ascriversi alla volontà di sottrarsi alle possibili rappresaglie dello zio, stante il suo rifiuto di sottostare ad un matrimonio combinato con la di lui figlia. Inoltre, ha valutato la concreta vicenda, senza limitarsi a collocarla in un ambito privatistico, ed ha svolto adeguate considerazioni sia sulla ragionevole mancanza di attualità del timore, risalendo i fatti a nove anni prima ed essendo stati seguiti dal matrimonio con altra donna e dalla nascita di prole, sia sull’età matura del richiedente, incompatibile con una perdurante soggezione allo zio, sia sulla possibilità di ricorrere alle autorità di polizia locali considerati anche i suoi spostamenti per lavoro nei vari centri del Paese.

La censura, che sostanzialmente insiste sulla

pregiudizievole tradizione pakistana dei matrimoni combinati, capace di sfociare in alcuni gravi casi addirittura nel delitto d’onore – salvo a precisare che lo zio si era adirato maggiormente alla notizia del suo matrimonio con una ragazza polacca di religione non mussulmana (fol.7), manifestando così un dissenso non connotato da violenza -, non si confronta realmente con la decisione impugnata, che ha preso in considerazione i fatti narrati anche se, alla stregua dello stesso racconto, è pervenuta ad escluderne l’incidenza nel caso concreto, senza che il ricorrente si sia affatto soffermato su detta motivazione.

2. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in ragione del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, ed il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 in ragione del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, sono inammissibili.

Detti motivi, quantunque prospettino una violazione di legge, da un lato consistono nella elencazione di principi giurisprudenziali, dall’altro hanno rilevanza meramente fattuale in quanto sono intesi a promuovere una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, nell’auspicio che una nuova interpretazione dei dati salienti della vicenda possa condurre ad un esito conclusivo del giudizio più favorevole di quello fatto segnare dal Tribunale, senza nemmeno puntualmente contestare quanto accertato in fatto dal giudice del merito.

Non si presta perciò a ripensamento la negatoria che il decidente ha inteso pronunciare con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria, posto che la ricorrenza nella specie delle condizioni per darvi accesso è stata esclusa sulla base di approfondite ed appropriate referenze attinte in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria dalle fonti di informazione internazionale, segnalanti che gli episodi di violenza, pur perduranti, erano rivolti essenzialmente contro gli interessi stranieri presenti sul territorio pakistano o verso gli esponenti delle forze di governo o di polizia o verso minoranze religiose – alle quali non si riteneva appartenesse il richiedente – ed erano soprattutto localizzati presso le grandi città lontane dalla città di origine del richiedente, di guisa che il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a legittimare il riconoscimento del pericolo di un danno grave, tanto più che lo stesso ricorrente non aveva espresso alcun timore derivante dal conflitto armato dinanzi alla Commissione ed in ricorso si era riferito genericamente alla situazione del Paese, ma non alla sua citta di origine.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, in disparte dagli effetti del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal Tribunale trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso

Resta da aggiungere che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari e di ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a base della richiesta di altre forme di protezione non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non essendo stata documentata la effettiva ammissione al richiesto patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2019

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